Chi deve pagare il superbollo?

Dalla circolare 49/E dell’8 novembre emergono alcune precisazioni che interessano i proprietari di autoveicoli esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche. Questi, infatti, non sono chiamati ad effettuare il versamento dell’addizionale erariale introdotta dalla manovra di stabilità finanziaria approvata a luglio (articolo 23, comma 21, Dl 98/2011), anche se le loro vetture hanno una potenza superiore a 225 chilowatt.

Il superbollo, dunque, interessa coloro che dal 6 luglio, giorno in cui è entrata in vigore la Dl 98/2011, sono “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt”. Costoro devono versare all’Erario, entro oggi, 10 euro in più per ogni chilowatt che va oltre il limite indicato. Chi, invece, ha ceduto il veicolo prima del 6 luglio non deve nessuna maggiorazione alla tassa già corrisposta.

Per quanto riguarda le immatricolazioni avvenute tra il 7 luglio e il 31 dicembre, l’addizionale 2011 deve essere pagata, per intero, entro la fine del mese di gennaio del prossimo anno. Il versamento va effettuato con il modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, utilizzando il codice tributo 3364 (risoluzione 101/2011) e senza operare compensazioni.

Per i prossimi anni (a partire, quindi, dal 2012) l’addizionale andrà di pari passo con i termini previsti per il pagamento del bollo.

Questo extra non riguarda le categorie di autoveicoli dispensate dal tributo, come le automobili storiche o le vetture dei corpi armati dello Stato. L’addizionale, e la tassa, sono sospese quando l’auto è in attesa di essere rivenduta e si trova in esposizione.

Nessuna riduzione è prevista per i bolli “scontati”, come quelli dei taxi: in questi casi, l’addizionale è intera e va calcolata su ogni chilowatt in più.

Vera Moretti

Superbollo: da pagare entro il 10 novembre

E’ entrato in vigore pochi giorni fa il decreto ministeriale sull’addizionale erariale introdotta, per i veicoli di grossa cilindrata, dalla manovra finanziaria dello scorso luglio. Entro il 10 Novembre, a 30 giorni cioè dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, i possessori di un veicolo per il trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, dovranno pagare l’addizionale per un importo pari a 10 euro per ogni chilowatt eccedente i 225.

La tassa automobilistica dovrà essere corrisposta utilizzando il modello “F24 elementi identificati”, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. Per gli anni successivi, successivi, l’addizionale verrà corrisposta alle stesse scadenze previste per il bollo auto.

L’addizionale alla tassa automobilistica ha destinazione diversa rispetto al bollo ordinario, che è assegnato alle Regioni. Per procedere, dal 2012, al pagamento contestuale del bollo e dell’addizionale, con riversamento diretto di quest’ultima al bilancio dello Stato, il ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l‘Agenzia delle Entrate, emetterà un decreto per individuare le tempistiche e i criteri di adeguamento ai sistemi utilizzati dai singoli Enti per il pagamento della tassa automobilistica. In caso di ritardo nell’emanazione del provvedimento, il versamento avverrà come per l’anno in corso, con il modello “F24 elementi identificativi”.

Tenuti al pagamento dell’addizionale sono coloro che risultano “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria” al pubblico registro automobilistico. Per il 2011, si fa riferimento al giorno in cui è entrata in vigore la norma, lo scorso 6 luglio; a partire dal 2012, l’obbligo ricade su chi è proprietario alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

In caso di prima immatricolazione, differentemente da quanto previsto per il bollo l’addizionale va pagata in misura integrale.

A.C.