Superbollo per le supercar: ecco come versarlo

Ora è finalmente pronto il codice tributo 3364 per il versamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica che devono pagare i proprietari di autoveicoli di grossa cilindrata. Il codice, istituito con la risoluzione 101/E del 20 ottobre, va riportato nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. La risoluzione segnala altri due “numeri”, il 3365 e il 3366, da utilizzare rispettivamente per sanzioni e interessi, qualora il pagamento del superbollo avvenga in ritardo.
 
Il “superbollo”, introdotto dal decreto legge 98/2011 (articolo 23, comma 21), deve essere versato entro il 10 novembre. Interessati all’adempimento sono i possessori, alla data del 6 luglio 2011, di autovetture e autoveicoli “per il trasporto promiscuo di persone e cose”, che devono pagare un importo “pari a euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt…”. “In caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato”. A partire dal 2012 l’addizionale dovrà essere corrisposta alle stesse scadenze previste per il bollo auto.
 
Sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” è necessario indicare:

– nella sezione “Contribuente”, i dati anagrafici e il codice fiscale di chi versa;
– nella sezione “Erario ed altro”, la lettera “A” nel campo “tipo”, la targa del veicolo nel campo “elementi identificativi”, l’anno di decorrenza della tassa nel campo “anno di riferimento”.

Superbollo: da pagare entro il 10 novembre

E’ entrato in vigore pochi giorni fa il decreto ministeriale sull’addizionale erariale introdotta, per i veicoli di grossa cilindrata, dalla manovra finanziaria dello scorso luglio. Entro il 10 Novembre, a 30 giorni cioè dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, i possessori di un veicolo per il trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, dovranno pagare l’addizionale per un importo pari a 10 euro per ogni chilowatt eccedente i 225.

La tassa automobilistica dovrà essere corrisposta utilizzando il modello “F24 elementi identificati”, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. Per gli anni successivi, successivi, l’addizionale verrà corrisposta alle stesse scadenze previste per il bollo auto.

L’addizionale alla tassa automobilistica ha destinazione diversa rispetto al bollo ordinario, che è assegnato alle Regioni. Per procedere, dal 2012, al pagamento contestuale del bollo e dell’addizionale, con riversamento diretto di quest’ultima al bilancio dello Stato, il ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con l‘Agenzia delle Entrate, emetterà un decreto per individuare le tempistiche e i criteri di adeguamento ai sistemi utilizzati dai singoli Enti per il pagamento della tassa automobilistica. In caso di ritardo nell’emanazione del provvedimento, il versamento avverrà come per l’anno in corso, con il modello “F24 elementi identificativi”.

Tenuti al pagamento dell’addizionale sono coloro che risultano “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria” al pubblico registro automobilistico. Per il 2011, si fa riferimento al giorno in cui è entrata in vigore la norma, lo scorso 6 luglio; a partire dal 2012, l’obbligo ricade su chi è proprietario alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica.

In caso di prima immatricolazione, differentemente da quanto previsto per il bollo l’addizionale va pagata in misura integrale.

A.C.