Novità sugli affitti brevi, obbligatorio almeno un soggiorno di due notti

Novità sugli affitti brevi in merito al numero minimo dei pernottamenti. Ecco tutte le novità in materia di affitti relativi a pochi giorni del mese.

Novità affitti brevi, le condizioni generali

Per affitti brevi si intendono tutte quelle locazioni ad uso abitativo che hanno una durata inferiore a 30 giorni. E’ stipulato tra persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa. Di solito sono le locazioni estive, in cui si prende l’immobile in affitto magari per qualche giorno vicino un luogo di attrazione turistica.

Per gli affitti vacanza, è tornato l’obbligo verso l’Agenzia delle Entrate; di comunicare i dati riferiti a questo tipo di contratti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della conclusione del contratto. L’adempimento riguarda:

  • coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

Arriva il CIN, la durata minima obbligatoria e le sanzioni

Il Governo è a lavoro su una bozza che imponga dei limiti agli affitti brevi. Ma sembra ormai aperta la strada per il CIN, codice identificativo nazionale, per finalità turistiche. Il codice viene assegnato a tutti quegli immobili che sono destinati alle locazioni brevi con contratto di locazione turistica. Obbligo di esporlo sia sull’immobile che sul sito che contiene l’annuncio. Per i trasgressori ci sono in vista multe fino a cinque mila euro per chi loca senza il CIN. Previsto anche un codice per il proprio Proprierty Manager, allo scopo di mappare dove si trovano gli immobili e come vengono gestiti ed affittati.

Stabilita anche la durata minima che non deve essere inferiore a due notti. Ad eccezione per i turisti con famiglie numerose con almeno tre figli a carico. Chi si occupa della gestione di immobili destinati ad attività turistica, deve per forza, segnalare la propria attività. E se non si rispetta l’obbligo è possibile ricevere una multa fino a 10 mila euro. Ma attenzione arrivano già le prime critiche, visto che già da gennaio l’Unione Europea ha emanato delle nuove regole per i locatori che devono comunicare, all’Agenzia delle entrate anche i codici fiscali e i redditi percepiti. Non resta che aspettare il lavoro finale del Governo in tema di affitti brevi o turistici.

Affitti brevi, tutte le novità e gli obblighi previsti per il 2023

Affitti brevi sono uno delle fonti di investimento immobiliare molto in voga, di seguito tutte le novità previste per il 2023.

Affitti brevi, ritorna l’obbligo di comunicazione

Per affitti brevi si intendono tutte quelle locazioni ad uso abitativo che hanno una durata inferiore a 30 giorni. E’ stipulato tra persone fisiche fuori dall’esercizio di impresa. Di solito sono le locazioni estive, in cui si prende l’immobile in affitto magari per qualche giorno vicino un luogo di attrazione turistica.

Per gli affitti vacanza, è tornato l’obbligo verso l’Agenzia delle Entrate; di comunicare i dati riferiti a questo tipo di contratti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della conclusione del contratto. L’adempimento riguarda:

  • coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare;
  • coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

Quali sono le somme da versare?

La locazione immobiliare di breve durata può essere gestita anche da professionisti del settore. Soprattutto si occupano di locare gli immobili in maniera continuativa anche turnazione degli ospiti, mensile o settimanale. Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni di locazione devono effettuare, su quelle somme, una ritenuta del 21%. Tale ritenuta deve essere versata tramite Modello F24, con codice tributo “1919”.

Il codice tributo 1919 rubricato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, Decreto Legge n. 50/2017” deve essere utilizzato dal sostituto di imposta, alle scadenze mensili del giorno 16, con riferimento al mese precedente. In altre parole gli intermediari operano da sostituto d’imposta. Infine se il beneficiario non opta in sede di dichiarazione dei redditi per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Altra novità che non è sfuggita alla Corte di Giustizia Europea è che con la sentenza del 22 dicembre 2022 si è confermato l’obbligo di comunicazione e pagamento anche per i gradi siti web immobiliari. Si fa riferimento a portali come Airbnb che hanno l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati degli immobili locati.

Modalità  di trasmissione

I dati all’Agenzia delle entrate possono essere trasmessi attraverso Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari, se residenti in Italia. Per la compilazione del file devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Mentre per i soggetti non residenti in Italia,

  • se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione, utilizzando il canale Entratel/Fisconline
  • se non in possesso di una stabile organizzazione, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale  provvede anche a richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora ne siano sprovvisti. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, si considerano solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei non residenti.