Cosa spetta all’agente in caso di risoluzione del contratto?

Come e quando si può recedere dal contratto di agenzia e quanto spetta all’agente in caso di risoluzione? Nel rapporto di agenzia, l’agente ricopre l’incarico professionale di promuovere contratti in una zona assegnata. Si tratta di un rapporto di lavoro autonomo, ma coadiuvato da particolari garanzie stabilite dalla legge. Proprio per questo si parla anche di rapporto parasubordinato nel quale si integrano le affinità con il lavoro alle dipendenze con l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione dei rischi da parte dell’agente. L’agente è legato da un rapporto di collaborazione con l’agenzia preponente.

Risoluzione e recesso del contratto di agenzia

Il contratto di agenzia è a tempo determinato e si risolve in maniera automatica quando scade il termine pattuito. Può verificarsi che entrambe le parti continuino il rapporto anche dopo la scadenza: in questo caso il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte (l’agente e l’agenzia preponente) possono recedere purché diano preavviso all’altra parte. Senza preavviso, si può recedere dal contratto solo in due casi:

  • per giusta causa;
  • per la presenza di una clausola risolutiva espressa nel contratto.

Recesso contratto agenzia: il preavviso

Il contratto a tempo indeterminato cessa solo con la scadenza del periodo di preavviso. Dunque il preavviso concerne il solo recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato. Il preavviso, secondo quanto disposto dalla legge, non può essere inferiore a un mese per il primo anno di contratto. Nel secondo anno, invece, il preavviso deve essere di minimo due mesi, di tre mesi per il terzo anno e così a salire fino al limite dei sei mesi per il sesto anno e per tutti quelli successivi. È altresì possibile che le parti concordino termini di preavviso inferiori rispetto a quelli stabiliti per legge. Tuttavia, il preponente non può osservare un termine minore rispetto a quello che fa capo all’agente. La data del termine di preavviso coincide con l’ultimo giorno del mese, salvo che le parti dispongano diversamente.

Recesso per giusta causa

Agente e agenzia preponente possono recedere dal contratto per giusta causa e senza preavviso. Ciò avviene quando l’altra parte sia inadempiente ai propri doveri. L’inadempimento deve essere tale da far venir meno l’elemento della fiducia nel rapporto tra le due parti. Tra le cause di inadempimento dell’agente si segnalano, ad esempio:

  • il non rispetto del dovere di non concorrenza contrattuale;
  • la mancata segnalazione dell’impossibilità al lavoro;
  • l’appropriazione di valori o di beni dell’agenzia preponente.

Inadempienze dell’agenzia

Tra le inadempienze dell’agenzia preponente figurano:

  • l’inserimento di un altro agente nella zona di competenza assegnata, salvo diversamente concordato;
  • il mancato pagamento delle provvigioni dovute;
  • la variazione dei clienti o della zona non conformi;
  • vendite indirette nella zona affidata all’agente senza comunicazione.

Infine, agenzia e agente  possono inserire una clausola nel contratto che stabilisce che, al verificarsi di un determinato inadempimento o evento, il contratto possa legittimamente risolversi.

Le tre indennità che spettano all’agente alla fine del mandato

Il Codice civile, all’articolo 1751, e gli Accordi economici collettivi (Aec) stabiliscono che alla cessazione del rapporto di agenzia spettino all’agente tre indennità:

  • la prima, l’indennità di risoluzione del rapporto Firr Enasarco viene pagata indipendentemente dall’aver procurato, all’agenzia, un incremento della clientela oppure del fatturato. Il pagamento del Firr avviene mediate percentuali di accantonamento sulle provvigioni durante il rapporto di lavoro;
  • la seconda è l’indennità suppletiva di clientela, corrisposta all’agente secondo gli Accordi economici collettivi e calcolata su tutte le provvigioni percepite dall’inizio del mandato, inclusi eventuali incentivi, premi e affini. Non è dovuta solo nel caso in cui l’agente sciolga il contratto senza giusta causa;
  • l’indennità meritocratica, dovuta dall’agenzia solo nel caso in cui l’agente dimostri di aver procurato nuovi clienti oppure di aver aumentato sensibilmente gli affari.

Come si calcola l’indennità suppletiva di clientela?

L’indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi Aec di settore, si calcola con le seguenti percentuali:

  • 3% per i primi tre anni di provvigioni;
  • 3,5% dal quarto al sesto anno;
  • 4% oltre il sesto anno e fino al termine del mandato.

L’indennità suppletiva è dovuta anche in caso di dimissioni dell’agente dovute all’invalidità permanente, alla malattia o infermità tale da non potergli permettere di proseguire il contratto, al conseguimento della pensione, alle circostanze dovute all’agenzia preponente, o al decesso con le indennità che verranno corrisposte agli eredi.

Come si calcola l’indennità meritocratica?

L’indennità meritocratica è dovuta all’agente solo nel caso in cui egli dimostri di aver aumentato gli affari o la clientela dell’agenzia preponente. Per il pagamento dell’indennità devono essere determinati un valore iniziale, pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente, e un valore finale, pari al fatturato di zona o dei clienti dell’agente alla fine del proprio mandato. L’indennità meritocratica non è dovuta in due casi:

  • se l’agente recede dal contratto, a meno che non dimostri il giustificato motivo attribuibile al preponente o a circostanze quali l’età, l’infermità o la malattia, tali da non poter far ragionevolmente proseguire il rapporto di lavoro;
  • se, ai sensi di un accordo con l’agenzia preponente, l’agente cede i sui diritti e gli obblighi a un terzo.

Quando matura il diritto alla provvigione dell’agente di commercio?

Quando matura il diritto dell’agente di commercio a percepire la provvigione? Per rispondere a questa domanda è necessario rifarsi all’articolo 1748 del Codice civile che disciplina: “Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento”.

Provvigioni agenti anche per affari conclusi precedentemente con terzi

Inoltre, lo stesso articolo precisa che “la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito”. La ratio del riconoscimento delle provvigioni all’agente in questi casi si ravvisa nell’esigenza di tutela dell’agente da ogni invasione del preponente, traducibile nella sottrazione degli affari e nell’indebita appropriazione dei risultati dell’operato dell’agente stesso.

Agenti di commercio, quando matura il diritto alle provvigioni?

Dunque, seguendo quanto spiegato dal Codice civile, il diritto alle provvigioni spetta all’agente per gli affari conclusi durante il contratto di agenzia per il suo intervento. Da una prima lettura, le provvigioni maturano per i contratti conclusi entro la zona o per i clienti affidati all’agente. Sono altresì valide due clausole. La prima che riserva all’agente i clienti di una determinata zona. La seconda, molto simile, riserva all’agente determinate categorie di clienti.

Affari dell’agente conclusi nella zona assegnata

In mancanza di queste clausole, l’agente avrà diritto alle provvigioni per tutti gli affari conclusi nella zona che gli è stata assegnata. Sul concetto di zona, è interessante rilevare che fa fede il luogo dove deve essere conclusa l’operazione. Non si tiene conto, invece, del luogo dove la prestazione prevista dal contratto deve essere eseguita.

Agenti di commercio, quando non è dovuta la provvigione

In ogni caso, resta fermo il punto che l’affare debba essere riconducibile all’intervento dell’agente affinché maturino delle provvigioni. Conseguentemente, se l’affare si conclude senza l’intervento dell’agente, non matureranno provvigioni in suo favore. Un caso si riscontra nelle vendite passive effettuate tramite un magazzino o un punto vendita di zona dell’agente. Se gli acquisti sono conclusi direttamente dai clienti nel punto vendita, all’agente non spettano le provvigioni. A meno che, come ovvio, le vendite stesse non siano riconducibili ad attività di promozione da parte dell’agente.

Clausole che differiscono la maturazione delle provvigioni

Ulteriori clausole sono possibili per differire la maturazione delle provvigioni dell’agente di commercio. Ad esempio, posticipare il pagamento delle provvigioni al momento in cui il terzo abbia eseguito la prestazione. È possibile anche la clausola “salvo buon fine” che sposta il pagamento della provvigione al momento in cui il terzo svolga l’adempimento previsto nel contratto stipulato mediante l’intervento dell’agente. È altresì possibile, per l’agente, richiedere il pagamento parziale della provvigione sulla eventuale relativa controprestazione parziale fornita dal terzo.

Provvigioni spettanti anche dopo lo scioglimento del contratto di agenzia

L’agente di commercio matura le provvigioni sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto di agenzia in due casi. Il primo è che la proposta deve pervenire al proponente o all’agente prima della data dello scioglimento del contratto stesso. Il secondo caso è che l’affare deve essere stato concluso entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento, fermo restante che la conclusione dello stesso deve essere ricondotta prevalentemente all’operato dell’agente.

Onere della prova per contenziosi sulle provvigioni

Per contenziosi sulle provvigioni eventualmente maturati dall’agente, spetterà a quest’ultimo l’onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione. L’agente, in altre parole, dovrà dimostrare:

  • la conclusione dell’affare;
  • il pagamento della controprestazione da parte del terzo, a meno che non ci sia la clausola salvo buon fine.

Tuttavia, la prova potrebbe risultare molto difficoltosa. Per questo motivo, la legge va incontro all’agente prevedendo specifici diritti di informazione. In primo luogo, il preponente deve informare l’agente in tempi ragionevoli dell’accettazione o del rifiuto dell’affare da parte del terzo. Ciò vale anche nel caso della mancata esecuzione dell’affare procurato dall’agente.

Estratto conto delle provvigioni tra gli obblighi di informazione del preponente

In secondo luogo, vige in capo gli obblighi di informazione delle provvigioni maturate. In particolare, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di maturazione delle provvigioni, il proponente dovrà consegnare all’agente l’estratto conto delle provvigioni stesse.

Cosa deve indicare l’estratto conto delle provvigioni?

L’estratto conto delle provvigioni maturate dall’agente deve indicare gli elementi essenziali sulla base dei quali è stato calcolato il compenso. L’agente ha altresì diritto a ottenere tutte le informazioni idonee a permettergli di verificare l’importo di quanto liquidato. In tal senso, all’agente dovrà essere fornito un estratto dei libri contabili della preponente.

 

 

Contributo Enasarco, cos’è e come si calcola

Il contributo Enasarco rappresenta una percentuale sulle provvigioni degli agenti di commercio e dei rappresentanti utile a raggiungere il massimale o, almeno, il minimo della contribuzione. L’importo calcolato come contributo Enasarco deve essere inserito nella fattura e sottratto all’imponibile.

Elementi del contributo Enasarco: aliquota contributiva 2021

Per determinare i contributi Enasarco è necessario essere a conoscenza di almeno tre elementi, ovvero l’aliquota contributiva, il massimale e il minimale. Questi ultimi due elementi rappresentano i contributi annui massimi e minimi che gli agenti di commercio versano. L’aliquota contributiva è fissata al 17% e deve essere pagata dal mandante e dall’agente in pari misura, all’8,5% da ciascuno.

Massimali e minimali contributivi annui per agenti monomandatari e plurimandatari

A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli importi dei minimali e dei massimali contributivi sono determinati:

  • per l’agente plurimandatario, il massimale annuo per ogni rapporto di agenzia è di 25.682 euro. Al massimale corrisponde un contributo massimo di 4.365,94 euro;
  • il minimale contributivo per l’agente plurimandatario per ogni rapporto di agenzia è di 431 euro, pari a 107,75 euro a trimestre;
  • per l’agente monomandatario, il massimale per ogni rapporto di agenzia è di 38.523 euro, con un contributo massimo pari a 6.548,91 euro;
  • il minimale di un agente monomandatario annuo per ogni rapporto di agenzia è di 861 euro, pari a 215,25 euro a trimestre.

Contributo da determinare per ogni trimestre dell’anno

Il contributo di un monomandatario va calcolato, per ciascun trimestre dell’anno, fino a raggiungere il tetto massimo che è pari a 38.523 euro all’anno. Alle provvigioni che superano questo tetto non si dovrà applicare alcuna aliquota, ma l’eccedenza deve essere sempre dichiarata. Ad esempio, se le provvigioni sono pari a:

  • 15.000 euro per il primo trimestre;
  • 20.000 euro per il secondo;
  • 30.000 euro per il terzo;
  • 20.000 euro per il quarto.

Calcolo massimale per un monomandatario

Il contributo Enasarco da pagare si calcola nel modo seguente:

  • per il primo trimestre, 15.000 x 17% = 2.550 euro;
  • nel secondo trimestre, 20.000 x 17% = 3.400 euro;
  • per il terzo trimestre è necessario considerare come base imponibile solo la differenza tra il massimale e quanto già guadagnato, ovvero 38.523 – 35.000. Alla differenza (3.523 euro) si applica l’aliquota contributiva del 17%, pari a 598,91 euro. Ai restanti 26.477 euro delle provvigioni del terzo trimestre non si applica alcuna aliquota, ma vanno ugualmente dichiarati;
  • per il quarto trimestre non vi sono calcoli da fare con l’aliquota contributiva, ma le provvigioni devono essere ugualmente dichiarate.

Massimale dell’agente plurimandatario

Il calcolo del massimale nel caso di un agente plurimandatario è uguale a quello dell’agente monomandatario. È necessario tener conto solo del limite del massimale, fissato per il 2021 a 25.682 euro annui. Pertanto, prendiamo in esame un agente che maturi provvigioni per:

  • primo trimestre 13.000 euro;
  • secondo trimestre 23.000 euro;
  • terzo trimestre 35.000 euro;
  • quarto trimestre 49.000 euro.

Calcolo massimale per agente plurimandatario

Il calcolo dovrà effettuarsi per ogni trimestre, ovvero:

  • per il primo trimestre: 13.000 euro x 17% = 2.210 euro;
  • nel secondo trimestre si fa la differenza tra il massimale e le provvigioni già pagate nel primo trimestre, dunque 25.682 euro – 13.000 euro. Sulla differenza, pari a 12.682, dovrà essere applicato il 17%, pari a 2.156 euro. Ai rimanenti 10.318 euro non dovrà essere applicata l’aliquota contributiva, ma le provvigioni dovranno essere dichiarati;
  • sia nel terzo che nel quarto trimestre le provvigioni dovranno essere dichiarate ma non dovrà essere applicata alcuna aliquota contributiva perché il massimale è stato raggiunto già nel secondo trimestre.

Versamento trimestrale dei minimali

I minimali dei contributi Enasarco, differentemente dai massimali, si calcolano frazionandoli per trimestri. I minimali sono dovuti se il rapporto di agenzia produce provvigioni nel corso dell’anno, ancorché in minima parte. Dunque, se almeno in un trimestre dell’anno si maturano provvigioni dovranno essere pagate anche le quote dei minimali previsti per i restanti trimestri dell’anno, anche se il rapporto è improduttivo. Il minimale non è dovuto solo se tutto l’anno è stato nella globalità improduttivo.

Come si calcola il minimale per i monomandatari e i plurimandatari?

Pertanto, in caso di inizio di attività o di cessazione della stessa nel corso dell’anno, l’importo minimale deve essere frazionato in quote trimestrali e versato per tutti i trimestri dell’anno in ragione della durata del rapporto di agenzia. Analogamente, la differenza tra l’importo minimale e l’entità dei contributi deve essere versata dall’agenzia mandate. Anche per i minimali è possibile utilizzare il calcolatore che il sito ufficiale Enasarco mette a disposizione.

Pagamento dei minimale, un caso concreto di agente monomandatario

Prendendo in esame il caso di un agente monomandatario e considerando che l’importo minimale annuo è di 861 euro, pari a 215,25 euro per ogni trimestre, è possibile calcolare quanto dovuto dall’agente.

  • Se nel primo trimestre, l’agente matura 250 euro di provvigioni, il contributo teorico sarebbe pari a 250 euro per il 17%, pari a 42,50 euro. Tale importo è inferiore al minimale riferito al trimestre (215,25 euro), pertanto è dovuta l’integrazione al minimale a totale carico dell’agenzia mandante. L’integrazione a carico dell’agenzia è pari a 215,25 euro – 42,50 euro = 172,75 euro;
  • per il secondo trimestre, l’agente matura 350 euro di provvigioni. Anche in questo caso si applica l’aliquota contributiva del 17%, generando una contribuzione da pagare pari a 59,50 euro. La differenza per arrivare a 215.25 è versata dall’agenzia mandataria;
  • nel terzo trimestre l’agente non matura contributi, dunque dovrà pagare il contributo minimo di 215,25 euro;
  • se nel quarto trimestre non matura provvigioni, dovrà ugualmente versare la quota minima.

Agente, anche oggi cercano te!

Lavorare come agente rappresenta, in questo periodo, una buona opportunità, ma soprattutto l’occasione di trovare lavoro nonostante la crisi.

Per coloro che abitano a Torino, ad esempio, esiste una richiesta di personale da avviare alla professione di agente di vendita per una società che opera nel settore dell’elettronica, elettrotecnica ed elettrodomestici.

Il candidato dovrà occuparsi della vendita di sistemi di sicurezza.

Per saperne di più, Milano-Lavoro.it.

Agente di vendita, vogliono te!

Un’azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni ed è partner di British Telecom è alla ricerca di nuovi agenti e rappresentanti con alle spalle esperienza nella vendita.
La società, infatti, è in grande espansione e ha necessità di allargare il suo organico, soprattutto nella zona di Roma e, più in generale, in tutto il Lazio.

Ai nuovi candidati si offre.

  • Formazione specifica e Certificazione Aziendale;
  • Affiancamento e Supporto commerciale;
  • Provvigioni ai più alti livelli del mercato;
  • Bonus al raggiungimento obiettivi;
  • Bonus sul fatturato dei sotto-agenti gestiti;
  • Vasto portafoglio di offerta competitivo, innovativo e personalizzabile;
  • Lavoro in zona di residenza del candidato;
  • Appuntamenti prefissati dal nostro call center;
  • Servizio Clienti interno, dedicato alla gestione post vendita;
  • Ufficio commerciale
  • Mandato Agente di commercio o Procacciatore di affari;
  • Possibilità di crescita professionale in un Azienda giovane in grande espansione;

Per saperne di più, Infojobs.it.

Sales agent cercasi!

Gli agenti di vendita sono sempre molto richiesti, specialmente nei settori più vivaci, nonostante la crisi.

Uno di questi è sicuramente quello delle telecomunicazioni, poiché un’azienda che opera in questo ambito è alla ricerca di un sales agent per l’area Business, che contribuisca alla crescita del portafoglio clienti attraverso la promozione dei servizi dedicati per strutture alberghiere, bar, pub, ristoranti e pubblici esercizi in genere.

Ovviamente, aver maturato esperienza, in particolare nel settore HO.RE.CA, costituisce titolo preferenziale, insieme a spiccata capacità organizzativa e problem solving.

Per conoscere ulteriori dettagli, Monster.it.

Opportunità per gli agenti di vendita

Ormai online si fa tutto: dalla spesa ai regali di Natale, dai pagamenti bancari alle prenotazioni di viaggi, fino ai giochi.

A questo proposito, un’azienda di Bologna cerca un agente di commercio che si occupi della vendita di gaming/giochi online e di servizi finanziari, che riguardano le ricariche telefoniche, ma anche carte gioco e prepagate.

Per poter affrontare questo incarico, però, occorre aver maturato esperienza nel settore, e dimostrare di conoscere il tessuto economico locale, anche se può essere un valore aggiunto provenire dalla vendita presso bar, tabaccherie, edicole e altri esercizi commerciali.

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un/a AGENTE VENDITA SPAZI PUBBLICITARI JUNIOR.

Con lo scopo di ampliare la rete commerciale, la nuova risorsa si occuperà della vendita di spazi pubblicitari su media esclusivo, basato sulle nuove tecnologie App – Web – SocialNetwork.
Si precisa che l’agente avrà libertà territoriale nel creare il proprio portafoglio clienti.

Requisiti: Partita Iva attiva o disponibilità ad aprirla, minima esperienza nella vendita, passione per le nuove tecnologie informatiche e propensione al web.

Ai candidati si richiede forte attitudine commerciale, buona comunicazione e presenza.

Inizio attività lavorativa: da subito.
L’azienda offre una collaborazione di Agente Enasarco (Partita Iva) con interessante piano provvigionale e rimborso spese. E’ prevista formazione specifica.

Zone di lavoro: Brescia e provincia

Riepilogo Annuncio

Località
Brescia 25100

Settore
Non classificato

Contratto
Full Time
A progetto

Livello Istruzione
Scuola dell’obbligo

Livello di Carriera
Diplomato

Codice Riferimento
319073

Per ricevere ulteriori informazioni, Monster.it.