Cosa spetta all’agente in caso di risoluzione del contratto?

Come e quando si può recedere dal contratto di agenzia e quanto spetta all’agente in caso di risoluzione? Nel rapporto di agenzia, l’agente ricopre l’incarico professionale di promuovere contratti in una zona assegnata. Si tratta di un rapporto di lavoro autonomo, ma coadiuvato da particolari garanzie stabilite dalla legge. Proprio per questo si parla anche di rapporto parasubordinato nel quale si integrano le affinità con il lavoro alle dipendenze con l’organizzazione dei mezzi e l’assunzione dei rischi da parte dell’agente. L’agente è legato da un rapporto di collaborazione con l’agenzia preponente.

Risoluzione e recesso del contratto di agenzia

Il contratto di agenzia è a tempo determinato e si risolve in maniera automatica quando scade il termine pattuito. Può verificarsi che entrambe le parti continuino il rapporto anche dopo la scadenza: in questo caso il rapporto si trasforma a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo indeterminato ciascuna parte (l’agente e l’agenzia preponente) possono recedere purché diano preavviso all’altra parte. Senza preavviso, si può recedere dal contratto solo in due casi:

  • per giusta causa;
  • per la presenza di una clausola risolutiva espressa nel contratto.

Recesso contratto agenzia: il preavviso

Il contratto a tempo indeterminato cessa solo con la scadenza del periodo di preavviso. Dunque il preavviso concerne il solo recesso dal contratto di agenzia a tempo indeterminato. Il preavviso, secondo quanto disposto dalla legge, non può essere inferiore a un mese per il primo anno di contratto. Nel secondo anno, invece, il preavviso deve essere di minimo due mesi, di tre mesi per il terzo anno e così a salire fino al limite dei sei mesi per il sesto anno e per tutti quelli successivi. È altresì possibile che le parti concordino termini di preavviso inferiori rispetto a quelli stabiliti per legge. Tuttavia, il preponente non può osservare un termine minore rispetto a quello che fa capo all’agente. La data del termine di preavviso coincide con l’ultimo giorno del mese, salvo che le parti dispongano diversamente.

Recesso per giusta causa

Agente e agenzia preponente possono recedere dal contratto per giusta causa e senza preavviso. Ciò avviene quando l’altra parte sia inadempiente ai propri doveri. L’inadempimento deve essere tale da far venir meno l’elemento della fiducia nel rapporto tra le due parti. Tra le cause di inadempimento dell’agente si segnalano, ad esempio:

  • il non rispetto del dovere di non concorrenza contrattuale;
  • la mancata segnalazione dell’impossibilità al lavoro;
  • l’appropriazione di valori o di beni dell’agenzia preponente.

Inadempienze dell’agenzia

Tra le inadempienze dell’agenzia preponente figurano:

  • l’inserimento di un altro agente nella zona di competenza assegnata, salvo diversamente concordato;
  • il mancato pagamento delle provvigioni dovute;
  • la variazione dei clienti o della zona non conformi;
  • vendite indirette nella zona affidata all’agente senza comunicazione.

Infine, agenzia e agente  possono inserire una clausola nel contratto che stabilisce che, al verificarsi di un determinato inadempimento o evento, il contratto possa legittimamente risolversi.

Le tre indennità che spettano all’agente alla fine del mandato

Il Codice civile, all’articolo 1751, e gli Accordi economici collettivi (Aec) stabiliscono che alla cessazione del rapporto di agenzia spettino all’agente tre indennità:

  • la prima, l’indennità di risoluzione del rapporto Firr Enasarco viene pagata indipendentemente dall’aver procurato, all’agenzia, un incremento della clientela oppure del fatturato. Il pagamento del Firr avviene mediate percentuali di accantonamento sulle provvigioni durante il rapporto di lavoro;
  • la seconda è l’indennità suppletiva di clientela, corrisposta all’agente secondo gli Accordi economici collettivi e calcolata su tutte le provvigioni percepite dall’inizio del mandato, inclusi eventuali incentivi, premi e affini. Non è dovuta solo nel caso in cui l’agente sciolga il contratto senza giusta causa;
  • l’indennità meritocratica, dovuta dall’agenzia solo nel caso in cui l’agente dimostri di aver procurato nuovi clienti oppure di aver aumentato sensibilmente gli affari.

Come si calcola l’indennità suppletiva di clientela?

L’indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi Aec di settore, si calcola con le seguenti percentuali:

  • 3% per i primi tre anni di provvigioni;
  • 3,5% dal quarto al sesto anno;
  • 4% oltre il sesto anno e fino al termine del mandato.

L’indennità suppletiva è dovuta anche in caso di dimissioni dell’agente dovute all’invalidità permanente, alla malattia o infermità tale da non potergli permettere di proseguire il contratto, al conseguimento della pensione, alle circostanze dovute all’agenzia preponente, o al decesso con le indennità che verranno corrisposte agli eredi.

Come si calcola l’indennità meritocratica?

L’indennità meritocratica è dovuta all’agente solo nel caso in cui egli dimostri di aver aumentato gli affari o la clientela dell’agenzia preponente. Per il pagamento dell’indennità devono essere determinati un valore iniziale, pari al fatturato della zona o dei clienti affidati all’agente, e un valore finale, pari al fatturato di zona o dei clienti dell’agente alla fine del proprio mandato. L’indennità meritocratica non è dovuta in due casi:

  • se l’agente recede dal contratto, a meno che non dimostri il giustificato motivo attribuibile al preponente o a circostanze quali l’età, l’infermità o la malattia, tali da non poter far ragionevolmente proseguire il rapporto di lavoro;
  • se, ai sensi di un accordo con l’agenzia preponente, l’agente cede i sui diritti e gli obblighi a un terzo.

Come chiudere una posizione Enasarco?

La chiusura della posizione Enasarco deve essere fatta mediante comunicazione dell’agenzia mandante entro 30 giorni dalla fine del rapporto. In caso di comunicazione in ritardo od omessa, è prevista una sanzione di 250 euro. È importante sottolineare che per presentare richiesta di chiusura della posizione Enasarco non è necessario attendere che l’agente finisca di maturare le provvigioni.

Come si chiude la posizione Enasarco?

Entro i 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia, il proponente deve fornire comunicazione online alla Fondazione. Per poter inoltre la richiesta di chiusura è necessario collegarsi nell’area del sito corrispondente alla “Gestione mandati“. Con l’inoltro della richiesta, si innesca la domanda e il calcolo della liquidazione, ovvero la procedura Firr Web. L’agenzia preponente deve tener conto dell’eventuale preavviso e, dunque, indicare come data effettiva di cessazione, l’ultimo giorno di collaborazione effettiva con l’ex agente.

Cosa si intende per 30 giorni per la chiusura Enasarco?

Dunque, l’ultimo giorno di lavoro da parte dell’agente è quello cui far riferimento per la cessazione del contratto. Il termine dei 30 giorni per la chiusura della posizione Enasarco tuttavia può dar luogo a situazioni di non facile interpretazione. Può capitare, ad esempio, che l’agente continui a maturare provvigioni anche dopo la scadenza del preavviso e la chiusura del rapporto. Tale situazione può, infatti, innescare il dubbio su come debbano essere pagati i contributi sulle provvigioni residue.

Chiusura Enasarco, non bisogna attendere che l’agente finisca di maturare le provvigioni

Le due questioni, ovvero la chiusura della posizione Enasarco e il versamento dei contributi sulle provvigioni residue sono ben diverse tra loro, anche se strettamente collegate. La comunicazione di chiusura Enasarco è inerente alla sola data di cessazione del contratto di agenzia. Ciò a prescindere dalla circostanza che l’agente avrà ancora o meno delle provvigioni da maturare. In merito ai contributi sulle provvigioni residue, invece, la data di cessazione del contratto serve a interrompere il rapporto previdenziale nel trimestre nel quale si verifica la cessazione. In tal modo si evita che all’agente possano essere attribuiti trimestri di anzianità contributiva non spettanti.

Contributi su provvigioni residue dopo chiusura Enasarco

Per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue dell’agente, e dunque maturate successivamente alla cessazione del rapporto, è necessario compilare la distinta ordinaria. Tale distinta va predisposta fino al momento in cui l’agente, ormai cessato, non compaia più nell’elenco. La distinta normale online contiene l’elenco di tutti i mandati cessati nell’anno in corso.

Versamento contributi Enasarco maturati l’anno dopo

Diverso è il caso in cui il trimestre di riferimento per il versamento dei contributi sulle provvigioni residue ricade nell’anno solare precedente a quello di maturazione del versamento. Ciò può avvenire, ad esempio, per un agente cessato a fine anno 2019 cui l’agenzia preponente debba versare contributi previdenziali maturati ad agosto 2020. In tal caso, è necessario tener conto di quanto già versato per l’agente nell’anno precedente (il 2019) e il relativo massimale.

Modello G14 online per i contributi agente maturati dopo cessazione contratto

In quest’ultimo caso, ovvero di cessazione del mandato avvenuta nell’anno precedente o ancora anteriore, è indispensabile compilare il modello G14 online. All’interno del modello deve essere indicato il trimestre solare nel quale la provvigione è effettivamente maturata e la data effettiva di cessazione del contratto. Queste indicazioni servono affinché si possa specificare che si tratta di contributi per affari le cui relative provvigioni sono maturate nel trimestre corrente e, pertanto, non sanzionabili, differentemente da contributi versati in ritardo. Inoltre, l’indicazione della data di cessazione del rapporto consente alla Fondazione Enasarco di imputare correttamente all’ultimo trimestre in cui il rapporto è stato attivo i contributi versati.

Chiusura Enasarco, come va considerato il preavviso?

La data da comunicare per la chiusura della posizione Enasarco è quella in cui si intende chiuso il contratto. Coincide con l’ultimo giorno di lavoro dell’agente, indipendentemente dal preavviso. Il preavviso può, pertanto, essere compreso nella data di effettiva chiusura del contratto.

Quanto tempo è necessario per ricevere la liquidazione del Firr?

Collegata alla chiusura Enasarco è la liquidazione del Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr). La richiesta di liquidazione deve essere fatta online. L’agente ha la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento della domanda dalla propria area riservata. Inoltre, l’agente può consultare il Disciplinare dei livelli di servizio indicante i tempi massimi di lavorazione delle diverse tipologie di domande.

Liquidazione Fondo indennità di risoluzione del rapporto: come avviene?

L’agente può ricevere la liquidazione del Firr in due modalità:

  • tramite la Banca Nazionale del Lavoro (Bnl);
  • mediante bonifico bancario.

Nel primo caso, l’agente può riscuotere la somma a disposizione presso la Bnl se l’importo non supera i 1.000 euro. Il pagamento avviene presso qualsiasi sportello: l’ex agente dovrà presentare documento di identità e lettera ricevuta dall’Enasarco. Per la seconda modalità è invece necessario che l’agenzia preponente debba inserire le coordinate bancarie (Iban) dell’agente.

Come si calcola l’indennità di fine mandato dell’agente di commercio?

Nel momento in cui si cessa il rapporto di agenzia, all’agente competono una serie di indennità, tra le quali quelle di cessazione del rapporto previste dall’articolo 1751 del Codice civile e dalla contrattazione collettiva. Le indennità sono dovute sia nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Tre tipologie di indennità alla fine del rapporto di lavoro dell’agente di commercio

La determinazione di quanto dovuto alla fine del rapporto di lavoro si calcola su tre tipologie di indennità, così come previsto dalla contrattazione degli Accordi economici collettivi (Aec):

  • indennità, da versare all’Enasarco, di risoluzione del rapporto (Firr);
  • una indennità suppletiva di clientela, stabilita dalla contrattazione collettiva;
  • una componente dell’indennità suppletiva, ovvero l’indennità meritocratica.

Indennità di risoluzione del rapporto (Firr)

L’indennità di risoluzione del rapporto (Firr) è riconosciuta all’agente di commercio anche se quest’ultimo non ha concorso all’incremento del fatturato o della clientela. Il Firr, dunque, è dovuto in ogni caso ed è calcolato sulle provvigioni maturate e liquidate fino alla cessazione del rapporto. Gli accantonamenti si versano annualmente all’Enasarco e si calcolano mediante l’applicazione della percentuale del 3% al montante delle provvigioni liquidate all’agente nel corso del rapporto di lavoro.

Fine mandato agente di commercio: l’indennità suppletiva di clientela

L’indennità suppletiva di clientela deve essere corrisposta all’agente di commercio senza alcuna condizione, salvo nei casi in cui il rapporto di lavoro sia terminato per fatto imputabile all’agente stesso. In altre parole, l’indennità è dovuta se il contratto si scioglie su iniziativa dell’agenzia preponente. L’indennità è dovuta all’agente anche nei casi in cui quest’ultimo rassegni le dimissioni per:

  • invalidità permanente e totale;
  • infermità o malattie per le quali non è possibile, ragionevolmente, continuare il rapporto di lavoro;
  • maturazione della pensione di vecchiaia, della pensione anticipata, dell’anticipo pensionistico Ape Enasarco o Ape Inps;
  • circostanze attribuibili al preponente;
  • gli eredi, nel caso di decesso.

Come si calcola l’indennità suppletiva di clientela

L’indennità suppletiva di clientela si calcola con l’applicazione di tre percentuali sulle provvigioni maturate. Nel dettaglio:

  • il 3% sulle provvigioni maturate nei primi 3 anni di rapporto di lavoro;
  • l’aliquota sale al 3,5% per le provvigioni rientranti tra il quarto e il sesto anno di rapporto;
  • il 4% sulle provvigioni corrisposte negli anni successivi.

Indennità meritocratica

La terza formula di indennità di fine rapporto dell’agente riguarda quella meritocratica. È riconosciuta e pagata solo quando l’attività dell’agente abbia portato l’agenzia a un aumento di fatturato con la clientela esistente o con quella acquisita. Inoltre, l’indennità è dovuta anche qualcosa l’importo complessivo dell’indennità di risoluzione e indennità suppletiva sia inferiore all’importo massimo previsto dall’articolo 1751 del Codice civile. L’articolo, al terzo comma, prevede che “l’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente a un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi 5 anni e, nel caso in cui il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione”.

Indennità di fine rapporto agenti per il Codice civile

Diverse dalla contrattazione collettiva sono le indicazioni sull’indennità di fine rapporto degli agenti enunciate dall’articolo 1751 del Codice civile. L’indennità di legge è un obbligo per l’agenzia preponente per la cessazione del rapporto quando:

  • dall’operato dell’agente, il preponente ne abbia ricavato nuovi clienti o abbia sviluppato in maniera consistente gli affari con i clienti esistenti e l’agenzia ne ricavi ancora vantaggi derivanti dagli affari con questi clienti;
  • dall’equità del pagamento dell’indennità. In particolare, occorre tener conto dalle provvigioni che l’agente perde dallo sviluppo degli affari dell’agenzia preponente con i clienti.

Di conseguenza, affinché all’agente venga riconosciuto il diritto all’indennità di scioglimento del rapporto, sempre dovuta nel caso della Firr, dovranno essere presi in considerazione sia l’accresciuto portafoglio clienti per l’operato dell’agente, sia la perdita in capo all’agente stesso per le mancate provvigioni sui clienti acquisiti.

Indennità di fine rapporto agenti, quando non è dovuta

I casi nei quali l’indennità di fine rapporto dell’agenzia non è dovuto all’agente sono elencati dallo stesso articolo 1751 del Codice civile. In particolare, l’indennità non si paga se:

  • il contratto di agenzia è stato risolto su iniziativa dell’agenzia preponente per un’inadempienza imputabile all’agente. In tal caso, per la gravità dell’inadempienza, non è possibile proseguire il contratto, anche temporaneamente;
  • l’agente recede dal contratto, ad esclusione dei casi in cui il recesso non sia giustificato. Tali circostanze devono essere imputabili all’agenzia preponente. Non possono essere imputabili all’agente circostanze nelle quali non sia ragionevolmente possibile proseguire il contratto di agenzia, come malattia o infermità;
  • l’agente ceda a un terzo i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto con l’agenzia in accordo con il proponente.

Misura indennità agenti fine rapporto per il Codice civile

La misura dell’indennità agli agenti per la fine del mandato, erogata nei casi enunciati dall’articolo 1751 del Codice civile, si determina nel limite massimo di un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente di commercio negli ultimi 5 anni e, nel caso in cui il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione. Il diritto all’indennità decade se non viene esercitato dall’agente nel limite temporale di un anno.

Vuoi lavorare all’estero? Ecco l’occasione per te!

Un’azienda di Udine affermata nel settore calzaturiero è alla ricerca di tre international agents high fashion shoes, ai quali saranno assegnate, come aree di competenza, USA, Sud America ed Asia.

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Se sei agente, cercano te!

Un’azienda di Brescia specializzata nella vendita di componenti per lavorazioni meccaniche, è alla ricerca di un agente o rappresentante con esperienza nell’ambito di lavorazioni meccaniche – asportazione truciolo.

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Se sei agente, c’è un lavoro per te!

Un’azienda leader nella consulenza e nella distribuzione di servizi ICT è alla ricerca di due agenti e coordinatori alla vendita.

I candidati, che dovranno operare nella zona di Agrigento, in Sicilia, dovranno dimostrare forte motivazione, passione per l’attività commerciale, abitudine a operare per obiettivi singoli e di gruppo, predisposizione ai rapporti umani, propensione ad accettare sfide e consapevolezza di operare in un settore dinamico a supporto di un marchio leader.

Tra i requisiti, diploma di maturità e un’esperienza minima di due anni.

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Agente nella telefonia, cercano te!

I gestori di telefonia mobile, per accaparrarsi il maggiori numero di clienti, si sfidano a colpi di offerte.
Poiché si tratta di un mercato in fermento, anche le richieste di lavoro in questo settore sono in aumento.
Nella provincia di Genova, ad esempio, si ricerca un account TIM che si occupi della vendita diretta di servizi dell’ICT.

Tra i requisiti richiesti:

  • Diploma di Maturità o Laurea
  • Esperienza nella vendita di servizi e preferibilmente nel settore TLC
  • Buone doti relazionali
  • Possesso di auto propria

Ciò che invece l’azienda offre:

  • Training formativo curato anche da Telecom Italia che porterà ad un processo di certificazione
  • Fisso mensile al raggiungimento del Budget concordato
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  • Appuntamenti prefissati
  • Provvigioni ai massimi livelli di mercato
  • Gare periodiche mensili e trimestrali con extra bonus provvigionali
  • Inquadramento a norma di legge e/o Enasarco

Per saperne di più, Infojobs.it.

Agente? Entra nella vendita delle sigarette elettroniche!

Un business che sta prendendo piede negli ultimi tempi è quello delle sigarette elettroniche.
Per questo, anche nelle ricerche di lavoro cominciano a fare capolino richieste relative a questo settore.

In questo caso, ad esempio, una società distribuisce liquidi Made in EU per sigarette elettroniche è alla ricerca di procacciatori d’affari e di agenti, che si occupino della vendita di tali liquidi e ricambi per sigarette.
Ciò che viene garantito ai candidati è, oltre ad un rimorso spese, anche provvigioni sul venduto e sul portafoglio clienti.

Per saperne di più, Lavoro.org.

Sei giovane e sei agente? Ecco il lavoro per te!

Il settore commerciale è diventato, in questo periodo di crisi, ancora più competitivo e, per questo, la richiesta di agenti ed addetti alla vendita si rivolge spesso a personale con esperienza pregressa.

In questo caso, invece, un’azienda che opera nella zona di Siracusa, è alla ricerca di giovani con esperienza minima nella vendita o, in mancanza di essa, con forti motivazioni a crescere e ad apprendere questa professione.

Tra i requisiti ideali che i candidati devono mostrare di avere, dunque, vi è una buona capacità relazionale e uno spiccato orientamento al guadagno.

I prescelti dovranno frequentare un corso di formazione in una Corporate University tra le più qualificate e affiancamenti in vendita, dopodiché verrà assegnata loro la dotazione informatica individuale, ufficio in loco attrezzato con servizio di segreteria e strumenti di office automation a disposizione e mandato di agenzia da monomandatario.

Per saperne di più, Lavoro.org.

Sei giovane e sei agente? Allora cercano te!

La disoccupazione giovanile rappresenta ad oggi uno dei principali problemi del nostro Paese, ma, nel caso di aspiranti agenti con esperienza nella vendita, potrebbe esserci una opportunità di lavoro.

Un’azienda della provincia di Como, infatti, è alla ricerca di agenti che operino nel settore ICT, da inquadrare come professionisti della vendita in nuova realtà commerciale molto evoluta.
Per poter aspirare a questo impiego, occorre avere una certa competenza del settore ICT, in particolare applicata alle nuove tecnologie Cloud.

Per saperne di più, Monster.it.