Partite Iva, professionisti, collaboratori e agenti, senza Green pass si rischia di perdere i contratti

Nessuna certezza per le partite Iva, i collaboratori, gli agenti e i liberi professionisti di mantenere i contratti e le commesse in assenza di Green pass. In mancanza del documento verde, infatti, sono possibili la risoluzione per inadempimento oppure il recesso per impossibilità sopravvenuta. Gli autonomi, in quanto a regole sulla sicurezza e sull’obbligo di esibire il Green pass sui luoghi di lavoro non potranno esimersi al pari dei lavoratori dipendenti a partire dal 15 ottobre 2021. E la disciplina potrebbe avere un impatto negativo sui loro affari.

Partite Iva con Green pass quando vanno a svolgere una prestazione lavorativa

Non si sottraggono, pertanto, le partite Iva e i liberi professionisti alla regola generale enunciata dal decreto legge 127 del 2021. “Chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore privato è obbligato, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19”. In quanto intenti a svolgere una prestazione lavorativa a qualsiasi titolo, anche gli autonomi sono assoggettati alla stessa regola dei lavoratori dipendenti privati e pubblici.

Green pass, anche gli autonomi devono esibirlo se vanno a lavorare all’interno di un’azienda

Non può essere altresì motivo di sottrazione all’obbligo di esibire il Green pass nei luoghi di lavoro per gli autonomi il fatto che i controlli siano fatti, come specifica il decreto 127, a cura del “datore di lavoro”, dando quindi un’impronta più propriamente di tipo “subordinato” al rapporto di lavoro. Un commercialista che per redigere il bilancio di un’azienda deve recarsi nella sede del cliente più volte (ma anche se dovesse andarci una sola volta), si vedrebbe richiedere l’esibizione del Green pass all’entrata al pari di un dipendente dell’azienda stessa.

Sanzioni per gli autonomi senza Green pass

Il controllo all’interno dell’azienda, peraltro, potrebbe essere svolto non solo dal personale preposto dal datore di lavoro, ma anche da un pubblico ufficiale. La mancanza del Green pass per il lavoratore autonomo o per la partita Iva comporterebbe la previsione della sanzione, come avverrebbe anche per i dipendenti. L’importo della sanzione varia da 600 a 1500 euro. Fatte le premesse di obbligo di esibire il documento verde, è in ogni modo fare le opportune differenze tra i lavoratori autonomi.

Partite Iva e co.co.co. perdono i compensi della prestazione senza Green pass

I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) o con partita Iva si trovano in una situazione molto simile a quella dei dipendenti aziendali nel momento in cui devono svolgere la propria prestazione all’interno dell’azienda. Pertanto, il controllo all’ingresso dell’addetto si estende, secondo quanto recita il decreto 127, “anche sulla base dei contratti esterni”. In mancanza di Green pass anche le partite Iva e i co.co.co. non potrebbe accedere all’interno. Il risultato è che il committente non è tenuto alla sua prestazione. Di conseguenza, dunque, può esimersi dal pagare il compenso legato alla prestazione.

Recesso per impossibilità sopravvenuta senza Green pass

Rispetto ai lavoratori dipendenti che senza Green pass non possono essere licenziati, ma risultano assenti ingiustificati e pertanto senza stipendio fino al momento in cui si mettano in regola, l’autonomo potrebbe vedersi risolvere il contratto per inadempimento. Il che significa che il contratto che lo lega all’azienda cliente o committente subirebbe il recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione nel momento in cui questa situazione si dovesse protrarre per diverso tempo.

Agenti, senza Green pass si possono perdere contratti

Una situazione simile potrebbe riscontrarsi per gli agenti. La conclusione dei contratti, e dunque andare presso la sede, l’ufficio o lo stabilimento dei clienti, in assenza di Green pass si potrebbe tradurre in una perdita di ordini. Ovviamente la perdita potrebbe ridursi nel caso in cui l’agente si mettesse in regola con il documento verde. Oppure riuscisse a operare senza la visita dei clienti. Tuttavia, a lungo andare, l’agente potrebbe trovarsi in situazioni di inadempimento o di impossibilità di rendere la prestazione.

Liberi professionisti, il concetto ampio del luogo di lavoro

Al libero professionista che si reca presso la sede di un’azienda cliente incombe l’obbligo di Green pass da mostrare all’ingresso. Ma cosa avviene, invece, all’interno del proprio studio professionale? In queste situazioni, il decreto 127 del 2021 traccia un concetto di luogo di lavoro molto ampio. All’interno di aziende, esercizi commerciali, laboratori artigiani, a prescindere dal numero di lavoratori, il Green pass è obbligatorio.

Libero professionista: dentro il suo studio deve avere il Green pass?

È importante rilevare che anche all’interno del proprio studio professionale o del negozio, anche lavorando da solo, il libero professionista o il negoziante devono essere in possesso di regolare Green pass. La ragione della norma risiede nella necessità di tutelare clienti e collaboratori che entrino nello studio o nel negozio. Rimarrebbe escluso da questo ambito solo il libero professionista che svolge la prestazione lavorativa dalla propria abitazione. Anche in questo caso, però, è necessario che l’attività non comporti la visita di collaboratori o di clienti.

Grenn pass, deve averlo il professionista che va a svolgere l’attività in una casa privata?

Infine, il lavoratore autonomo che si dirige in un’abitazione privata altrui per svolgere la sua prestazione potrebbe vedersi inibito l’accesso senza Green pass. In questo caso il controllore sarebbe il proprietario di casa che ha la facoltà di farsi mostrare il documento verde, ma non l’obbligo. In tutti questi casi, dunque, il lavoratore autonomo rischia di perdere contratti e prestazioni lavorative per l’assenza di Green pass. Sempre che non si veda richiedere il risarcimento qualora dalla sua condotta ne derivi un danno al committente.

Auto aziendale: come funziona per gli agenti di commercio?

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono le uniche categorie che non sono state interessate dalle strette sulle auto aziendali del decreto legge numero 262 del 2006. Anche con le modifiche introdotte dal quel decreto, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio continuano a beneficiare de precedente sistema che accordava la deducibilità fino all’80% delle spese dell’auto aziendale.

Auto agenti: la disciplina dell’articolo 164 del Tuir

La disciplina delle auto aziendali degli agenti e rappresentanti di commercio è contenuta nell’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nell’articolo si fa riferimento ai limiti delle deduzioni delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ai mezzi di trasporto a motore, per l’esercizio di imprese, arti e professioni.

Auto agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità 80% dei costi

In particolare, sia agli agenti e rappresentanti di commercio, che agli agenti di assicurazione e ai promotori finanziari (a esclusione degli agenti immobiliari) si applica il regime favorevole della deducibilità fino all’80% delle spese. La norma mira a stabilire particolari vantaggi in virtù del fatto che l’acquisto e l’uso dell’auto rappresenti il principale strumento per l’esercizio della propria attività.

Veicoli utilizzati da agenti

Dunque, gli agenti beneficiano delle regole più vantaggiose ai fini della deducibilità dei costi previsti dal comma 1, lettera b ultimo periodo, dell’articolo 164 del Tuir. Tali vantaggi si concretizzano nei seguenti tre limiti:

  • nella percentuale di deducibilità che è fissata all’80% anziché al 20% (spettante alle imprese e agli agenti immobiliari);
  • nel costo di acquisto o di leasing delle auto (e degli autocaravan) che è pari a 25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro);
  • nel costo di noleggio all’anno che è pari a 5.164,57 euro (anziché 3.615,20 euro).

Agenti, acquisto, leasing o noleggio di ciclomotori e motocicli

Per l’acquisto di ciclomotori e motocicli, invece, le regole sono identiche a quelle previste per le imprese e i professionisti. Pertanto, il limite dei motocicli è fissato a 4.131,66 euro per la proprietà o il leasing. Per i ciclomotori, invece, è di 2.065,83 euro. Per il noleggio, invece, i limiti sono rispettivamente di 413,17 e 774,69 euro.

Auto agenti: spese deducibili per carburante, pedaggi e manutenzione

Nell’attuale disciplina delle auto agli agenti e rappresentanti non rileva più la distinzione tra auto di lusso e auto non di lusso, come avveniva in passato. Le uniche due variabili ai fini dell’individuazione dei costi deducibili per le auto sono il tetto massimo di spesa e il limite percentuale di deducibilità. Per i costi di impiego delle auto, come ad esempio, i pedaggi, la manutenzione, il carburante, assume rilevanza solo il limite percentuale dell’80%. Non si fa riferimento, invece, ad alcun tetto di importo.

Auto aziendali di agenti e professionisti: il super ammortamento

Le auto delle categorie contenute nell’articolo 164 del Tuir, acquistate in proprietà o in leasing dagli agenti e dai professionisti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, avevano beneficiato del super ammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2016. La disciplina prevedeva di maggiorare del 40% il costo di acquisto, lasciando inalterata la percentuale di deducibilità. Tuttavia, le successive proroghe del super ammortamento hanno escluso gli agenti e i rappresentanti dal super ammortamento. E nemmeno l’introduzione del credito d’imposta per i beni strumentali ordinari della legge di Bilancio 2020, ha compreso le auto delle categorie dell’articolo 164, tra le quali proprio quelle degli agenti e dei rappresentanti.

Calcolo del super ammortamento auto aziendali

Nella fase dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 nella quale il super ammortamento era previsto anche per gli agenti e i rappresentanti, è stato possibile applicare l’agevolazione:

  • ai veicoli strumentali (come auto delle società di noleggio) o adibiti all’uso pubblico, come i taxi;
  • ai veicoli non assegnati, come autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
  • auto assegnate per utilizzo promiscuo ai dipendenti.

La legge di Bilancio 2017 esclude gli agenti dal super ammortamento

Tutti questi veicoli hanno beneficiato dell’agevolazione consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto e percentuale di deducibilità invariata. Per il 2017 tale agevolazione è stata prevista solo per i veicoli compresi nel comma 1 della lettera a) dell’articolo 164 del Tuir, ovvero:

  • le auto utilizzate solo come beni strumentali, ovvero senza le quali lo svolgimento dell’attività non è neppure configurabile, come le auto per le imprese di autonoleggio o quelle per le autoscuole;
  • le auto adibite a uso pubblico, come i taxi;
  • i veicoli strumentali per natura, come gli autocarri.

Esclusione agenti e rappresentanti dal super ammortamento auto

L’esclusione degli agenti e dei rappresentanti dal super ammortamento è proseguita anche per tutto il 2018 con l’esclusione, operata dalla legge di Bilancio del 2018, di tutte le tipologie di veicoli previste dall’articolo 164. Di conseguenza, restarono in regime agevolato di deducibilità solo i veicoli strumentali per natura, a una maggiorazione più bassa (del 30 anziché del 40%).

Credito d’imposta auto dal 2020: come funziona?

La legge di Bilancio 2020 ha sostituito il super ammortamento con il credito d’imposta per i beni strumentali. Il credito, applicabile agli investimenti fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con estensione al 30 giugno 2021 per i veicoli prenotati al 31 dicembre 2020, prevede:

  • un credito d’imposta del 6% del costo di acquisto con limite massimo dei costi ammissibili fino a 2 milioni di euro;
  • l’utilizzo del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del veicolo.

Dall’agevolazione, tuttavia, rimangono esclusi tutti i veicoli compresi nell’articolo 164. Tale esclusione è stata confermata anche dal Dl 34 del 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”. Conseguentemente rimangono agevolabili solo i veicoli strumentali.

Credito d’imposta per le auto aziendali della legge di Bilancio 2021: acquisti fino al 31 dicembre 2022

Da ultima, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito la proroga del credito d’imposta, escludendo ancora le auto e i mezzi di trasporto dell’articolo 164 del Tuir dalle agevolazioni. Rimangono, pertanto, confermate le agevolazioni ai soli veicoli strumentali con nuovi limiti e massimali di costi ammissibili. In particolare:

  • il 10% di credito d’imposta del costo per veicoli acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, con estensione al 30 giugno 2022 per i veicoli prenotati entro la fine del 2021;
  • il 6% del costo dei veicoli acquistati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per i veicoli prenotati entro la fine del 2022.

Il credito d’imposta è usufruibile in tre quote annuali di pari importo e per intero per i veicoli acquistati nella prima finestra temporale prevista dalla legge di Bilancio, ovvero dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, purché l’impresa abbia ricavi inferiori a 5 milioni di euro.

 

 

Cosa accade quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente?

Nell’ambito del contratto di agenzia la figura che affida ad un’altra la conclusione di contratti è definita come preponente. Il diritto di esclusiva, inoltre, può essere bilaterale, andando così ad interessare entrambe le parti. Così come può essere unilaterale, ovverosia in favore del solo preponente oppure solo dell’agente. Ed allora, cosa accade in particolare quando l’esclusiva viene prevista, proprio in via unilaterale, a favore del solo preponente?

Ecco cosa accade quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente

Nel dettaglio, quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente, quest’ultimo mira a tutelarsi dalla concorrenza di altre imprese. In tal caso, infatti, si va ad istituire un’obbligazione contrattuale che impedirà all’agente di poter operare e di agire nei confronti ed a favore di terzi. In questo modo, con l’esclusiva unilaterale, il proponente ha la certezza che l’agente si occuperà sempre e solo della promozione dei propri prodotti.

Di conseguenza, indipendentemente dal tipo di prodotti, ed anche dalla zona di riferimento, l’agente che opera con l’esclusiva che viene prevista solo a favore del solo preponente, non potrà che essere un agente monomandatario. Mentre l’agente plurimandatario, invece, può operare anche nella medesima zona facendo leva sulla stipula con soggetti proponenti di contratti in esclusiva per più prodotti a patto che questi non siano tra di loro in concorrenza.

Quali sono i vantaggi dell’agente in caso di esclusiva a favore del solo preponente?

L‘agente monomandatario, quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente, opera di conseguenza con forti limitazioni, ma gode nello stesso tempo, ed ai sensi di legge, di un importante vantaggio.

A meno che non sia diversamente pattuito, infatti, in tal caso l’agente avrà diritto ad incassare la provvigione anche quando il proponente chiuderà i contratti con clienti che era stato lo stesso agente a contattare per chiudere l’affare. Così come l’agente maturerà la provvigione pure quando il proponente chiude per proprio conto affari nella stessa zona che è riservata in esclusiva all’agente.

Quando l’esclusiva a favore del solo preponente è una prassi comune per le attività imprenditoriali

Ci sono inoltre tipologie di attività imprenditoriali per le quali l’esclusiva a favore del solo preponente non solo è una prassi comune, ma è pure necessaria per permettere poi l’avvio di un’attività. Il caso lampante è rappresentato dalle concessioni in franchising.

Con il concessionario che, rispetto al franchisee, ha la necessità di godere di un’esclusiva unilaterale che poi vada a giustificare gli investimenti realizzati a favore di chi usufruirà dei diritti concessi in franchising. Con l’esclusiva a favore del solo preponente che, in questo caso, spazia dalla protezione territoriale all’obbligo di rivolgersi solo alla lista dei fornitori indicata dal concessionario.

Per commercializzare determinati beni o determinati servizi, infatti, il franchisee, in base al contratto stipulato, ed a fronte di un corrispettivo pattuito, grazie all’esclusiva a favore del solo preponente acquisirà il diritto di fruizione non solo del brand e delle denominazioni commerciali. Ma in genere può sfruttare pure i brevetti, i disegni, i modelli di utilità ed anche i diritti d’autore.

Sales Agent, questa è l’occasione per voi!

Le imprese, per essere sempre più competitive, cercano di essere al passo con l’innovazione, anche quando si tratta di telecomunicazioni.
Per questo, chi si occupa del settore, deve essere sempre in grado di fornire ai clienti le migliori proposte e la consulenza di personale qualificato.

A questo proposito, un’azienda di Roma sta cercando, per il potenziamento della propria struttura di vendita, agenti per aree geografiche provinciali predeterminate.
I sales agent selezionati dovranno occuparsi dell’area business e contribuire all’ampliamento del portafoglio clienti, attraverso la promozione dei servizi dedicati per strutture alberghiere, bar, pub, ristoranti e pubblici esercizi.

Per questo motivo, i candidati ideali devono essere dotati di buone doti relazionali e di comunicazione, ma anche e soprattutto di problem solving.

Per conoscere maggiori dettagli, è possibile collegarsi su Monster.it.

Agenti delle telecomunicazioni, ecco l’occasione per voi!

Gli agenti, senior o junior, specializzati in telecomunicazioni sono al centro dell’opportunità di lavoro di oggi.

Vediamo il dettaglio dell’annuncio:

Per l’emergente e ricco mercato dei servizi Cloud, azienda operante nel settore Telecomunicazioni/ICT, Business Partner di Principale Azienda di tale mercato, ricerca professionisti della vendita, da inserire nella propria struttura commerciale.
Le risorse individuate, in completa autonomia, dovranno commercializzare al mercato B2B(PMI-P.A.) servizi di Telecomunicazioni abbinati a soluzioni Cloud, ed in particolare soluzioni SaaS/IaaS.
La ricerca è orientata a professionisti di tipo senior e junior,inquadrati come Agenti di Commercio Enasarco Mono/Pluri mandatari.

I requisiti richiesti sono i seguenti:
Senior Agent:

  • Provenienza dal settore TLC con comprovata esperienza almeno triennale nella vendita di servizi/prodotti di Telecomunicazioni ed ICT alle aziende.
  • Conoscenza delle tecnologie IP
  • Diploma/Laurea
  • Capacità di operare su obiettivi e target preassegnati
  • Automuniti
  • Partita IVA o disponibilità ad aprirla.

Alle figure in linea con i requisiti richiesti viene offerto:

  • Formazione iniziale e continua,finalizzata a dare al collaboratore la piu ampia conoscenza in tale ambito.
  • Ausilio di Project Manager dell’azienda mandante per progetti particolari e complessi,supporto commerciale
  • Certificazione tecnica/commerciale operata dagli enti di cui si avvale il ns Partner
  • Possibilità di carriera come Area Manager per la zona di competenza.
  • Assegnazione di un portafoglio clienti da sviluppare (cross-selling/up-selling) ed ampliare.
  • Pagamenti nei termini concordati
  • Una retribuzione economica commisurata alle reali capacità/potenzialità del candidato e del portafoglio clienti attualmente gestito dallo stesso,composta da una parte fissa,erogata dal primo mese su un numero minimo di ordini +provvigioni+bonus/incentivi su obiettivi preordinati.

Per candidarsi a tale offerta fare riferimento a: pos. senior agent

Junior agent:

  • Provenienza dal settore Telecomunicazioni o dal settore della vendita di servizi alle imprese
  • Passione e forte interesse per le nuove tecnologie,oltre a disponibilità ad apprendere ed a investire sulle proprie capacità
  • Diploma/laurea
  • Capacità di operare su obiettivi e target preassegnati
  • Automuniti
  • Partita IVA o disponibilità ad aprirla.

Alle figure in linea con i requisiti richiesti viene offerto:

  • Formazione iniziale e continua,finalizzata a dare al collaboratore la piu ampia conoscenza in tale ambito.
  • Ausilio di risorse tecnico/economiche al interno dell’azienda
  • Certificazione tecnica/commerciale operata dagli enti di cui si avvale il ns partner
  • Pagamenti nei termini concordati
  • Una retribuzione economica commisurata alle reali capacità/potenzialità,composta da un rimborso spese,erogato dal primo mese su un numero minimo di ordini +provvigioni+canvass su obiettivi preordinati.

Per candidarsi a tale offerta fare riferimento a: pos. junior agent
La ricerca è rivolta a persone di ambo i sessi.

Riepilogo Annuncio

Azienda
TLC PROJECT

Località
Località Multiple

Settore
Telecomunicazioni
IT Services

Contratto
Full Time
Tempo Indeterminato

Anni Esperienza
Da 2 a 5 anni

Livello di Carriera
Diplomato

Per ulteriori informazioni, Monster.it.

PER GLI AGENTI E PROCACCIATORI D’AFFARI ECCO UN’OPPORTUNITA’ NEL SETTORE TELEFONIA

Oggi Infoiva ha selezionato da Monster.it un’opportunità di lavoro nel settore della telefonia.

Vediamo il dettaglio dell’annuncio:

Per importante realtà basata su Torino ricerchiamo e selezioniamo per il potenziamento e ampliamento della rete di vendita, agenti/procacciatori, per la promozione di servizi e prodotti riservati al mondo delle telecomunicazioni.

Il candidato ideale ha maturato una significativa, se pur breve esperienza nel settore delle vendite.
Il neo inserito, attraverso corsi di formazione tecnica e persuasione applicata alla vendita, si occuperà di promuovere e vendere i servizi proposti dall’azienda attraverso un’attività pianificata e programmata da un call-center.

Per la posizione in oggetto verranno valutati agenti già in possesso di partita iva.

Requisiti minimi: candidati automuniti con buona capacità di utilizzo del pc e dei più comuni programmi informatici.

Completano il profilo ambizione, orientamento alla vendita e ai risultati,predisposizione ai rapporti interpersonali, flessibilità, capacità organizzative e di negoziazione.

La retribuzione sarà commisurata all’effettiva esperienza maturata.

Zona di lavoro:Torino e provincia

Per candidarsi inviare CV in formato word marta.rinone@humansolution.it

Riepilogo Annuncio

Azienda
Humansolution Srl

Località
Torino 10100, Piemonte Italia

Settore
Telecomunicazioni

Contratto
Full Time
Tempo determinato/A contratto/A progetto

Anni Esperienza
Da 1 a 2 anni

Livello Istruzione
Diploma

Livello di Carriera
Con esperienza

Per saperne di più, Monster.it.

SEI UN AGENTE DI COMMERCIO? FERMATI E LEGGI!

Oggi Infoiva ha selezionato da Monster.it un annuncio di lavoro riservato agli agenti che operano nella zona di Gallarate.

Vediamo l’annuncio nel dettaglio:
Obiettivo Lavoro SpA è la più grande società italiana specializzata nella moderna gestione delle risorse umane. La Filiale Obiettivo Lavoro S.p.A. di Gallarate ricerca, per azienda cliente del settore assicurativo ricerca: Agenti.

AGENTI

I candidati ideali avranno: forte propensione al contatto con il pubblico; ottime doti relazionali e comunicative; disponibilità all’apertura della Partita Iva; minima esperienza lavorativa a contatto con il pubblico; disponibilità dell’auto propria.
Si offre: corso di formazione della durata di 15gg + test finale, superato il quale vi è l’inserimento che prevede: 750€ fisso mensile; provvigioni; incentivi.
Completano il profilo serietà, affidabilità, precisione e puntualità.
Si offre contratto diretto con Partita Iva
Sede di lavoro: Gallarate (VA)

Filiale di GALLARATE
VIA Trombini 16
Tel 0331777138
Fax 0331795127

Le ricerche sono rivolte ai candidati dell’uno e dell’altro sesso (L.903/77 e L.125/91).
I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.obiettivolavoro.it l’informativa sulla privacy (D.Lgs.196/2003).
Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro – SpA.

Riepilogo Annuncio

Località
Gallarate 21013

Settore
Assicurazioni

Contratto
Full Time
A progetto

Livello Istruzione
Scuola dell’obbligo

Livello di Carriera
Con esperienza

Codice Riferimento
314973

Per saperne di più, Monster.it.

A fine contratto indennità di clientela per gli agenti

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, nel parere numero 5 del 2012, chiarisce che quando si scioglie il contratto, all’agente o rappresentante spetta un‘indennità suppletiva di clientela, purché l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti. Inoltre, il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Infine, il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente il risultato migliore.

Al verificarsi di tali requisiti, l’agente avrà diritto all’indennità, a meno che non si verifichino alcune situazioni previste dalle norme. Innanzitutto, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente; poi l’ingiustificata risoluzione del contratto da parte dell’agente; oppure il “recesso volontario dell’agente qualora non avvenga per inadempimento del preponente di non scarsa importanza o per circostanza attribuibile all’agente (età, infermità, malattia) tale da non consentire la prosecuzione del rapporto“. Ultimo caso, la “cessione a un terzo, da parte dell’agente, previo accordo con il preponente, della propria posizione contrattuale“.