Letta, aiuto alle banche e alle imprese con piano mutui – Cassa Depositi

Un legame profondo che rischia di fare collassare entrambi. Ci riferiamo alla crisi che sta coinvolgendo le imprese costruttrici e che rischia inevitabilmente di ricadere anche sulla banche che le hanno finanziate. Per far fronte all’ingente problema  Palazzo Ghici si sta adoperando per rivisitare al più presto una norma, già proposta dal ministro Maurizio Lupi.

Una legge che prevedeva una modifica sostanziale allo statuto della Cassa Depositi e Prestiti per permetterle di fornire alle banche la liquidità necessaria “per l’erogazione di mutui ipotecari per l’acquisto di abitazioni principali”. Una prosta che di fatto avrebbe visto i soldi  dei risparmiatori depositati in posta e gestiti dalla Cassa controllata all’80,1% dal ministero delle Finanze e al 18,4% dalle Fondazioni bancarie, ritornare agli stessi risparmiatori dopo un breve transito presso le banche.

La norma tuttavia non è mai stata approvata, è di fatto scomparsa nei testi definitivi dopo essere giunta fino in Consiglio dei Ministri; questo perchè qualcuno aveva obiettato che sarebbe stato molto più semplice fare in modo che fosse direttamente   la Cdp a prestare  il danaro ai cittadini senza l’intermediazione bancaria.

Intanto è di questi giorni la notizia che a breve arriverà una norma, la quale prevede che entro l’autunno le banche dovranno emettere obbligazioni garantite presso la Cassa depositi e Prestiti: i soldi avrebbero il fine di finanziare i mutui alle famiglie e alle imprese richiedenti. Come si legge dalle pagine del Corriere della Sera, tali titoli “avrebbero un rendimento non alto, ma sicuro, e potrebbero così attirare l’attenzione anche di altri investitori”.

Il premier Letta intanto nel piano industriale di Cdp, apre a una ulteriore chance: le banche alle prese con la scadenza della restituzione dei prestiti agevolati ricevuti dalla Bce e con l’arrivo dei nuovi criteri comunitari di patrimonializione di Basilea III, potranno liberarsi dei vecchi prestiti, trasformando questi ultimi in prodotti finanziari che verrebbero certamente acquistati dallo Stato.

Francesca RIGGIO

 

Le Banche e le iniziative pro mutui

Deboli ma comunque positivi sono i segnali di ripresa dei mutui italiani. Stando ai dati forniti dall’Osservatorio di MutuiOnline, sono in crescita – seppur lievemente- le richieste di prestito per l’acquisto della prima casa. Si passa dal 70,3% della fine del 2012, al 72%. Segnali positivi che trovano conferma anche nel rapporto Nomisma sulla finanza immobiliare: viene stimato che entro la   fine dell’anno la cifra erogata per i mutui dovrebbe aggirarsi attorno ai 28,2 miliardi di euro, un aumento pari all”8% sul minimo storico di 26,2 miliardi dello scorso anno.

IL 2012 è stato certamente l’annata no per il mercato immobiliare, che ha subito un calo netto e devastante delle compravendite, che si sono fermate a 448 mila. Un dato così allarmante che non si verificava dal lontano 1985.

Per sbloccare la situazione  Unicredit ha lanciato l’iniziativa dal nome “Ripresa Cantieri”, finalizzata a dare un duplice aiuto tanto ai costruttori, quanto alle famiglie. La banca infatti si impegna a finanziare il completamento di alcuni cantieri selezionati e sarà di sostegno alla vendita degli immobili, promuovendo una campagna di mutui fino al 100% del loro valore.

La stessa poi, parliamo sempre di Unicredit, ha studiato e progettato un’ulteriore iniziativa con lo scopo di attirare a sè i clienti. “Mutui valore Italia” caratterizzati da una rata flessibile. Sulla scia di Unicredit, Cariparma Crédit Agricole ha attivato a giugno un mutuo a tasso fisso (2,5%) per i primi due anni, che permette al cliente di ricevere in regalo anche un elettrodomestico Smeg.

Altro esempio di impegno in iniziative promosse dagli istituti di credito, è quello che vede protagonista il Banco Popolare, che invece ha pensato bene di promuovere “MutuoYou” , a tasso variabile  del 2,75% oppure a tasso fisso e bloccato, del 4,75%. E ancora Ubi Banca che per venire incontro a quelle che sono le esigenze delle giovani coppie con un lavoro precario, o degli immigrati,  ha pensato a un finanziamento appositamente studiato per loro.

Alla fine dell’estate pare che anche Banca Intesa si aggiungerà alla schiera delle Banche appena annoverate e lancerà nuove iniziative a favore dei clienti.

Francesca RIGGIO

 

Agevolazioni fiscali sull’abitazione principale, quali regole?

Ci sono tre regole principali per beneficiare delle agevolazioni fiscali rispetto alla prima casa.

Innanzitutto, è possibile detrarre gli interessi accesi sul mutuo per la prima abitazione a condizione che il contribuente abbia stipulato il contratto dell’unità immobiliare nei 6 mesi antecedenti o nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione.

Per beneficiare della detrazione è comunque necessaio presentare le fatture della ditta che ha svolto i lavori di costruzione.

Infine, la detrazione è possibile su un importo massimo di 2.582 euro.

Fonte

Paola Perfetti

Mutuo e detrazioni fiscali per i contribuenti italiani residenti all’estero

Proseguiamo con le delucidazioni in materia fiscale e attinenti alla detrazioni del mutuo.

Come rapportarsi a queste materie se si abita all’estero?

Si può detrarre il mutuo di un’abitazione in cointestazione di contratto sia mutuo che acquisto? E come comportarsi con le spese per il coniuge e i figli a carico ma che sono residenti in Italia?

Per rispondere a queste domande è necessario sapere che la legge italiana, per un familiare residente all’estero, considera sempre a carico coniuge e figli se sono senza reddito, anche se non conviventi.

Se il coniuge che abita all’estero non dispone di redditi in Italia a meno della prima abitazione, costui deve verificare la normativa fiscale vigente nel Paese estero di residenza anche riguardo alle detrazioni di cui può beneficiare per i familiari a carico.

Per il Fisco italiano, è vero che come prima casa si considera anche quella dove risiedono solo i propri familiari e le spese mediche dei familiari a carico e che per gli abitanti in Patria questi costi sono detraibili (così come il mutuo per intero), ma proprio nel caso di un residente all’estero, costui non ha la capienza nell’imposta dovuta.

In questo modo, il capofamiglia che non sia in Italia non avrà modo quindi di recuperare con il fisco italiano queste spese, ma, almeno, il coniuge a carico è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.

Paola Perfetti

Detrazioni fiscali per l’abitazione principale

Fra i costi detraibili in sede fiscale rientrano anche gli interessi passivi e gli oneri accessori spettanti al mutuo sull’acquisto della prima casa e l’abitazione principale.

Venendo alle agevolazioni, queste vengono stabilite con una certa discrezione, ovvero a seconda che il fabbricato in oggetto sia un’abitazione principale, o secondaria, o altri fabbricati non abitativi, e con il limite dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Si intende per abitazione principale quella in cui il contribuente vive con/senza i familiari e dove si colloca la residenza anagrafica; in caso diverso, è ammessa l’autocertificazione o dichiarare alle Forze Armate e di Polizia che si tratti di un immobile costituente unica abitazione di proprietà.

Le detrazioni fiscali riguardano:

– i mutui stipulati a partire dal 1993 godono di agevolazioni fiscali solo se l’abitato in questione è l’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli oneri accessori possono richiedere il 19% di beneficio fiscale con un importo massimo di 4mila euro (a partire dal 1º gennaio 2008, in precedenza era 3.615,20 euro), con una detrazione massima annuale pari a 760 euro.
Sono da considerare in questa categoria: l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo, le spese sostenute dal notaio per conto del cliente e necessarie alla stipula del contratto stesso (per l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca); al contrario, sono escluse le spese notarili relative al contratto di compravendita dell’immobile.

Come calcolare l’importo

La detrazione si calcola sul prezzo di acquisto dell’immobile così come indicato sul contratto a cui si vanno a sommare le spese notarili e gli oneri accessori. Quando il totale del mutuo supera il prezzo di acquisto dell’immobile, è necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione mentre in caso di contitolarità del mutuo l’importo massimo va suddiviso tra i cointestatari.

Per richiedere la detrazione del 19% di interessi passivi e oneri accessori è necessario che:

– l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, ovvero, la condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d’imposta per il quale si chiedono le detrazioni (fanno eccezione le variazioni di domicilio dipendenti perchè trasferiti per motivi di lavoro);

– l’immobile sia acquistato entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario, ovvero è possibile prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto;

Infine, fra le novità introdotte dal 2001, la detrazione spetta anche se :

-l’immobile sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia comprovata e facente la funzione di abitazione principale entro due anni dall’acquisto;

– l’acquisto di un immobile sia per un immobile locato e se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;

– è destinato al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;

– il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro oppure in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia affittato.

E per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992?

Le detrazioni spettano per l’acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L’importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4mila euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.
Infine, per quest’ultima situazione, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale: se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

In ultimo, per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l’acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

Fonte

Paola Perfetti