Nell’acquisto della prima casa si può rettificare il posto di lavoro

Per chi si appresta ad acquistare casa, e vuole sapere se ha diritto alle agevolazioni relative alla prima casa, è opportuno sapere che tra le motivazioni ci sono anche quelle relative a chi acquista nello stesso Comune in cui lavora.

A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate, che ha emanato una circolare e che ha stabilito che questa dichiarazione può essere rettificata in seguito all’atto notarile.

Il caso da cui è partito tutto è quello di un avvocato che aveva aperto uno studio nel paese in cui avrebbe dovuto seguire un nuovo cliente. Contestualmente il professionista aveva acquistato un immobile godendo delle agevolazioni sulla prima casa e dichiarando di avere proprio nel Comune la sua sede di lavoro. Una volta conclusa la compravendita le condizioni lavorative sono decadute e lo studio non è più stato aperto. Da questo proviene la possibilità di rettifica della dichiarazione, nella quale ci si può impegnare a trasferire la propria residenza e la propria sede lavorativa entro i 18 mesi successivi all’atto notarile.

Questo provvedimento si aggancia a quello già esistente per cui le condizioni di accesso alle agevolazioni prima casa possono essere rettificate successivamente all’atto. Sia che si tratti di un acquirente con residenza già stabilita nel Comune, sia che si tratti di un impegno a trasferirsi in 18 mesi, sia che si tratti di qualcuno che lavora o studia nel luogo in cui è ubicato l’immobile, qualora venga riscontrata una dichiarazione mendace o non venga rispettato l’impegno preso, il fisco potrà recuperare il valore dell’imposta maggiorata sull’acquisto, compresa di mora.

Vera MORETTI

Agevolazioni prima casa, attenzione alla decadenza

Chi vuole usufruire delle agevolazioni prima casa deve porre molta attenzione a diversi aspetti, come testimonia una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Milano.

La commissione ha infatti respinto il ricorso di una contribuente che aveva perso le agevolazioni prima casa ma non se ne voleva fare una ragione. Nonostante avesse commesso un errore.

La contribuente aveva infatti impugnato due avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate, nei quali era contenuta la revoca delle agevolazioni prima casa, dal momento che la donna non aveva trasferito la residenza nel Comune in cui era aveva acquistato l’immobile (Milano).

La contribuente sosteneva infatti di svolgere la propria attività nel Comune dove aveva acquistato l’immobile e che non doveva quindi trasferire la propria residenza per mantenere le agevolazioni prima casa, nonostante l’impegno a farlo fosse presente nell’atto di acquisto.

Vista la situazione, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha ritenuto che la contribuente fosse decaduta dalle agevolazioni prima casa in quanto, dal momento che non aveva adempiuto all’impegno inserito nell’atto, ai sensi del Dpr 131/1986.

Nello specifico la contribuente, come da impegno nell’atto, avrebbe dovuto trasferire la propria residenza a Milano entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, per non perdere le agevolazioni prima casa, ma non lo ha fato.

La Commissione, dunque, dal momento che la donna non aveva tempestivamente dichiarato di voler utilizzare la casa in un luogo diverso dal comune di residenza, l’ha fatta decadere dalle agevolazioni.