Map 2012: cosa possono dedurre i professionisti

 

Con la Circolare 35/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuove e ulteriori specifiche al Modulo di aggiornamento professionale (MAP) 2012. Le chiarificazioni riguardano la deducibilità delle spese dei professionisti per la formazione e per l’uso promiscuo di immobili.

Nel primo caso, le spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti agli albi professionali: potranno essere dedotte fino al 50% come stabilito dal Tuir, D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. L’Agenzia delle Entrate confuta quindi la facoltà di dedurre per intero le spese di formazione, sulla base della differenziazione fra i corsi di aggiornamento professionale e la partecipazione a convegni e congressi.

Le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare” si legge nell’articolo 54 comma 5 del Tuir.

Il dubbio riguardava una quota-parte di tali spese, forfetizzata nella misura del 50%, da ritenersi sostenuta per finalità di carattere ludico e extra-professionale. La richiesta verteva quindi sulla possibile detrazione integrale delle spese di pura partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali, vista la perfetta inerenza rispetto all’esercizio della propria attività professionale. La legge non prevede alcuna distinzione circa la natura del corso, ed è quindi applicabile anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria  di iscritti in albi professionali: la detrazione va dunque calcolata al 50%.

Secondo punto: per gli immobili ad uso promiscuo, ovvero quelli utilizzati dai professionisti per uso abitativo e di lavoro, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50%. Unico vincolo: il contribuente non dovrà disporre nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Allo stesso modo (50%) sono deducibili le spese per i servizi, ovvero utenze gas, luce e telefono). Indifferente la porzione dell’unità immobiliare: la quota che è possibile dedurre non può superare il 50%, come previsto dall’articolo 54, comma 3, del Tuir.

 

Ecco le aliquote contributive per chi utilizza la Gestione Separata

di Vera MORETTI

Sono stati pubblicati, come ogni anno, gli importi dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps per il 2012.
Le aliquote contributive sono state innalzate dell’1% dalla Legge di Stabilità 2012 e la Manovra Correttiva 2011, inoltre, ha esteso l’obbligo anche ai soggetti che, pur avendo una Cassa separata di riferimento, non vi versano il contributo soggettivo per disposizione statutaria o per scelta.

Pertanto, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps:

  • i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
  • i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
  • i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
  • i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);

Discorso a parte riguarda i soci-amministratori di Srl che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione, ovvero sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore.
La Gestione Separata interessa anche i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta.

Relativamente al 2012, le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:

  • 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
  • 18% per tutti gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Per quanto riguarda i massimali di reddito, per il 2012 è pari a € 96.149,00, perciò la misura massima dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps per il 2012 sarà pari a € 26.652,50 per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e € 17.306,82 per tutti gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Il minimale di reddito, invece, è pari a € 14.930,00. Ciò significa che i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.138,60 e tutti gli altri avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 2.687,40.
Ovviamente, se si tratta di compensi erogati entro il 12 gennaio 2012 e riferiti a servizi e prestazioni effettuati entro il 31 dicembre 2011, saranno applicate le aliquote del 2011.

In caso di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, l’onere contributivo è così ripartito: 1/3 a carico del prestatore e 2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo: 55% a carico dell’associante e 45% a carico dell’associato.
Tale versamento deve essere fatto, dal titolare del rapporto contributivo, entro il 16 del mese successivo alla prestazione, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.

Agrototecnici: in crescita del 30% le iscrizioni all’albo

Roberto Orlandi, presidente del Collegio nazionale degli agrotecnici laureati commenta i dati diffusi dal Miur relativi alle  iscrizioni dei giovani agli ordini professionali: “I ragazzi non si iscrivono agli albi professionali? La nostra categoria registra il fenomeno opposto. Assistiamo infatti a un incremento significativo delle iscrizioni“. Proseguendo: “Nell’ultimo biennio il numero di iscrizioni è lievitato del 30%. Attualmente sono in corso gli esami e prima di luglio non abbiamo dati certi. Tuttavia, sin da ora possiamo confermare il trend positivo“.

Chi si iscrive al nostro albo -spiega- ha molte possibilità di lavorare da subito. Tuttavia, esistono diversi problemi riconducibili per lo più alla scarsa preparazione tecnica dei giovani: magari hanno studiato anche con risultati lodevoli, ma non basta”.

“I ragazzi – osserva – devono essere ‘accompagnati’ nel lavoro, avendo a disposizione non solo un supporto tecnico, ma anche psicologico. Questa è sicuramente una chiave di volta che fa affluire molti ragazzi nel nostro albo. Fermo restando che chi ha voglia di lavorare trova facilmente un’occupazione nel settore una volta entrati nell’albo”.

Il Collegio nazionale offre la massima assistenza a chi si accosta concretamente, per la prima volta, alla professione operando da “incubatore” per idee impreditoriali di successo.

Mirko Zago