Superbonus 110%, qual è il ruolo dell’amministratore del condominio?

L’amministratore di un condominio agisce in prima linea per realizzare gli interventi previsti dal superbonus 110%. In linea generale, infatti, l’amministrazione deve fornire informazioni sulla misura edilizia, se risulta applicabile il sismabonus e sulle altre agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, per questo ruolo, gli amministratori non debbano chiedere un compenso aggiuntivo che possa essere incluso tra le spese ammissibili alle detrazione.

Cosa deve fare l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per le altre agevolazioni edilizie?

Pertanto, l’amministratore deve attivarsi affinché il condominio possa concorrere al superbonus 110% e alle altre agevolazioni edilizie. Nel suo ruolo di informatore, l’amministratore deve spiegare le opportunità delle varie misure, i vantaggi e le procedure che bisogna seguire. Inoltre deve convocare una prima assemblea. In questa seduta può avvalersi di consulenti tecnici, legali e fiscali che possano rispondere in maniera esaustiva alle domande e ai dubbi dei condomini.

Superbonus 110% e opportunità da spiegare durante l’assemblea di condominio

Di norma, all’amministratore viene proposto un pacchetto relativo alle possibilità di interventi edilizi rientranti nel superbonus 110% e nelle altre agevolazioni edilizie. L’offerta, anche economica, proviene dal general contractor. L’amministratore la deve valutare e proporla all’assemblea condominiale. Durante la seduta deve spiegare quali siano gli interventi ricadenti nel superbonus 110% e quali, invece, potrebbero generare un residuo di spese da dividere tra i vari condomini.

Quali informazioni deve fornire l’amministratore di condominio per il superbonus 110% e per gli altri interventi?

In particolare, deve essere chiarito se i tecnici convenzionati con il contraente generale, per le loro verifiche e gli studi di fattibilità, comportino dei costi a carico dei proprietari delle unità abitative. Inoltre l’amministratore deve informare i condomini se i professionisti e le imprese che svolgeranno i lavori ricorrano allo sconto in fattura oppure alla cessione del credito. Nel primo caso, gli interventi possono procedere senza dover anticipare dei costi da parte dei proprietari delle unità abitative. Nel secondo caso, si procedere con il pagamento di quanto sia dovuto alle imprese e ai professionisti, anche mediante dei finanziamenti bancari.

Superbonus 110%, come deve essere organizzata l’assemblea di condominio dall’amministratore?

Non è consigliabile che l’amministratore del condominio scelga da solo i lavori da far rientrare nel superbonus 110%. Per gli edifici da almeno 12 unità abitative si potrebbe procedere con la nomina di un consiglio di condominio mettendo all’ordine del giorno la scelta dei tre condomini che lo compongono. Tale consiglio, come previsto dall’articolo 1130 bis del Codice civile, ha soltanto delle funzioni consultive e di controllo. Principalmente, è importante per interessare tutti gli altri condomini delle scelte da adottare nelle assemblee condominiali e per le valutazioni successive.

Come deve comportarsi l’amministratore di condominio per proporre il superbonus 110%?

La rappresentanza dell’amministratore nei riguardi dei condomini è stabilita dall’articolo 1131 del Codice civile. Tale rappresentanza è volontaria e i poteri conferiti all’amministratore di condominio sono quelli di un mandatario. Nell’ambito di esercitare le proprie funzioni, l’amministratore di condominio deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, secondo quanto prevede l’articolo 1710 del Codice civile. Nell’ipotesi in cui si valuti la possibilità di usufruire del superbonus 110%, l’amministratore deve consigliare al meglio i condomini. Nel caso in cui non disponga di competenze tecniche, fiscali e giuridiche, è bene che si affidi a professionisti competenti, previa autorizzazione dell’assemblea di condominio.

Superbonus 110%, quando l’amministratore di condominio è anche il responsabile dei lavori?

Può avvenire che l’amministratore di condominio assuma anche l’incarico di responsabile degli interventi rientranti nel superbonus 110%. Questo compito deve essere da lui accettato in quanto comporta responsabilità di tipo civile, amministrativa e penale. Ed è solo in questo caso che l’amministratore di condominio può chiedere di inserire il proprio compenso nelle spese ammissibili alle detrazioni fiscali del superbonus 110%. Non c’è bisogno del mandato dell’assemblea di condominio per ricoprire questo incarico.

Amministratore di condominio e principi da seguire nel caso in cui sia responsabile dei lavori del superbonus 110%

Nel caso in cui l’amministratore di condominio accetti o si proponga quale responsabile dei lavori rientranti nel superbonus 110%, è necessario che proceda nel suo compito seguendo i principi e le disposizioni generali in tema di valutazione, di prevenzione e di eliminazione dei rischi. Deve inoltre ottemperare alle responsabilità per il controllo sanitario dei lavoratori, per l’informazione, la formazione e la sicurezza.

Amministratore di condominio e polizze assicurative per i lavori rientranti nel superbonus 110%

I condomini committenti dei lavori rientranti nel superbonus 110% hanno come garanzia, nei casi in cui gli interventi non vengano svolti bene, oppure ci siano degli errori dei professionisti, oppure si verifichi la revoca delle agevolazioni fiscali, delle polizze assicurative. Ne deriva che l’amministratore di condominio deve verificare e controllare le polizze assicurative. Devono essere esistenti e devono garantire i proprietari delle unità abitative. In caso contrario l’amministratore di condominio ne risponde personalmente.

Quali polizze assicurative deve controllare l’amministratore di condominio nei lavori del superbonus 110%?

In particolare, l’amministratore di condominio deve assicurarsi di avere la polizza della responsabilità civile professionale di tutti i professionisti che prendano parte agli interventi del superbonus 110%. Risulta altresì necessario che l’amministratore controlli le polizze previste dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”. Tali assicurazioni servono sia ai condomini per essere garantiti dai lavori, sia al bilancio dello Stato in merito al risarcimento per eventuali danni procurati dalla revoca dei benefici fiscali.

Spese condominiali: in base a cosa si ripartiscono?

Le spese condominiali sono ripartite tra tutti i proprietari di immobili. Soprattutto per quelle che sono le parti comuni, ecco alcune indicazioni.

Spese condominiali, le parti comuni e i diritti dei partecipanti

Le parti comuni sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio. Nella parti comuni possono rientrare i servizi e i beni necessari all’esistenza dell’edificio strutturalmente destinati all’uso o al godimento comune. Tra questi rientrano le scale, il tetto, il suolo, le tubature per il passaggio di acqua e gas, tanto per fare alcuni esempi.

Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate come parti comuni è proporzionato al valore del piano o di porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti. Pertanto il condomino non può sottrarsi alle relative spese.

Spese condominiali, le ripartizione delle spese

Le ripartizioni delle spese sono regolate dall’articolo 1123 del codice civile. Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Tuttavia se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso, che ciascuno può farne. Infine qualora un edificio abba più scale, cortili, opere, lastrici solari, o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.

Le spese di scale, ascensori, soffitti e solai

L’articolo 1124 del codice fiscale stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa e’ ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che e’ ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

Mentre le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari de due piani l’uno all’altro sovrastanti. Anche se resta a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano di sotto l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.

Spese condominiali, i lastrici solari di uso esclusivo

Per quanto riguarda i lastrici solari di uso esclusivo o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che hanno uso esclusivo, chi paga le riparazioni? Le spese vanno pagate per un terzo da chi ha l’uso esclusivo e 2/3 da tutti i condomini a cui serve il lastrico solare.

Ad esempio vi è un palazzo e sotto abitano delle persone con le loro case, e si verificano delle infiltrazioni. Le spese vanno ripartite come già detto. Ma se vi dovesse essere un appartamento un pò decentrato, che non sfrutta quel lastrico solare, non deve pagare nulla. E spesso è proprio l’amministratore di condominio a saper gestire queste situazioni.

L’importanza delle tabelle  millesimali per la ripartizione delle spese

Le tabelle millesimali sono documenti importantissimi per la ripartizione delle spese. Infatti le tabelle millesimali rappresentano le quote di proprietà del condominio espresso come rapporto tra il valore di ciascuna unità e il valore dell’intero edificio, posto uguale a 1000.

Pertanto ciascun condomino deve concorrere alle spese comuni in proporzione del valore di piano o di porzione di esso di cui è proprietario, ragguagliato a quello dell’edificio intero. Tale valore è espresso in millesimi. Ma attenzione nell’accertamento dei valori di pian o di porzioni di esso non si tiene conto del canone di locazione, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.

I diversi tipi di tabelle millesimali

Le tabelle millesimali sono di tre tipi: contrattuali, assembleari e giudiziali. Quelle contrattuali sono create direttamente dal costruttore dell’intero stabile. Mentre quelle assembleari Le tabelle assembleari sono così dette in quanto vengono approvate collegialmente dai condomini. Tali valori possono essere rettificati o modificati anche nell’interesse di un solo condomino, in alcuni casi:

  • quando risulta che sono conseguenza di un errore;
  • quando per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di una sopraelevazione, di un incremento di superficie o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unità immobiliare.

Infine le tabelle giudiziali sono quelle che vengono predisposte ex novo dall’autorità giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino ove esse non esistano, ovvero in caso di revisione delle tabelle millesimali esistenti in quanto errate. Pertanto le tabelle millesimali sono davvero importanti per la ripartizione delle spese all’interno di un condominio.

Amministratore di condominio, come nominarlo e revocarlo

L’amministratore di condominio  è una figura necessaria nella gestione delle  parti comuni quando ci sono più proprietari.

Amministratore di condominio: la nomina

La figura dell’amministratore di condominio ha subito delle modifiche a seguito della riforma del 220 del 2012. In particolare una delle più rilevanti riguarda la soglia a di sopra della quale diventa obbligatoria in un condominio la nomina dell’amministratore. Ebbene oggi la nomina è obbligatoria quando il numero dei condomini è superiore a otto. 

Ma nulla vieta che anche in condomini più piccoli si possa decidere di nominare un terzo che si prenda cura della gestione degli interessi di tutti. Mentre secondo la legge a nominare l’amministratore è l’assemblea con una maggioranza che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio e sia costituita dalla maggioranza degli intervenuti e da almeno un terzo dei partecipanti al condominio.

L’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore di condominio

L’amministratore deve accettare l’incarico. L’accettazione può ritenersi efficacemente comunicata anche verbalmente e può desumersi dalla stessa comunicazione dei dati personali. Tra questi ci sono i dati anagrafici e fiscali, codice fiscale; mentre per le società sede legale e denominazione, ed il locale dove di trovano il registro di anagrafe condominiale e dei verbali d’assemblea, nomina e revoca degli amministratori  e registro degli adempimenti fiscali.

Tuttavia l’assemblea può prevedere che la nomina dell’amministratore sia subordinata a una polizza individuale. Si tratta di un’assicurazione di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Perché del resto chi gestisce un condominio è un professionista e come tale deve tutelare e tutelare per l’esercizio della sua attività.

La nomina da parte dell’autorità giudiziaria

Ci sono alcuni casi in cui la nomina dell’amministratore non avviene da parte dell’assemblea, ma da parte dell’autorità giudiziaria. L’articolo 1129 comma 1 prevede tale opportunità statuendo che la nomina giudiziale possa essere disposta su ricorso “non soltanto di uno o di più condomini, ma anche dell’amministratore dimissionario”.

Tuttavia l’incarico può essere conferito anche ad amministratore come persona giuridica. La norma precisa che quando venga nominata una società, i requisiti devono essere posseduti da tutti i soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratore di condominio.

Il rinnovo e la revoca dell’amministratore di condominio

L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si interde rinnovato per uguale durata. Tuttavia alla scadenza annuale l’assemblea convoca per la revoca o le dimissioni del vecchio e rinomina il nuovo amministratore. All’assemblea ha il potere- dovere di nominare ex novo l’amministratore, ma anche quello di confermare per uno o più anni l’amministratore in precedenza nominato.

La revoca dell’amministratore può essere fatta dall’assemblea in ogni momento, anche senza giustificato motivo. Alla cessazione dell’incarico il professionista deve consegnare tutta la documentazione in suo possesso al suo successore. E’ un passaggio di consegne molto importante per la serena prosecuzione dell’attività e serenità dello stesso condominio.

La revoca da parte dell’autorità giudiziaria

La revoca può anche avvenire per provvedimento dell’autorità giudiziaria. Inoltre, la revoca può essere richiesta su  ricorso di un singolo condomino. Questo accade quando ci sono dei motivi specifici:

  • la mancata resa del conto di gestione;
  • l’esistenza di gravi irregolarità;
  • il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e la nomina del nuovo amministratore;
  • l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale;
  • la mancata apertura e gestione del conto corrente dedicato;
  • confusione tra il patrimonio condominiale e quello personale dell’amministratore;
  • aver consentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite sui registri immobiliari;
  • l’inottemperanza degli obblighi previsti dalla legge, anche in materia fiscale

Il procedimento di revoca del mandato da parte dall’autorità giudiziaria

Il condominio chiede in Tribunale la revoca del proprio amministratore. La legge dice che: “il condomino che agisce per la risoluzione del mandato intercorrente con l’amministratore deve soltanto provare la fonte del suo diritto“. In altre parole occorre solo allegare alla richiesta la circostanza dell’inadempimento. Mentre spetta all’amministratore provare che ha svolto regolarmente il suo incarico.

Tuttavia in sede della revoca non può essere nominato anche un nuovo successore. Quella è una volontà espressa dell’assemblea, che dovrà pertanto costituirsi e procedere in tal senso. In ogni caso per la revoca e la nomina dell’amministratore di condominio occorre la maggioranza degli intervenuti, ed almeno 500 millesimi. Le tabelle millesimali, ai sensi della legge italiana, rappresentano le quote di proprietà nel condominio, espresso come rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell’intero edificio, fatto uguale a 1.000.

 

 

Amministratore di condominio: occorre aprire una partita IVA?

L’amministratore di condominio è un professionista. Pertanto come tale deve aprire una partita Iva? Ecco cosa prevede l’ordinamento giuridico.

Amministratore di condominio: perché è importante

L’amministratore di condominio è una figura importante all’interno di spazi condivisi tra privati e in comproprietà. L’articolo 1117 del c.c. chiarisce che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario da titolo. Tuttavia i diritti di ciascun condomino sulle cose indicate come comuni è proporzionato al valore del piano o porzione di esso, se il titolo non dispone diversamente.  Queste parti devono essere sottoposte a manutenzione sia ordinaria che straordinaria, quando necessita. E chi ha questo onore? L’amministratore di condominio, obbligatorio per edifici con più di 4 condomini, ha proprio questo compito. Ma grazie alla riforma del condominio legge 220/2012 entrata in vigore il 18/06/2013, la sua figura è stata notevolmente rafforzata.

L’amministratore di condominio come professionista

L’amministratore di condominio è un professionista.  Intatti attraverso la nuova normativa sono stati definiti i criteri minimi per svolgere questo tipo di attività. Anche se possiamo dividerli in due grandi categorie:

  • requisiti afferenti la modalità e la capacità d’agire: che sono richiesti a qualsiasi tipo di professionista;
  • requisiti afferenti la formazione e la preparazione tecnica: necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Nella prima categoria entrano l’assenza di condanne penali, l’assenza di interdizione e inabilitazione. Mentre nella seconda categoria rientrano il titolo di studio e la frequenza di un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. In particolare alla fine del corso di formazione sono previsti degli esami, il cui superamento abilita alla professione. Infine deve godere di una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

L’amministratore deve avere la partita Iva?

Se si decide di lavorare come amministratore di condominio freelance e in maniera continuativa, è necessario aprire la partita Iva. E nello stesso tempo va aperta anche la posizione contributiva presso la gestione separata INPS. Si tratta di una particolare gestione previdenziale che si sostanzia nel versamento dei contributi annuali. La Gestione separata è il regime previdenziale dove confluiscono i professionisti che non hanno una autonoma cassa professionale. I contributi variano di anno in anno in base a delle percentuali stabilite dall’Inps, da applicare sul reddito professionale. Il codice Ateco per questo tipo di attività è il 68.32.00 “Amministrazione di condominio e gestione di bene immobili per conto terzi“.

Oltre la partita iva la scelta del regime fiscale

Tuttavia legata all’apertura della partita Iva vi è la scelta del regime fiscale da utilizzare: ordinario, contabilità semplificata o forfettario. Il professionista deve avere partita Iva perché dovrà emettere fattura nei confronti del condominio che gestisce, ogni anno. Solo così potrà richiedere il pagamento dei suoi compensi. A questo punto è bene ricordare che l’amministratore non deve per forza essere una persona fisica, ma può essere anche una società. Tuttavia per quest’ultima occorre ricordare che la legge non specifica nulla in merito al tipo di organizzazione. Pertanto si ritiene che possano essere ad amministrate sia società di persone che società di capitali. In entrambi i casi muniti di personalità giuridica, partita Iva e regime fiscale e ben definiti dal tipo di società.

Occorre l’iscrizione all’albo?

La risposta è sempre ed è NO. Questo perché attualmente in Italia non esiste un albo per questa professione. Pertanto risulta essere una professionale NON regolamentata e che trova fondamento normativo nella legge n. 4 del 2013. Mentre esiste un elenco di professionisti, a cui occorre iscriversi, che rappresenta solo una mera lista dei soggetti operanti in una specifica aree geografica. Comunque sia esistono tante associazioni di categoria, in cui l’iscrizione non è obbligatoria, ma può essere utile ai fini del superamento di alcune difficoltà, soprattutto nella fase iniziale della professione.

Gli obblighi dell’amministratore

L’amministratore, come ampiamente detto, è un professionista, che ha degli obblighi derivanti dalla sua attività. Tra questi la tenuta del registro dei verbali dell’assemblea di condominio, il registro di anagrafe condominiale, il registro della contabilità e della revoca o nomina dell’amministratore. Inoltre tra i suoi obblighi c’è quello di mettere una targa sul portone di ogni immobile amministrato, con l’indicazione della proprie generalità, domicilio e recapiti. Infine l’apertura e la tenuta di un conto corrente bancario o postale, intestato al condominio, da destinare a tutti i movimenti in entrata ed in uscita del condominio stesso. Ma è anche controllore delle attività svolte per la corretta e soprattutto pacifica gestione del condomionio e dei condomini.

Niente crisi per gli amministratori di condominio

Non sembra esserci crisi per gli amministratori di immobili, tanto che Giuseppe Bica, presidente di Anammi, Associazione nazional-europea della caregoria, ha dichiarato: “Nel biennio 2015-2017 il 30% dei nuovi iscritti è composto da chi cerca in questo settore una nuova strada professionale. Questa professione rappresenta un’alternativa valida per chi ha perso il lavoro. L’amministrazione condominiale piace sempre di più e continua a offrire spazi lavorativi anche a chi opera da tempo nel settore. Sulla base di un’indagine tra i nostri 13mila soci abbiamo avuto la conferma che, nonostante la crisi, gli amministratori di condominio possono contare su un mercato professionale interessante, con notevoli opportunità lavorative”.

Il fatto che l’85% degli italiani abita in un condominio ovviamente incide e implica che la materia condominiale sia all’ordine del giorno e considerata importante. La figura del professionista nel settore, dunque, diventa fondamentale, soprattutto dopo la riforma del 2012, che ha conferito all’amministratore un ruolo sempre più professionale.
Per aiutare i condomini ci vuole un professionista che sia sempre aggiornato sulle nuove norme, e infatti Anammi prevede, per i suoi amministratori, una continua formazione.
E proprio questa necessità ha contribuito a far si che quella dell’amministratore di condominio diventasse un lavoro a tempo pieno.

Prosegue Bica: “La materia condominiale è estremamente complessa: per questo motivo, occorrono capacità manageriali e competenze tipiche del lavoratore autonomo. Inoltre, la giurisprudenza relativa al condominio è in continuo divenire e, soprattutto, non è univoca su casi analoghi. Ecco perché il ruolo di mediazione dell’amministratore è ormai imprescindibile”.

Le mansioni assegnate agli amministratori sono sempre più numerose e particolari, tanto che ormai sono diventati punti di riferimento per tutto ciò che riguarda gli immobili da loro amministrati.
Ciò sta anche a significare che l’amministratore di condominio rappresenta uno sbocco professionale che prima non c’era e che potrebbe essere una buona opportunità per chi è rimasto fuori dal mercato del lavoro: “Nel biennio 2015-2017 il 30% dei nuovi iscritti all’associazione ha scelto questo percorso lavorativo come risposta alla perdita del lavoro o al rischio di precarietà”.

Vera MORETTI

Rimandate di una settimana le comunicazioni degli amministratori di condominio

E’ stato stabilito che le comunicazioni dovute dagli amministratori di condominio, relative alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, realizzati su parti comuni di edifici residenziali, pervenute entro il 7 marzo e non entro il 28 febbraio, come normativamente previsto dal Dm 1° dicembre 2016, saranno considerate “buone” dal Fisco.

La concessione di una settimana in più per portare a termine l’adempimento è stata determinata per chiarire un dubbio relativo ad alcune Faq pubblicate e aggiornate sul sito dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, nella risposta in questione, è stato specificato che l’amministratore di condominio, tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro diritto reale, come potrebbe essere l’usufruttuario, a meno che quest’ultimo gli abbia comunicato un soggetto diverso, ad esempio il conduttore non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

Si tratta di una mini proroga valida per quest’anno, che vuole agevolare l’attività degli amministratori ma che al tempo stesso non va ad inficiare la tempistica necessaria alla predisposizione della dichiarazione precompilata 2017: quindi, nessun problema per i contribuenti beneficiari della detrazione d’imposta.

Vera MORETTI

ANAMMI approva la riforma per gli amministratori di condominio

Amministratori “fai da te” addio: una legge da poco approvata ha stabilito che non è più possibile improvvisarsi amministratori di condominio e che, al contrario, per ricoprire questo incarico è necessaria una adeguata formazione.

Giuseppe Bica, presidente di ANAMMI, l’associazione amministratori di immobili, ha voluto esprimere la sua soddisfazione in proposito, ricordando anche l’esistenza di una normativa sulle qualifiche professionali nell’Unione Europea, che fornisce indicazioni sugli enti formatori abilitati a preparare alla professione e ad aggiornare il futuro professionista.

Si tratta di un provvedimento volto ad indicare i criteri con i quali accreditare le associazioni più rappresentative nell’ambito delle professioni non regolamentate, compresi gli stessi amministratori: la formazione continua, la presenza sul territorio e l’adozione di un codice deontologico, sulla base del quale monitorare i comportamenti degli iscritti.

Bica ha affermato: “Sulla base di questi riferimenti normativi la formazione dei professionisti condominiali spetta alle associazioni come la nostra, che, in ambito istituzionale, hanno avuto un riconoscimento ufficiale. L’amministratore deve possedere competenze diverse per far fronte ad obblighi e adempimenti differenti, accresciuti dalla stessa riforma. Non a caso, in Associazione spieghiamo ai corsisti che il professionista del condominio deve essere un po’ avvocato, un po’ ingegnere, un po’ fiscalista”.

Alla luce della riforma appena approvata, la formazione sarà integrata dai cambiamenti da essa contemplati, e che interesserà non solo i “nuovi” amministratori, ma anche quelli già operanti sul mercato.

Vera MORETTI

Le professioni più odiate del 2011


di Davide PASSONI

Ci sono professioni e professionisti più amati di altri e professioni e professionisti che la gente vede peggio del fumo negli occhi. Ce lo sentiamo dire spesso, da amici e conoscenti: “Il mio avvocato è bravo, ma è insopportabile“; “il mio commercialista tante volte lo vorrei strozzare“; “ho un imbianchino di fiducia: lavora bene, ma quando lo cerchi non lo trovi mai…“.

Noi di Infoiva abbiamo voluto vedere che cosa c’è al di là dei luoghi comuni e, a fine 2011, abbiamo voluto chiedere agli italiani quali sono, secondo loro, le professioni e i professionisti più odiati. Ebbene, dal sondaggio telefonico che abbiamo effettuato su un campione di 1000 persone, il più possibile rappresentativo di un profilo socio-culturale medio, è emersa una top 5 che offriamo ai lettori come regalo di fine anno e ai diretti interessati come spunto di riflessione, per migliorare un po’ nel 2012.

1. Amministratori di condominio (325 voti). In assoluto la categoria più odiata. Con epiteti ben poco lusinghieri: esosi, spocchiosi, assenteisti, burocrati. In molti voterebbero l’autogestione del condominio piuttosto che lasciarla a loro. Ma che vi hanno fatto di male?

2. Agenti immobiliari (197 voti). Restiamo nell’ambito delle case, con un’altra professione non particolarmente amata (per usare un eufemismo). Che cosa viene rimproverato loro? Di essere degli opportunisti, di comportarsi in maniera poco trasparente con i clienti e con il fisco, di speculare sulla pelle della gente comune su un bene primario come la casa, in un periodo in cui di soldini ne girano pochi. Anche qui, in molti scelgono il fai-da-te pur di non affidarsi a dei professionisti.

3. Idraulici (113 voti). Udite udite, sul gradino più basso del podio troviamo una non-sorpresa. O meglio, una conferma del luogo comune che vede i professionisti del tubo come gente esosa, poco incline a emettere fatture, non propriamente pronta ad accorrere a una chiamata, anche se ci si trova con l’acqua alle caviglie. Non abbiamo riscontrato traccia, però, della leggenda che vuole gli idraulici intenti a dare una “revisionata” anche alla padrona di casa, tra un sifone e l’altro…

4. Notai (94 voti). Eccoli qua. A dispetto del ruolo storico e dell’alta valenza civica che la loro professione riveste, i notai non piacciono a tanti italiani. Due soprattutto le loro “colpe”: essere terribilmente esosi (“Ma perché devo pagare 600 euro per un pezzo di carta con la mia firma sotto?“, la frase più carina ascoltata al telefono…) e di essere la casta delle caste. Con buona pace di politici, giornalisti, avvocati ecc…

5. Commercialisti (89 voti). Ahinoi, amici dell’Iva, al quinto posto ci siete voi. Speravamo di potervi risparmiare questa umiliazione, ma purtroppo vi tocca. E sapete qual è l’addebito che vi viene mosso? Tendete a far denunciare troppo ai vostri clienti. Se e quanto denunciate voi, agli interpellati poco importa: importa che facciate pagare loro meno di quanto devono al fisco. Povera Italia…

Ad altre categorie come avvocati, consulenti del lavoro, agenti di commercio ecc… sono rimaste solo le briciole. Buon per loro: nel 2012 hanno qualcosa in meno su cui riflettere.

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