La transazione fiscale in caso di debiti tributari

In caso di crisi aziendale, la transazione tributaria, che collabora con l’amministrazione finanziaria, è finalizzata a garantire l’assolvimento pieno del debito tributario da parte del contribuente.

Si può ricorrere alla transazione fiscale per:

  • debiti inerenti crediti tributari (compresi indennità di mora, accessori e interessi);
  • sanzioni amministrative derivanti da violazioni tributarie;
  • IRAP;
  • imposte derivanti da dichiarazioni dei redditi presentate fino alla domanda di transazione anche se non soggette a liquidazione;
  • imposte derivanti da dichiarazioni integrative che il contribuente ha presentato per rettificare o integrare dichiarazioni precedenti;
  • per quelle derivanti da liquidazione delle dichiarazioni;
  • per i debiti d’imposta quantificati in avvisi di liquidazione, atti di accertamento, recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni che possono anche non essere definitivi per la parte che non è iscritta a ruolo;
  • debiti di natura chirografaria;
  • debiti di natura privilegiata anche se la legge fallimentare impone che lo Stato non possa ottenere un trattamento peggiore di quello riservato ai creditori con privilegio inferiore o posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli vantati dall’Agenzia delle Entrate.

E’ chiamato a procedere direttamente il contribuente in debito, mentre l’amministrazione finanziaria può solo accettare o rifiutare.
Nonostante la prassi tenda a far desumere che non sia possibile presentare proposte di concordato senza transazione fiscale, la norma non prevede un obbligo.
La transazione è ammessa anche se, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il ruolo determina l’iscrizione di una ipoteca equivalente al doppio del credito sugli immobili del debitore.

I beni mobili del debitore subiscono il privilegio generale dei debiti contratti con lo Stato per imposte e sanzioni derivanti da imposte sul reddito di società, persone fisiche e giuridiche, oltre che dall’imposta sulle attività produttive e dall’imposta locale sui redditi. Il privilegio sui beni mobili vale anche per i crediti dello Stato legati a imposte, pene pecuniarie e soprattasse maturate per l’Iva“.

Se si tratta di un accordo su crediti fiscali, occorre depositare presso il tribunale, il cessionario del servizio nazionale competente e l’ufficio competente relativamente al domicilio fiscale del debitore, una copia di tutta la documentazione, della domanda, delle dichiarazioni fiscali rispetto a cui non si è ottenuto il risultato dei controlli automatici e delle dichiarazioni integrative effettuate fino alla presentazione della domanda stessa.

Dalla data di presentazione il cessionario ha 30 giorni per inviare al debitore una certificazione in grado di attestare la misura del debito appurata dai ruoli e dagli atti di accertamento per la quota parte non iscritta a ruolo.

L’approvazione o il rifiuto della proposta di concordato per i tributi non iscritti a ruolo spetta al Direttore dell’Ufficio, che deve redigere l’atto tenendo conto del parere della Direzione regionale competente, e si materializza nel voto favorevole o contrario espresso nell’adunanza dei creditori; per i debiti iscritti a ruolo, il concessionario del Servizio nazionale della riscossione dovrà votare nell’adunanza dei creditori, ottemperando all’indicazione del Direttore dell’Ufficio che a sua volta dovrà tener conto del parere della Direzione regionale competente.
La proposta di transazione, completa di tutta la documentazione necessaria e la dichiarazione sostitutiva in cui il debitore attesta che quanto presentato riflette fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, vanno depositate presso gli uffici competenti, che a loro volta sono tenuti a procedere con la trasmissione e la liquidazione.

Nei successivi 30 giorni il Direttore dell’Ufficio deve, dopo aver allegato il parere della Direzione regionale competente, fornire l’assenso alla proposta in merito ai tributi non iscritti a ruolo, mentre per quelli iscritti l’assenso deve essere fornito attraverso un atto del cessionario su indicazione del Direttore dell’Ufficio sentita la Direzione regionale.

La transazione fiscale si conclude se avviene la ristrutturazione dei debiti, se entro 90 giorni non avviene il pagamento e in presenza di una revoca di diritto, superabile solo nel caso in cui il debitore paghi tutto il debito nei 90 giorni che seguono le scadenze indicate.

Vera MORETTI

Anteprima per il Redditest, alla presenza di INT

Verrà presentato oggi in anteprima il ReddiTest, il software del nuovo Redditometro, alla presenza di Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto Nazionale Tributaristi (INT) e di Salvatore Lampone, direttore Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

Questo nuovo programma, nato alla luce del nuovo Redditometro basato su 100 voci di spese, relative a varie tipologie di investimenti, sarà a disposizione di tutti i contribuenti, e permetterà di verificare che non ci siano eccessive incoerenze tra il reddito dichiarato e il reale tenore di vita del dichiarante.

Riccardo Alemanno ha dichiarato: “La verifica della coerenza tra il reddito prodotto e il tenore di vita ha sicuramente una sua logicità e siamo favorevoli all’utilizzo di tale strumento per determinare la veridicità delle situazioni reddituali dei contribuenti, nell’ambito della giusta lotta all’evasione“.

Ciò che, però preoccupa il presidente di INT è la mole di informazioni che i cittadini saranno tenuti a fornire al fisco, e il supporto, non sempre adeguato da parte di Amministrazione finanziaria e Pubbliche Amministrazioni.
Per questo, Alemanno auspica che “sia potenziato e migliorato il sistema di dialogo informatico tra le varie Pubbliche Amministrazioni, al fine di evitare perdite di tempo e costi al contribuente“.

Ma un pensiero va anche al privato cittadino che dovrà “crearsi un archivio contabile relativo alle spese sostenute ed ai redditi percepiti, capisco e comprendo le necessità di controllo ma in questo momento una delle cose di cui non c’è necessità è l’ ulteriore complicazione di un sistema fiscale che soffre da troppo tempo di eccessi di burocrazia“.

A questo proposito, dunque, appare sempre più necessario il ruolo di intermediario, da parte di INT, tra fisco e contribuente.

Vera MORETTI

Regole e scadenze per gli intermediari delle compagnie assicurative estere

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare che chiarisse gli aspetti legati alle modalità di utilizzo del credito spettante al momento della liquidazione della polizza assicurativa, gli obblighi di fornire la provvista per l’effettuazione del versamento da parte dell’assicurato, nonché le modalità di segnalazione all’Amministrazione finanziaria dei nominativi nei cui confronti l’imposta non è stata applicata.

Per permettere il corretto adempimento dell’obbligo di sostituzione d’imposta, l’intermediario deve disporre della documentazione necessaria per individuare la base imponibile da assoggettare a tassazione.
Per questo il contribuente deve fornire al suo intermediario i dati necessari per il calcolo dell’imposta dovuta sulla base dei rendiconti ricevuti periodicamente dalla compagnia estera.

Si ricorda, comunque, che il versamento delle imposte sostitutive derivanti dalle liquidazioni e dai riscatti delle polizze estere deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello della corresponsione.
Gli intermediari sono tenuti a versare l’imposta nella misura dello 0,35 per cento, considerando come base imponibile il valore del contratto assicurativo “intermediato”.

Nel caso in cui gli intermediari non ricevano dal contraente la provvista per effettuare il versamento delle imposte, questi ultimi devono comunicarlo all’Amministrazione finanziaria, nel modello 770, che provvederà a iscrivere a ruolo gli importi dovuti.

Gli intermediari devono versare l’imposta sul valore delle polizze per il 2011 entro il 16 novembre 2012.

Vera MORETTI

A novembre il nuovo redditometro

Arriva il redditometro 2.0, quello che dovrebbe essere il nuovo ed innovativo strumento messo a punto da Sose (Soluzioni per il Sistema Economico) in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per misurare il tenore di vita dei contribuenti.

Questa “cartina tornasole” della salute finanziaria degli italiani sarà ufficializzata a novembre, in modo da essere utilizzata in occasione del periodo d’imposta relativo all’anno 2009.
In realtà, il nuovo redditometro avrebbe dovuto essere pronto da tempo, ma l’imprecisione dei risultati ha fatto slittare le operazioni a fine anno.

Staremo a vedere se questa soluzione nuova di zecca potrà essere considerata davvero così attendibile e precisa.

Vera MORETTI

Per la mediazione tributaria, gli ordini professionali si accordano con le Entrate

Per gestire al meglio la mediazione tributaria, in Campania puntano su collaborazione e dialogo tra professionisti ed Agenzia delle Entrate.

Questa intenzione sarà ufficializzata con la stipula di intese scritte a livello regionale, la prima delle quali è stata firmata dalle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate campana e dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presenti nella Regione.

Obiettivo comune è migliorare i rapporti tra i contribuenti, rappresentati dagli iscritti agli Ordini, e l’Amministrazione Finanziaria, favorendo la soluzione delle controversie già in sede amministrativa, evitando il contenzioso.

Il processo di mediazione tributaria, generalmente lento e macchinoso, può diventare più celere se gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si impegnano a informare i propri iscritti sulle opportunità offerte dal nuovo istituto, del quale è necessario evidenziare il carattere preventivo e obbligatorio, e a indicare nelle istanze di mediazione recapiti dedicati per consentire rapide comunicazioni con l’Agenzia.

Gli Uffici delle Entrate si impegnano a esaminare tutte le istanze in modo approfondito e con spirito di collaborazione, ad accoglierle in tutti i casi in cui ne sussistano i presupposti, secondo i principi dello Statuto del contribuente, e a promuovere, anche su richiesta dell’iscritto all’Ordine, l’eventuale contraddittorio.

Se il confronto con le parti deve essere utile e costruttivo, occorre un osservatorio sull’andamento della mediazione tributaria che sia realistico e preciso, e ciò è possibile con la costituzione di nuclei misti di esperti, scelti tra iscritti agli Ordini e funzionari delle Entrate.

I prossimi Ordini professionali a rispondere all’appello dell’Agenzia delle Entrate della Campania sono i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, con i quali è prevista, per il prossimo 12 settembre, la stipula di un analogo protocollo sulla mediazione.

Vera MORETTI

Processi rimandati a settembre

Il “rompete le righe” in vista delle vacanze estive è partito anche per i termini processuali che riguardano le giurisdizioni ordinarie ed amministrative: dal 1 agosto, e fino al 15 settembre, è tutto sospeso.
Sono compresi nel rinvio anche decadenza e prescrizione dei termini.

Tutto congelato, dunque, fino al 17 settembre, poiché il 16 cade di domenica ma, secondo l’orientamento della Cassazione, il 16 settembre deve essere ugualmente conteggiato come giorno di ripresa della decorrenza dei termini processuali, salvo che tale data rappresenti l’ultimo giorno per la presentazione di un atto: in tal caso, infatti, il termine è prorogato al 17 settembre 2012.

Cosa comporta questa lunga pausa estiva?
Nei casi di scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario, i termini iniziano a decorrere dal 16 settembre.
Se, invece, l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 16 settembre.

Ciò significa che se il termine di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto 2012 si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre 2012, con ripresa della decorrenza dei termini dal 16 settembre compreso anche se il 15 cade di sabato ed il 16 di domenica.

Se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo 1° agosto – 15 settembre 2012 il decorso dei termini parte dal 16 settembre, anche se il 15 cade di sabato ed il 16 di domenica, ad eccezione del caso in cui il 16 rappresenti l’ultimo giorno per il compimento di un atto processuale. Se questo fosse il caso, infatti, il termine per il compimento dell’atto slitterebbe dal 16 settembre al 17 settembre 2012.

La norma, comunque, fa riferimento ai termini giuridici e non a quelli amministrativi, perciò non sono compresi casi di adesione al processo verbale di constatazione.
Ad essere interessati dalla sospensione sono:

  • le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
  • le controversie di natura amministrativa e tributaria;
  • i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
  • l’accertamento con adesione del contribuente;
  • la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

Per quanto riguarda il processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo che costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche al deposito di documenti e/o memorie illustrative.

Ad esempio, nel caso in cui la notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima del 1° agosto 2012, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2012.

Se, invece, la notifica dell’atto di accertamento è intervenuta tra il 1° agosto 2012 ed il 15 settembre 2012, ossia durante il periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre 2012, salvo che il 16 rappresenti l’ultimo giorno per il compimento di un atto processuale; in quest’ultimo caso, il termine per il compimento dell’atto slitta dal 16 settembre al 17 settembre 2012.

La sospensione feriale vale anche per la nuova istanza di reclamo/mediazione per le controversie col Fisco di valore non superiore a € 20.000.
In questo caso la sospensione vale solo per la presentazione dell’istanza, mentre non si applica alla fase di trattazione dell’istanza da parte del Fisco in quanto trattasi di una fase amministrativa e non processuale.

Il contribuente, che ha 60 giorni di tempo dalla data della notifica dell’atto per presentare l’istanza di reclamo/mediazione, deve tenere conto del periodo di sospensione ferial mentre l’Amministrazione finanziaria deve dare risposta di accoglimento o meno dell’istanza entro i 90 giorni da essa senza considerare il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Vera MORETTI

L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione contro la Commissione Tributaria Regionale

E’ stato accettato il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, la quale avrebbe erroneamente omesso di considerare degli elementi di fatto rilevanti per quanto riguarda la sistematica sottofatturazione nella vendita a rate, elemento rilevante ai fini della legittimità dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria.

Per questo, il ricorso delle Entrate è stato accolto dalla Corte di Cassazione.

Questi elementi sono, di fatto, la mancata registrazione nei registri propri della società delle battiture di scontrini fiscali equivalenti agli importi delle differenze non fatturate rispetto ai contratti di finanziamento, l’assenza nel registro delle fatture emesse ed in quello dei corrispettivi degli importi suddetti e l’esistenza di fatture attive relative a tali differenze.

Pertanto, la Corte di Cassazione, avendo trovato “una obiettiva deficienza del criterio logico”, ha accettato il ricordo presentato.

Vera MORETTI

Cosa possono scaricare le navi da pesca?

di Vera MORETTI

I carburanti e i lubrificanti utilizzati dalle navi da pesca sono deducibili o no?

Il chiarimento è nella risoluzione n. 10/E dell’1 febbraio, che affronta la questione della portata applicativa dell’articolo 8.
La precedente versione dell’articolo 8-bis, assimilava alle cessioni all’esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento“.

La norma comunitaria ha sostituito il termine “vettovagliamento” con “provviste di bordo” alla voce riguardante le forniture che, per le navi adibite alla pesca costiera, non possono godere della non imponibilità.
Questo ha provocato una serie di incertezze interpretative riguardanti le forniture di carburante previste per questo tipo di imbarcazioni perché, nel novero delle provviste di bordo fanno parte “i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo“. Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l’alimentazione degli organi di propulsione della nave.

La soluzione presa dall’Amministrazione finanziaria si basa sulla versione in italiano, secondo la quale sono esentate “le cessioni di beni destinati al rifornimento e al vettovagliamento delle navi adibite alla navigazione in alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca, nonché delle navi adibite ad operazioni di salvataggio ed assistenza in mare e delle navi adibite alla pesca costiera, salvo, per queste ultime, le provviste di bordo“.

Il cavillo riguarda il termine “provviste di bordo” perché, se si trattasse sia dei beni destinati al rifornimento sia al vettovagliamento, le navi adibite alla pesca costiera non godrebbero in nessun caso dell’applicazione del regime di non imponibilità previsto dall’articolo 148 della direttiva.

Confrontando, poi, la versione inglese con quella italiana, pare che non ci siano dubbi sul fatto che il termine “provviste di bordo” è stato usato come sinonimo di “vettovagliamento”, pertanto l’Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che non incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera.

Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell’interpretazione dell’articolo 8-bis del Dpr 633/1972, al termine “provviste di bordo” va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall’articolo 252 del Tud.

Dal 2012 una Pec per i grandi contribuenti

E’ online, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, la sezione che consente ai “grandi contribuenti” di trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Un passaggio necessario per i soggetti con un volume d’affari superiore ai cento milioni di euro, che potranno così fruire del nuovo canale di comunicazione a breve disponibile.

A partire dal prossimo mese di gennaio, infatti, sarà possibile scambiare informazioni con l’ufficio regionale dell’Amministrazione competente per gli accertamenti e i rimborsi, in modo semplice e diretto.

L’attivazione del canale “step by step”
La lettera
Stanno già partendo le lettere indirizzate dall’Agenzia ai rappresentanti legali delle imprese che rientrano nella categoria dei grandi contribuenti con l’invito a comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione, l’indirizzo di posta elettronica certificata che si intende utilizzare per dialogare con le Entrate.

La Pec
Per trasmettere il proprio indirizzo Pec basterà accedere alla pagina web “Documentazione – Attività di controllo – Grandi contribuenti/tutoraggio – Canale di comunicazione dedicato: Posta elettronica certificata” del sito Internet. Al suo interno si potranno trovare le istruzioni per eseguire correttamente questo primo invio e i dettagli tecnici sul formato standard dei modelli da utilizzare per le successive comunicazioni con l’Amministrazione.

La casella dedicata
A partire da gennaio 2012, i grandi contribuenti che si saranno dotati di un indirizzo “certificato” potranno utilizzarlo per scrivere alla casella Pec dedicata, che l’Agenzia renderà disponibile per inviare e ricevere comunicazioni sulle questioni che attengono a rimborsi e accertamenti.

Dialogo e semplificazione al servizio dei contribuenti
L’attenzione alle necessità dei contribuenti, posta dall’Agenzia a fondamento della sua attività, assume particolare rilievo nei rapporti con questa categoria di “big”, segmento strategico dell’economia nazionale. Il nuovo canale di comunicazione loro dedicato ha lo scopo di agevolare e semplificare il dialogo con l’Amministrazione finanziaria. Ciò anche in considerazione del fatto che, dal 31 dicembre 2011, l’attività di “tutoraggio” (monitoraggio dei comportamenti delle imprese sulla base di approcci differenziati che tengano conto delle caratteristiche di questi soggetti) interesserà l’intera platea dei grandi contribuenti. L’iniziativa rappresenta, inoltre, un efficace strumento per ridurre il peso di adempimenti e oneri amministrativi.

Valentina Mengoli
Fonte: fiscooggi.it

Dichiarazione integrativa? Si può, entro 4 anni

La Commissione tributaria ha stabilito che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il quarto annosuccessivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.

Con la Sentenza n. 63/21/11 la Commissione tributaria regionale del Veneto stabilisce che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
L’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria, per effetto dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto, deve inoltre segnalare al contribuente le modalità per rendere possibile il recupero di imposte versate due volte.