Malattia artigiani e commercianti

Tra i lavoratori con meno tutele, rispetto ai lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato, di certo spiccano in negativo gli artigiani ed i commercianti. Chi svolge in Italia un’attività in proprio, o di lavoro autonomo, per esempio, quando si ammala non solo deve andare a risolvere i propri problemi di salute, ma spesso non è coperto da indennità di malattia. Ed allora, proprio per gli artigiani e per i commercianti, quando si può avere accesso alla malattia?

I servizi di welfare integrativo privato per la malattia artigiani e commercianti

Al riguardo c’è da dire che, in assenza di iscrizione alla Gestione Separata INPS, gli artigiani ed i commercianti sono tagliati fuori dalla malattia. Con la conseguenza che accade molto spesso che il commerciante o l’artigiano che si ammala continui a lavorare.

Oppure, se si è stati previdenti, il commerciante o l’artigiano può accedere ad una indennità di malattia nel caso in cui abbia aderito a servizi di welfare integrativo privato. Per esempio, a tutela della salute dei dipendenti e dei titolari delle imprese artigiane, la Confartigianato ha istituito, con l’appoggio dei Sindacati dei lavoratori, il Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa.

Allo stesso modo, per gli agenti e per i rappresentanti di commercio che sono iscritti all’Enasarco, c’è la possibilità di accedere alla polizza infortuni e malattia. Si tratta, nello specifico, di una copertura assicurativa che, per tutti gli iscritti all’Enasarco, è gratuita. Mentre la polizza ha un costo quando su richiesta, da parte dell’agente di commercio, questa viene estesa pure al proprio nucleo familiare.

Come si richiede la malattia artigiani e commercianti per gli iscritti all’INPS

Per gli artigiani e per i commercianti iscritti alla Gestione Separata INPS, invece, l’Istituto di previdenza può riconoscere al lavoratore non solo l’indennità di malattia, ma anche l’indennità per degenza ospedaliera. Le modalità di richiesta dell’indennità INPS sono uguali per tutti, e quindi indipendentemente dalla categoria lavorativa di appartenenza.

In particolare, l’accesso all’indennità è subordinato al rilascio, da parte del medico curante, del certificato di malattia. Sarà poi proprio il dottore a trasmettere il certificato di malattia all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale in modalità telematica. Ed il tutto facendo attenzione nel fornire i dati al medico curante per quel che riguarda, tra l’altro, il domicilio ai fini della reperibilità.

La trasmissione telematica all’INPS del certificato di malattia, inoltre, esonera il lavoratore dall’obbligo di invio dell’attestato al proprio datore di lavoro. Pur tuttavia, precisa altresì l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale attraverso il proprio sito Internet, se la trasmissione telematica del certificato di malattia non è possibile, allora il lavoratore, entro un termine massimo di due giorni dalla data di rilascio, deve presentare all’Inps o inviare il relativo certificato unitamente all’attestato al proprio datore di lavoro.

Per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, inoltre, il pagamento dell’indennità, oltre alla trasmissione del certificato di malattia, è subordinato pure alla presentazione della domanda di accesso alla prestazione attraverso il canale online dell’Istituto di previdenza, avvalendosi del supporto e dell’assistenza dei patronati, oppure chiamando il numero verde del contact center multicanale 803164.

Pensione artigiani e commercianti: aliquote, importi e requisiti

In un mondo che prigioniero è di una depressione economica e sociale, molti sono i dubbi sul futuro, in particolar modo anche sul futuro pensionistico dei lavoratori artigiani e commercianti. Il nostro canto libero, dunque volge a queste categorie, mostrando una piccola e rapida guida su aliquote, importi e requisiti per il loro pensionamento. Scopriamone di più, assieme.

Pensione artigiani e commercianti, un quadro di base

Per commercianti ed artigiani il fondo pensione deriva dalle gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi, a cui naturalmente vanno iscritte le due categorie suddette. L’imprenditore artigiano è identificato dalla legge come colui che svolge un’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, ad esclusione di casi in cui essi siano solo strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa. L’identificazione del commerciante è invece rivolta a coloro i quali siano titolari di un’impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo. Ricordiamo che nel caso dei commercianti i requisiti pensionistici sono fissati al possesso di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, invece per le donne il requisito è di aver maturato 41 anni e 10 mesi di contributi.

Come calcolare le aliquote?

L’imponibile di base su cui calcolare i contributi è dato dalla totalità dei redditi di impresa (anche quelli prodotti da attività diverse da quelle che hanno dato titolo all’iscrizione alla gestione) dichiarati previa Irpef, prodotti nell’anno medesimo a cui fa riferimento la contribuzione, rispettando quindi il minimale contributivo ed il massimale contributivo (previsti dalla legge n. 233/1990). Come base imponibile, al fine del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà fare riferimento al reddito d’impresa che si dovrà dichiarare al Fisco in merito all’anno 2021 (nel rispetto del minimale sul reddito). Dunque, i versamenti effettuati suddetto anno, costituiranno un acconto, il cui saldo (sulla base del reddito definitivo 2021) dovrà poi essere effettuato nella successiva primavera dell’anno 2022, entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi riferiti alle persone fisiche.

Il minale di reddito in questo anno è 15,953 euro, per cui il minimo contributo sarà di 3.836,16 euro per i titolari artigiani e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni, mentre per i commercianti si tratterà di un minimo contributo di 3.850,52 euro sempre ove titolari di attività commerciale di età superiore ai 21 anni.

Commercianti e artigiani: massimale imponibile e contribuzione

Qualora ci trovassimo in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2021 pari a 47.379 euro, verrà presa in considerazione al fine del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo paritario ai due terzi dello stesso limite. Per quanto riguarda la contribuzione per artigiani e commercianti dovremo far fede a due specifiche:

  • al calcolo sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF
  • al rapporto ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno a cui fa riferimento il contributo

Si ricorda, inoltre che i contributi dovranno necessariamente essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, entro e non oltre le scadenze sottolineate nella Circolare 17, ovvero le seguenti:

  • 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022, per quanto riguarda il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
  • entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021.

 

Modificate le aliquote per artigiani e commercianti

Per le pensioni dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell‘Inps, lo stesso Istituto di Previdenza ha comunicato una modifica delle aliquote contributive di finanziamento e di computo.

Ne emerge una maggiorazione di 1,3 punti percentuali e, successivamente, di 0,45 punti per anno e fino al raggiungimento del 24%.

Questo significa che per l’anno 2014 le aliquote corrispondono al 22,20% per gli artigiani e al 22,29% per i commercianti. A quest’ultima categoria va aggiunto anche lo 0,09%.
Si tratta di un’aliquota aggiuntiva prevista dall’art. 5 del d.lgs 28 marzo 1996 n. 207, finalizzata dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale; inoltre, per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote sono rispettivamente pari al 19,20% e al 19,29%.

Sempre relativamente all’anno in corso, è di 15.516 euro la soglia reddituale minima da considerare ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Infine, restano in vigore anche per quest’anno le riduzioni del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti di attività commerciali over 65, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto (art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Vera MORETTI

Nuove disposizioni per i contributi IVS di artigiani e commercianti

di Vera MORETTI

E’ uscita la circolare dell’Inps relativa agli importi dei contributi IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) di Artigiani e Commercianti, propri e a favore dei loro collaboratori, per il 2012.
Le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018, come previsto dalla manovra Monti.

Per il 2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti sono pari a:

  • 21,30% per gli artigiani (anziché 20%);
  • 21,39% per i commercianti (anziché 20,09%).

Per chi ha meno di 21 anni e lavora presso imprese di artigiani e commercianti si applica l’agevolazione già esistente che consiste nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni. Per essi, pertanto, quest’anno le aliquote sono pari a 18,30% per gli artigiani e 18,39% per i commercianti.

Gli importi sono cambiati in questo modo:

  • della retribuzione annua pensionabile massima, pari per il 2012 a € 44.204;
  • del minimale di reddito, pari a € 14.930;
  • del massimale di reddito, pari a € 73.673 per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianità contributiva al 31.12.1995; € 96.149 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995.

La disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo, o minimale, sul quale deve essere versato, in ogni caso, un “contributo minimo obbligatorio”. Se il reddito supera il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.

Cosa significa ciò?

  • Per i redditi inferiori o uguali al minimale di € 14.930: il contributo si calcola applicando all’importo del minimale le aliquote contributive sopra indicate.
  • Per i redditi che superano il minimale di € 14.930 ma fino al limite di retribuzione annua pensionabile di € 44.204: sulla quota di reddito eccedente il minimale si applicano le suddette aliquote contributive;
  • Per i redditi che superano il limite di retribuzione annua pensionabile di € 44.204 e fino al massimale di reddito annuo imponibile, pari a € 73.673, sulla quota di reddito che supera i € 44.204 si applicano le suddette aliquote contributive innalzate però anche quest’anno di 1 punto percentuale.

Il pagamento dei contributi IVS 2012 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato con modello F24 seguendo quattro scadenze rateali, ovvero: 16 maggio 2012, 16 agosto 2012, 16 novembre 2012, 16 febbraio 2013.
Gli acconti dei contributi 2012 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè entro il 16 giugno 2012 (o 16 luglio 2012 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1° acconto 2012 oppure entro il 30 novembre 2012, a titolo di 2° acconto 2012.
L’eventuale saldo andrà versato in sede di UNICO 2013, quindi entro il 16 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%).