Assegno di incollocabilità: i nuovi importi riconosciuti dal mese di luglio

Buone notizie per chi percepisce l’assegno di incollocabilità Inail: è in vigore l’aumento degli importi. A darne comunicazione è stata l’Inail con la circolare n° 27 del 14 luglio 2022.

Assegno di incollocabilità: cos’è

L’Inail lo scorso 14 luglio con la circolare n° 27 ha reso noto che sono in vigore i nuovi importi corrisposti in favore dei soggetti che percepiscono l’assegno di incollocabilità. Tale assegno spetta, su domanda, a coloro che in seguito a malattia professionale o infortunio sul lavoro non possono fruire dell’assunzione obbligatoria. Questa misura di sostegno viene erogata a soggetti che, per il grado e la tipologia di invalidità non possono essere impiegati nel lavoro in quanto le condizioni di lavoro sono incompatibili con la loro salute oppure possono mettere a rischio la salute o la sicurezza dell’invalido o di chi lavora con lui. Le somme percepite non concorrrono a determinare redditi ai fini Irpef.

L’assegno di incollocabilità si riconosce agli invalidi di guerra,  o invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria. Per poterne fruire occorre il riconoscimento da parte della commissione Inail di un grado di invalidità non inferiore al 34%, in applicazione delle tabelle allegate al D.P.R. 1124 del 1965, per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006.

Per gli infortuni verificatisi in seguito a tale data, per ottenere l’assegno di incollocabilità il grado di menomazione psico-fisica e danno biologico deve essere superiore al 20% con applicazione delle tabelle tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000.

Si può richiedere l’assegno di incollocabilità fino al compimento del 65° anno di età.

Variazione dell’assegno di incollocabilità Inail

La variazione degli importi applicata all’assegno di incollocabilità si calcola ogni anno, proprio come per le pensioni, in base all’indice dell’inflazione. Vi sono però delle differenze, infatti gli importi degli assegni pensionistici sono sottoposti a revisione in modo da riconoscere gli importi eventualmente maggiorati già nel mese di gennaio. La rivalutazione per le pensioni si effettua tenendo in considerazione l’inflazione registrata al terzo trimestre dell’anno antecedente, si parla anche di rivalutazione in base all’inflazione stimata.

Con l’assegno di incollocabilità invece l’adeguamento degli importi si applica tenendo in considerazione l’inflazione registrata nell’arco del biennio. In questo caso l’importo ha avuto un aumento dell’1,9% sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2020 e il 2021, pari all’1,9%.

Appare quindi evidente anche che la rivalutazione non viene calcolata sull’inflazione corrente che attualmente si attesta all’8%. Questo implica che le somme che percepiranno i beneficiari dell’assegno di incollocabilità non possono dirsi adeguate rispetto all’aumento del costo della vita che si sta registrando in questi mesi.

I nuovi importi dell’assegno di incollocabilità dal 1 luglio 2022

Fatta questa premessa, l’Inail nella circolare 27 del 14 luglio 2022 ha comunicato che il nuovo importo mensile percepito da coloro che hanno diritto all’assegno di incollocabilità è di euro 268,37. I nuovi importi, determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Inail del 10 maggio 2022 n.79, hanno ottenuto parere positivo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per dovere di cronaca si sottolinea che gli importi percepiti negli anni 2020 e 2021 erano di 263,37 euro mensili, quindi l’aumento è stato di 4 euro mensili.

 

Assegno di incollocabilità: importo e destinatari, la domanda

L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata nei confronti degli invalidi di guerra, del servizio o del lavoro, che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria come previsto dalla Legge n. 68 del 1999. Dal 1° luglio ne è stato rideterminato l’importo che resta uguale a quello del 2020 pari a 263,37 euro. Lo ha pubblicato sul proprio sito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il decreto ministeriale n. 173 del 1° settembre 2021.

Requisiti per assegno di incollocabilità

Per beneficiare dell’assegno di incollocabilità tutti i soggetti invalidi che ne hanno diritto devono essere in possesso di determinati requisiti, oltre a quelli che riguardano l’aver subito un infortunio  una malattia processionale:

  • l’invalido non deve avere un’età che superi i 65 anni;
  • il grado d’inabilità non deve essere inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (Dpr. n. 1124/1965) per infortuni sul lavoro che si sono verificati o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
  • il grado di menomazione dell’integrità psicofisica o danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle per gli infortuni che si sono verificati e per le malattie professionali allegate all’art. 13 del decreto Legislativo n. 38 del 2000, denunciata a partire dal 1° gennaio 2007.

L’assegno viene erogato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo.

Come effettuare la domanda

Per ottenere l’assegno il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza, oppure tramite via email, o ancora tramite PEC. Una volta ricevuta la richiesta, l’Inail convoca per una visita medica il richiedente per verificare la veridicità di quanto affermato nell’istanza.

Sia in caso di esito positivo che di esito negativo, verrà comunicata rispettivamente: l’accettazione dell’istanza o la motivazione del rifiuto via posta ordinaria o via PEC.

E’ da precisare che l’assegno può essere riconosciuto anche mediante il parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.

Nella compilazione della domanda vanno indicati i dati anagrafici del richiedente, la descrizione dettagliata dell’invalidità lavorativa, ed eventualmente di quelle extra lavorativa (per cui è necessaria certificazione apposita). Inoltre, una fotocopia del documento d’identità.

Nel caso lo ritenesse opportuno per timore di commettere degli errori e invalidare l’istanza, il lavoratore può rivolgersi a un patronato.

Modalità di pagamento

La somma di denaro spettante alla persona priva di qualsiasi capacità lavorativa, verrà erogata a partire dal mese successivo in cui è stata presentata domanda, tramite un accredito sul conto corrente postale o bancario, oppure un accredito sul libretto di deposito nominativo che sia bancario o postale (escluso per il settore navigazione).

L’accredito può essere effettuato anche su una carta prepagata munita di codice IBAN. Il pagamento può avvenire anche mediante gli istituti di credito convenzionati con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per i titolari di rendita che riscuotono all’estero, escluso il settore di navigazione.

Può essere inviato come erogazione al beneficiario anche un assegno fino a un milione di euro, con pagamento in contanti presso sportello posta o cambiario, escluso per il settore navigazone.

La suddetta prestazione economica, ossia l’assegno di incollocabilità non concorre alla formazione del reddito, quindi, risulta esente dall’Irpef.