Con l’anno nuovo arriva l’ASPI

L’arrivo del 2013 segnerà la reale entrata in vigore della riforma del lavoro e delle pensioni, poiché, già dall’1 gennaio, si cominceranno a vedere i primi effetti per quanto riguarda la disciplina degli ammortizzatori sociali.

Da quella data, infatti, diventerà attiva l’ASPI, assicurazione sociale per l’impiego, mentre la Cigs, la cassa integrazione straordinaria, sarà sostituita dal Fondo di solidarietà, valido solo per le aziende con più di 15 dipendenti.

Nel 2013 la Cisg sarà attiva per:

  • imprese commerciali con più di 50 dipendenti;
  • agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50dipendenti;
  • imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  • imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
  • imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.

Dal 2016, poi, la cassa integrazione straordinaria verrà soppressa in caso di impresa fallita, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni e nelle ipotesi di aziende sottoposte a sequestro o confisca.

Il Fondo di solidarietà è stato istituito presso l’Inps e finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti e obbligatorio per tutti quei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni.
La contribuzione erogata con il Fondo di solidarietà sarà per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.

Il Fondo di solidarietà erogherà prestazioni minime pari alla cassa integrazione guadagno per un periodo massimo pari ad un ottavo delle ore complessivamente lavorabili.

Vera MORETTI

A gennaio arriva l’ASPI

Con l’anno nuovo arriverà anche una delle novità proposte dalla Riforma del Lavoro del ministro Elsa Fornero.

Dall’1 gennaio 2013, infatti, sarà attiva l’ASPI, ovvero l’assicurazione sociale per l’impiego.
Si tratta di una forma di ammortizzatore sociale che fornisce un’indennità mensile di disoccupazione dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro ed è rivolta a coloro che sono rimasti senza impiego non per propria volontà.

Per ricevere l’ASPI, dunque, occorre lo stato di disoccupazione, almeno 2 anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Questi requisiti serviranno per calcolare la misura dei contributi figurativi che l’indennità coprirà con versamenti pari alla media delle retribuzioni imponibili previdenziali degli ultimi 2 anni.

La domanda di accesso all’ASPI va inoltrata direttamente all’Inps dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ed entro 2 mesi dalla stessa, utilizzando esclusivamente il canale telematico.
L’indennità è fruibile per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione dell’ultimo anno dedotti i periodi fruiti nel periodo stesso, purché si permanga nello stato di disoccupazione.

In caso di occupazione, l’indennità del beneficiario verrà sospesa, ma solo fino ad un massimo di 6 mesi. La contribuzione versata dal datore di lavoro in questo periodo di occupazione potrà essere fatta valere ai fini di un nuovo trattamento dell’ASPI.

Vera MORETTI