Bail in, ovvero gli investitori chiamati a salvare le banche – Parte II

Dopo aver fatto il punto ieri sulle caratteristiche del bail in, vediamo come funziona il fondo di Garanzia dei Depositi, attraverso delle semplici domande e risposte e con un video esaustivo.

Che cosa garantisce il fondo?

In pratica i depositi che la banca si è obbligata a restituire e gli assegni circolari. Quindi sono esclusi depositi e fondi rimborsabili al portatore, titoli, pagherò cambiari, accettazioni.

Fino a quale cifra il fondo rimborsa?

100mila euro per depositante.

Chi garantisce i depositi?

Non lo Stato, ma le stesse banche consorziate, che intervengono “a chiamata”, cioè in caso di necessità, e per quote di contribuzione proporzionate a quanto “assicurano” presso il fondo, cioè all’ammontare dei depositi tutelati, non agli attivi in generale. Può accadere che una piccola banca abbia molti conti deposito e che una grande banca ne abbia pochi. Il fondo quindi non ha una dotazione finanziaria propria, se non per le spese di funzionamento, ma interviene solo quando necessario, chiedendo alle consorziate di mettere a disposizione gli importi necessari a coprire il buco creato dalla consorziata in difficoltà.

Quante volte è intervenuto il fondo?

Raramente, solo nove in venticinque anni, sempre per banche a carattere locale e solo una volta la soluzione è stata il rimborso dei depositanti: negli altri casi si è proceduto alla cessione delle attività e delle passività, in pratica un altro istituto ne ha rilevato le quote.

Se una banca con depositi molto elevati dovesse essere posta in liquidazione coatta, le altre banche riuscirebbero ad avere le risorse sufficienti per rimborsare i depositanti? E se le banche in crisi dovessero essere più di una contemporaneamente o a cascata? Il fondo garantirebbe i depositi per tutti?

Di fatto, la tutela presenta parecchi punti deboli, che in caso di grave crisi del sistema bancario potrebbe non reggere l’impatto e non riuscire a far fronte agli impegni presi.

Una riflessione ulteriore riguarda le PMI, poiché anche i conti intestati a queste potranno essere chiamati a contribuire al salvataggio: molte aziende hanno liquidità temporanee e fluttuanti, per esigenze finanziarie legate a pagamenti ed esborsi, quindi potrebbero rischiare di trovarsi coinvolte nel dissesto della banca. Inoltre, a peggiorare la situazione, fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100mila euro delle imprese contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti, quindi con un grado di rischio superiore ai normali depositi.

Oltre ai depositi fino a 100mila euro sono esclusi dal bail-in:

– passività garantite (covered bonds e altri strumenti garantiti);

– passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito);

Ma il bail in si può applicare anche a strumenti sottoscritti prima dell’1 gennaio 2016, quindi attenzione anche a quello che si è sottoscritto in passato: meglio controllare a quale rischio si può essere effettivamente coinvolti.

dott. Marco Degiorgis – Consulente patrimoniale indipendente, Studio Degiorgis

Bail in, ovvero gli investitori chiamati a salvare le banche – Parte I

Non si tratta di un prelievo forzoso, ma di una corresponsabilità degli investitori nella gestione della banca, senza troppe distinzioni tra capitale di rischio e capitale di debito.

Dal 1 gennaio 2016 è stata recepita anche in Italia la direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che regolamenta le crisi bancarie e disciplina anche il salvataggio dall’interno (bail in) delle banche in fallimento.

In pratica che cosa succede? Se una banca ha gestito male le proprie risorse finanziarie e non riesce più a far fronte ai propri debiti, non sarà più lo Stato ad intervenire (bail out), ma la banca stessa dovrà provvedere a risanare la situazione con risorse interne, anche con i soldi dei clienti.

E’ una norma di equità rispetto alle imprese, per incentivare le banche ad evitare gestione spericolate. Aumenta però il rischio per gli investitori. Attenzione quindi sia a sottoscrivere prodotti emessi dalla banca sia a lasciare il denaro sul conto corrente o in conti deposito.

La procedura di risoluzione, vera novità della direttiva, sarà l’alternativa alla liquidazione coatta amministrativa, che corrisponde invece al fallimento per le imprese.

La Banca d’Italia è l’unico soggetto che potrà intervenire preventivamente al fine di evitare il dissesto, ad esempio con piani di risanamento, sostituendo gli organi amministrativi e di controllo, avviando l’amministrazione straordinaria, ma potrà farlo anche successivamente:

– vendendo una parte dell’attivo;

– trasferendo temporaneamente le attività e passività a una banca veicolo in vista di una successiva cessione sul mercato o ad una bad bank per gestirne la liquidazione;

– applicando il bail in.

Il bail in coinvolge anche i clienti della banca, a diverso titolo.

– Azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili

– Titoli subordinati senza garanzia; crediti non garantiti, come le obbligazioni bancarie non garantite

– Depositi superiori a 100mila euro di persone fisiche e Pmi, solo per la parte eccedente i 100mila.

Con il bail-in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso, l’eventuale perdita per i creditori della banca non potrà essere mai superiore al valore depositato.

La gerarchia è obbligata, nel senso che prima verranno intaccati gli strumenti più rischiosi, quindi le azioni, poi i titoli subordinati e così via, lasciando come ultima possibilità i depositi. I depositi si intendono per persona, quindi se la stessa persona ha più conti o ha conti cointestati, il valore da cui si calcolerà l’eccedenza sarà il totale intestato alla persona. In pratica, se c’è un solo conto e cointestato, fino a 200mila euro il conto non sarà soggetto al bail in.

Se invece ci saranno più conti intestati alla stessa persona e se la somma dei medesimi sarà superiore a 100mila euro, saranno colpiti dal bail in.

Invece conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono tutelati dal fondo di Garanzia dei Depositi, a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia e che interviene nel caso una delle consorziate venga posta in liquidazione coatta amministrativa.

Vedremo domani, alcune caratteristiche del fondo di Garanzia dei Depositi e faremo una riflessione su bail in e PMI.

dott. Marco Degiorgis – Consulente patrimoniale indipendente, Studio Degiorgis

Banca Marche, 4 milioni di sanzioni

 

Al termine della procedura di sanzione amministrativa – avviata a seguito dei gravi rilievi mossi nei verbali delle due ispezioni compiute dalla Vigilanza nell’istituto di credito marchigiano tra il novembre 2012 e l’aprile 2013, e tra marzo e settembre 2013 – Bankitalia ha imposto singole multe fino a 3-400mila euro a carico di chi ha rivestito ruoli di amministrazione, direzione e controllo in Banca Marche prima del dissesto e del commissariamento dei mesi scorsi. Un salasso da 4 milioni di euro per il più grande istituto di credito marchigiano.

Nei documenti, consegnati dalla Vigilanza ai commissari straordinari di Banca Marche nell’ ottobre scorso, si parlerebbe di “diffuse irregolarità nei processi creditizi, portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria”. Un dossier pesantissimo, nel quale gli ispettori individuavano le cause all’origine del buco di quasi 800 milioni di euro emerso tra il 2012 ed il 2013, dopo anni in cui la banca di Ancona presentava bilanci in attivo.

JM

Ecco le banche che finanziano le startup

Nonostante il problema dell’accesso al credito, esistono alcune banche che erogano contributi per favorire l’avvio di nuove startup con finanziamenti studiati ad hoc e la possibilità di scegliere muti a tasso fisso o variabile.

Vediamo nel dettaglio chi sono e cosa offrono.

Il progetto proposto da Banca Marche si chiama YOUSTARTUP! E permette a giovani sotto i 35 anni, donne e lavoratori che hanno perso il posto di avviare una nuova ditta individuale. Per ottenere il prestito la ditta non deve essere stata costituita da più di 12 mesi (36 se impresa femminile).
Il tasso per il prestito (massimo 35 mila euro) o mutuo fondiario (massimo 60 mila euro) è variabile. Il finanziamento ha durata 60 – 180 mesi per donne e giovani e 48 – 120 negli altri casi e prevede il pagamento dell’imposta sostitutiva dello 0,25% dell’importo erogato da Banca Marche.

Banca Marche ha avviato anche un altro prodotto, chiamato STARTUP!, riservato in questo caso ai progetti di acquisto di beni mobili, attrezzature e servizi di imprese in fase di start-up. Per il finanziamento è necessario presentare un business plan, preventivi e fatture per le spese sostenute.

Ciò che invece offre BNL è un prodotto che si chiama CrediAzienda BNL StartUp e concede finanziamenti a tasso fisso per un importo massimo di 50 mila euro, per una durata da 19 a 120 mesi.
Tra i requisiti richiesti ci sono il possesso di un business plan dettagliato e le prove di fattibilità e sostenibilità delle spese necessarie all’avvio dell’impresa.

Banca Sella, invece, si rivolge alle imprese con meno di 18 mesi di vita ed attive nel settore
della produzione e della commercializzazione di prodotti e servizi, con il prodotto Aziende Start Up finalizzato a finanziare l’acquisto di beni materiali (macchinari, attrezzature, arredi, ecc…) ed immateriali (licenze, acquisto rami d’azienda, ecc…).
Gli interessati possono scegliere tra finanziamenti a tasso fisso o variabile, di durata media o lunga e possono contare su condizioni elastiche per i rimborsi.

La proposta di Intesa San Paolo si chiama Finanziamento Investimenti Business ed è inserito nell’iniziativa Neo Impresa, dedicata alle micro e piccole imprese, oltre ai liberi professionisti, e permette di finanziare gli investimenti sia già effettuati (purché non siano passati più di 12 mesi), sia quelli in corso o da realizzare.
Si tratta in questo caso di un prestito della durata di massimo 10 anni o con garanzie reali (massimo 20 anni), a tasso fisso o variabile che va a coprire fino a 750 mila euro di investimento erogati in un’unica soluzione o nel corso della realizzazione dei lavori per un massimo di 24 mesi. Il prestito è cumulabile con eventuali interventi pubblici, a patto che l’ammontare complessivo non superi il 100% della spesa documentata.

L’aiuto alle startup che arriva da Unicredit è il finanziamento Nuove Imprese – Start Up dedicato a professionisti che intendono mettersi in proprio, imprenditori che vogliono avviare una nuova attività, persone che vogliono realizzare un’idea, ma è accessibile anche da parte di ditte individuali e imprese già iscritte in Camera di Commercio da non più di 21 mesi.
Si possono finanziare fino ad un massimo di 100 mila euro, da restituire con rate mensili, trimestrali o semestrali della durata massima di 7 anni, con possibilità di optare per il tasso fisso o quello variabile.

Vera MORETTI