Il bilancio delle imprese assicurative, i principi di redazione

Il bilancio delle imprese assicurative segue una logica un pò diversa da quelle di molte altre attività per una serie di motivi, eccoli.

Il bilancio delle imprese assicurative: perché è diverso?

Tutte le imprese redigono il loro bilancio d’esercizio, spesso legato alla logica dell’andamento delle operazioni avvenute durante l’anno contabile. Ma le imprese di assicurazione hanno un ciclo produttivo un pò diverso. Infatti i premi pagati dagli assicurati sono riscossi prima di sostenere i costi relativi alle prestazioni contrattuali determinate dalla liquidazione dei sinistri.

Inoltre un’altra particolarità è data dalla durata molto lunga dei contratti di assicurazione. Pertanto qui ha maggiore importanza la voce degli Investimenti, dello Stato patrimoniale e Risultati della voce del Conto Economico. Infine questo tipo di società ha regole speciali che riguardano:

  • la tenuta della contabilità generale e del piano dei conti;
  • la redazione dello stesso bilancio;
  • la redazione di una serie di allegati, soprattutto in tema di riserve tecniche e investimenti;
  • l’obbligo della dimostrazione del margine di solvibilità adeguato agli impegni previsti dal portafoglio sinistri e polizze.

Il regolamento Ivass n.45/2020

Il Regolamento IVASS n.45/2020 emanato il 4 agosto 2020, stabilisce nuovi requisiti e controlli per l’allocazione e la distribuzione di prodotti assicurativi (POG), completando quanto stabilito dalle fonti europee direttamente applicabili e dalla Direttiva Europea 2016/97 IDD. Il regolamento è legato ad alcuni punti che riguardano la verifica della conformità e l’approvazione dei prodotti assicurativi.

Ma anche alla responsabilità dell’impresa di assicurazione, il testing di prodotto, il monitoraggio, le azioni corrispettive e la collaborazione tra gli operatori del settore. Il Regolamento serve quindi ad allineare in ambito europeo i prodotti assicurativi e il modo di operare delle società di assicurazione. Infine questi sono elementi che devono essere presi in considerazione anche quando si passa alla redazione del bilancio.

I principi di redazione delle imprese assicurative

Il bilancio dell’impresa deve essere redatto con chiarezza e redatto secondo il principio della verità. Per questo motivo si richiede sempre una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione. Ma dalla relazione deve risultare in ogni caso:

  • i fatti di rilievo avvenuti durante la chiusura;
  • i rapporti con le imprese del gruppo e con quelle che sono controllate e collegate;
  • le attività di ricerca e di sviluppo;
  • i nuovi prodotti ammessi sul mercato;
  • il contenzioso con gli assicurati, i terzi e lo stesso personale
  • il numero e il valore nominale delle azioni e quote proprie delle azioni delle imprese controllate detenute in portafoglio  di quelle vendute o acquistate durante l’esercizio.

Per questo a fino dello stato patrimoniale devono risultare anche le garanzie prestate e gli impegni assunti durante l’anno.

Lo schema dello Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale del bilancio delle imprese assicurative è dotato di voci dell’attivo e voci del passivo. Tra le voci attive ci sono i crediti verso i soci per capitale sottoscritto non versato. Come in qualsiasi altro bilancio c’è la sezione dedicata alle immobilizzazioni. Inoltre un aspetto molto importante è quello legato agli investimenti ad utilizzo durevole, gli investimenti in terreni e fabbricati oppure in imprese del gruppo e in partecipazioni. Sono quindi presenti anche le riserve tecniche a carico dei riassicuratori ed infine i classici valori dedicati ai crediti e alle disponibilità più o meno liquide.

Mentre al Passivo ci sono le voci del Patrimonio netto con tutte le riserve. Infine per finire ci sono le riserve, i fondi, i depositi ricevuti dagli assicuratori ed  debiti. Questi ultimi sono più legati alle operazioni di assicurazione verso le banche, gli istituti finanziari o come reale garanzia e prestiti.

Lo schema del Conto Economico

Il Conto economico è costituito dal conto tecnico dei vari rami: tecnico, vita e del conto non tecnico. Nel conto tecnico sono previsti i premi ed è utilizzato per i rami di assicurazione dirette e per i rami corrispondenti di riassicurazione. Mentre il conto tecnico dei rami vita è utilizzabile per i rami di assicurazione diretta e per i rami corrispondenti di riassicurazione.

Tuttavia i premi devono comprendere sia quelli ancora da contabilizzare che quelli versati e destinati all’acquisto di una rendita annuale. Ed ancora vanno indicati i sovrappremi, le prestazioni accessorie, le quote di premi di pertinenza dell’impresa, acquisite in coassicurazione. Mentre per quanto riguarda l’onere dei sinistri dei rami danni, comprende gli importi pagati nell’esercizio per il lavoro diretto ed indiretto a titolo di risarcimento e le spese di liquidazione.

Il bilancio delle imprese assicurative: la Nota Integrativa

La nota integrativa è suddivisa in criteri di valutazione, informazioni sullo stato patrimoniale e conto economico ed altre informazioni. La nota integrativa è a sua volta divisa in sezioni che evidenziano i criteri applicati per la valutazione delle voci del bilancio. Ma rientrano in questo documento anche i criteri sulla rappresentazione della situazione finanziaria ai fini del risultato economico.

A ciò vanno anche aggiunti i motivi dell’esercizio della facoltà di ammortizzare l’avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni, i costi d’acquisto, il patrimonio netto, le scelte Lifo e Fifo. Nelle scelte finanziarie occorre dare informazioni riguardanti l’importo, la valuta, il tasso d’interesse e il rimborso anticipato. Una sezione della nota integrativa è invece dedicata ai prospetti delle attività destinata a copertura delle riserve tecniche dell’assicurazione danni e vita ed infine il margine di solvibilità da predisporre.

Mentre concludono il prospetto le riserve tecniche, il cui ammontare deve essere ripartito in funzione delle tipologie di prodotto, evidenziando l’ammontare delle corrispondenti riserve relativo ad eventuale garanzia minime offerte agli assicurati. Pertanto il bilancio delle imprese assicurative è diverso da quello di molte altre attività. Tuttavia rimangono sempre salvi i principi generali legati alla veridicità e alla correttezza delle singole voci di bilancio.

 

Sopravvenienze attive, cosa sono e dove vanno nel bilancio?

Rispetto alla gestione ordinaria dell’impresa, ci sono delle voci da inserire a bilancio che presentano la caratteristica dell’infrequenza, e quindi della non ripetibilità. Si tratta, nello specifico, delle cosiddette sopravvenienze che a loro volta si distinguono in sopravvenienze passive ed in sopravvenienze attive.

Con le sopravvenienze passive che possono incidere negativamente, ed anche in maniera rilevante, sugli indicatori di bilancio, mentre le sopravvenienze attive generano sempre degli effetti positivi sui conti dell’impresa. Ma detto questo, quando per un’impresa si registrano delle sopravvenienze attive, queste dove vanno inserite nel bilancio?

Ecco dove vanno nel bilancio societario le sopravvenienze attive

Nel dettaglio, se le sopravvenienze passive, nel conto economico, devono essere registrate nel conto oneri straordinari, o tra gli oneri diversi di gestione in base ai casi, le sopravvenienze attive nel conto economico, invece, devono essere registrate fra le voci altri ricavi oppure tra i proventi straordinari.

Dal punto di vista prettamente fiscale, inoltre, la tassazione delle sopravvenienze attive avviene per competenza, e quindi in corrispondenza dell’esercizio di bilancio nel corso del quale vengono registrate nel conto economico. Proprio perché la sopravvenienza attiva presenta ora le caratteristiche di essere non solo certa ed esistente, ma anche determinabile e quindi in tutto e per tutto quantificabile nel suo ammontare.

Cosa sono le sopravvenienze attive, ecco qualche esempio

Come sopra detto, le sopravvenienze attive sono dei proventi o dei ricavi che, per le loro caratteristiche di essere infrequenti ed inattese, sono anche di natura straordinaria. Per esempio, è una sopravvenienza attiva una somma che l’impresa incassa a titolo di risarcimento. Così come è una sopravvenienza attiva, rispetto a quanto è stato registrato in bilancio negli esercizi precedenti, la sopravvenuta insussistenza di oneri e/o di spese.

Le sopravvenienze attive, quindi, sono sempre delle componenti positive per il reddito di impresa anche se queste quasi sempre non solo riconducibili all’attività aziendale corrente e, in particolare, all’anno di riferimento per redigere il bilancio. Per esempio, un’impresa negli anni precedenti può effettuare a titolo prudenziale degli accantonamenti. Se poi questi accantonamenti risultano essere più alti rispetto al previsto, allora anche in questo caso l’impresa registrerà a bilancio una sopravvenienza attiva.

Le due opzioni su dove vanno nel bilancio le sopravvenienze attive

Come sopra accennato, le sopravvenienze attive, a seconda dei casi, devono essere inserite a bilancio tra gli altri ricavi e proventi nella sezione relativa al valore della produzione. E questo quando quando si tratta di somme in esubero, ovverosia dei valori stimati che non sono frutto di errori che sono compiuti in precedenti esercizi di bilancio.

Altrimenti, in tutti gli altri casi, le sopravvenienze attive devono essere registrate tra i ricavi o proventi straordinari come sopra accennato. Per esempio, le componenti positive di reddito che, rispetto agli esercizi precedenti, sono frutto di errori di valutazione o di rilevazione, ma anche in caso di eventuali variazioni collegate a cambiamenti nei criteri di valutazione. Così come le sopravvenienze attive vanno tra i ricavi o proventi straordinari quando sono sempre legate a fatti che sono del tutto estranei alla gestione ordinaria dell’impresa.

Bilancio consolidato: cos’è, quando e perchè si redige

Il bilancio consolidato è un vero e proprio strumento di controllo della gestione. Non è obbligatorio redigerlo, ma offre vari spunti.

Il bilancio consolidato: cos’è e perché è tanto importante

Il bilancio consolidato ha lo scopo di rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di imprese, attraverso l’integrazione dei bilanci delle società che ne fanno parte. Pertanto riesce a offrire al managment informative periodiche su tutto il gruppo. E di conseguenza prendere le decisioni la gestione futura. La gestione delle società che partecipano ad un gruppo economico si svolge in un’ottica di economicità “superaziendale“. Ciò vuol dire che tende a conseguire i  migliori risultati globali piuttosto che massimizzare quelli delle singole realtà. Si tratta quindi di un documento che offre un quadro complessivo della situazione delle imprese che compongono il gruppo.

Una definizione di gruppo di aziende

Un gruppo di aziendale è costituito dall’integrazione di più società. Queste pur mantenendo la propria personalità giuridica, sono gestite secondo una logica superaziendale da un unico soggetto economico. Quindi nell’ambito del gruppo esistono:

  • le holding, in cui un soggetto ha il controllo, di fatto, su tutte le altre società, grazie alla possibilità di collocare i propri uomini nei vari consigli di amministrazione;
  • le società controllate sulle quali si esercita l’influenza dominante della capogruppo e le collegate che risentono delle decisione della capogruppo.

I gruppi aziendali possono nascere per l’acquisto di partecipazioni in società già esistenti oppure per operazioni di scorporamento.

Chi è obbligato a redigere il bilancio consolidato

Secondo l’art. 25 del D.Lgs n. 127/91 devono redigere il bilancio consolidato le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un’impresa. Lo stesso obbligo, hanno gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, le società cooperative e le mutue assicuratrici, le società’ cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Come si redige un documento dettagliato?

La formazione del bilancio consolidato presuppone il rispetto di alcune regole fondamentali, e sono:

  • omogeneità dei Piani dei conti e dei criteri di valutazione adottati per tutte le aziende del gruppo;
  • la contemporaneità delle date di chiusura dell’esercizio.

Il bilancio consolidato deve essere redatto secondo i principi contabili internazionali, che permettono una facile interpretazione delle singole voce. Tuttavia deve essere redatto con chiarezza, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese. Pertanto il consolidato si configura come un conto consuntivo dell’attività del gruppo, che si collega anche ai conti passati.

Le imprese esonerate dal redigere il bilancio consolidato

Sono esonerata, quindi non devono redigere il bilancio consolidato, le imprese controllanti che insieme alle imprese controllate, non abbiano superati i seguenti limiti:

  • totale attivo: 20 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250 unità;
  • totale dei ricavi e delle prestazioni pari a 40 milioni di euro.

Inoltre sono esonerate le società sub-holding capogruppo controllare a loro volta da altre società, ma devono rispettare alcuni limiti:

  • la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata, e soggetta al diritto di uno degli stati membri dell’Unione europea e rediga il proprio bilancio secondo i criteri internazionali;
  • la sub holding non abbia emesso valori immobiliari ammessi alla negoziazione; deve indicare le ragioni dell’esonero nella nota integrativa e depositare presso l’Ufficio del registro delle imprese copia del bilancio consolidato.
  • la sub- controllante deve indicare nel proprio bilancio la ragione per cui non è stato redatto il bilancio consolidato, i criteri di contabilizzazione delle società controllate. Ed per ultimo la denominazione della controllante che pubblica il bilancio consolidato e il relativo ufficio di competenza.

Bilancio in forma abbreviata: quando richiederlo?



Siamo vicini alla scadenza della stesura dei bilanci ed è fondamentale ricordare che le società di piccole dimensioni, possono redigere il bilancio in forma abbreviata. Molti non sanno che questa tipologia di bilancio è disciplinato dall’art 2435 bis del codice civile, con esso le società che non sono riuscite a superare determinati parametri e che non hanno emesso titoli negoziazioni in mercati regolamentati potranno avere una semplificazione.
Desideriamo ricordarvi che anche nei casi in cui il bilancio viene redatto in forma semplificata, dovrà comunque rispettare le clausole generali fissate dall’art 2423 del c.c per la redazione del bilancio.
L’uso delle semplificazioni previste in caso di adozione del bilancio abbreviato è facoltativo. Resta quindi possibile redigere in forma semplificata la nota integrativa ma anche lo Stato patrimoniale ed il Conto economico.
E’ inoltre consentita l’adozione della forma ordinaria. Quali sono i parametri per l’adozione del bilancio in forma abbreviata? La società non deve aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, inoltre nel primo esercizio e secondo esercizio, non deve aver superato il limite di stato patrimoniale pari a 4.400.000.00, ricavi delle vendite e prestazioni di 8.800.000.00 euro e dipendenti occupati in massimo 50 unità.

Srl semplificate, l’ultima parola

 

Ne abbiamo parlato lungo il corso di tutta la settima appena trascorsa, cercando di spaziare lo sguardo dagli addetti ai lavori, ai docenti universitari e naturalmente a chi ne è coinvolto in prima persona, i giovani imprenditori che hanno scelto di aprire una società con un capitale di solo 1 euro. 

La parola quest’oggi va a Filippo Caravati, dottore commercialista dello Studio Caravati di Milano, che tra vantaggi e perplessità circa la nuova forma societaria, si pone un quesito: non sarebbe stato più opportuno intervenire con una riforma o delle semplificazioni fiscali per quanto concerne la gestione della vita delle Srl, semplificate o ordinarie che siano?

Srl semplificata: pensa sia una soluzione vincente per incentivare l’imprenditoria in un momento così difficile o si rivelerà un flop?
Ritengo che l’idea in sé sia buona, però i problemi applicativi ed i vincoli di questa nuova forma societaria saranno di sicuro un ostacolo all’utilizzazione nell’immediato futuro. E’ sufficiente pensare che la Srl semplificata è già stata, per così dire, “corretta” introducendo la Srl a capitale ridotto, la quale ha aperto la compagine societaria anche a persone fisiche con età superiore a 35 anni, cosa non prevista dal precedente modello.

Quali sono secondo lei i limiti di questa forma societaria?
Paradossalmente proprio il vantaggio del capitale ridotto può risultare anche il principale difetto.Inoltre le disposizioni sulla Srl semplificata permettono a più persone fisiche di costituire una società in maniera rapida ed economica, ma sia la gestione sia l’eventuale chiusura della stessa sconterà gli stessi costi di una srl “tradizionale”. E’ ovviamente limitativa infine anche la circoscrizione della compagine societaria solo a persone fisiche di età inferiore a 35 anni. Tale limite di età è stato eliminato nella forma della Srl a capitale ridotto, ma permane l’impossibilità per le persone giuridiche di partecipare a tali società.

Come mai si è scelto in un secondo momento di estendere la possibilità di Srl a 1 euro anche agli over 35 (Srl a capitale ridotto)?
Questa estensione probabilmente è stata attuata a seguito delle molteplici critiche ed osservazioni …

La normativa per gli addetti ai lavori (commercialisti, notai, avvocati) al momento è chiara o presenta molte situazioni nebulose?
La normativa attuale è sicuramente ancora poco chiara. Il Consulente che oggi si accinge a seguire lo startup di una Srl del genere prende delle decisioni di merito, ad oggi non ancora supportate o confermate da giurisprudenza civilistica e tributaria in quanto ancora non presenti.

Se l’estrema semplicità e economicità di avvio di un’impresa semplificata è il suo punto di forza, la dotazione minima di capitale non potrebbe rivelarsi nel tempo il suo principale punto di debolezza?
Come già detto prima, è chiaro che il capitale ridotto non rende agevole l’operatività della newco, né è sufficiente comunque per ottenere alcun credito bancario. Vero è che anche con una srl tradizionale con capitale di soli 10.000 Euro si fa poca strada. In tutti i casi la società necessita di ulteriori finanziamenti e/o versamenti da parte dei soci, o comunque di soggetti garanti.

Quali misure alternative potevano essere adottate dal Governo per favorire l’imprenditoria, soprattutto giovanile? In sostanza, si poteva fare qualcosa di meglio?
Ritengo che più che qualcosa di meglio occorreva concepire qualcosa di diverso: sia la Srl semplificata che la Srl a capitale ridotto, dopo la costituzione, sono società che vengono gestite in modo “ordinario”, e come le Srl tradizionali sono soggette a tutta una serie di adempimenti civilistici e fiscali che rendono comunque onerosa la gestione. L’elenco è lungo: bilancio, dichiarazione dei redditi, Irap ed Iva, comunicazione dei beni ai soci, black list, intrastat, elenchi clienti/fornitori, normativa sulle società di comodo, dalla normativa sulle perdite triennali, studi di settore, ecc.. A mio parere gli adempimenti dovevano essere esaminati in modo unitario per semplificare non solo alcuni aspetti civilistici, ma anche quelli fiscali.

Restando in tema di giovani e imprese semplificate a capitale ridottissimo, in Italia possiamo auspicarci per il futuro la presenza di forma di investimento come quelle già praticate nel mondo anglosassone dai Business Angels?
Ritengo che la funzione dei Business Angels e degli Incubatori sia importantissima per lo sviluppo, soprattutto perché il supporto di questi operatori agevola molto le startup meritevoli. In tal senso avere soci solo persone fisiche farà propendere all’utilizzo di srl tradizionali, vanificando parte dell’agevolazione.

Alessia CASIRAGHI

Burocrazia: ma quanto mi costi?


Piccole e medie imprese costrette a fare i conti con una burocrazia sempre più cara e severa. Secondo le stime della Cgia di Mestre il peso degli obblighi contributivi in materia di lavoro, ambiente, privacy, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi peserebbe sulle azienda per una cifra che raggiunge quota 23 miliardi di euro l’anno. Il settore che incide maggiormente sui bilanci delle pmi resta comunque quello del lavoro e della previdenza sociale.

Qualche dato? Fra tenuta dei libri paga, comunicazioni legate alle assunzioni o alle cessazioni di lavoro, denunce mensili dei dati retributivi e contributivi, retribuzioni e autoliquidazioni le piccole e medie imprese italiane si vedono sfilare dalle tasche 9,9 miliardi di euro l’anno.

“Se con un colpo di bacchetta magica fossimo in grado di ridurne il costo della metà – ha sottolineato il segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Bortolussi – libereremo 11,5 miliardi di euro all’anno che potrebbero dar luogo, almeno teoricamente, a 300.000 nuovi posti di lavoro”. Il macigno della burocrazia costringe le imprese a diffidare dalle nuove assunzioni, paralizzando e ostacolando la crescita del nostro sistema economico.

A gravare sul bilancio delle pmi per un valore di 3,4 miliardi di euro l’anno, sono inoltre le spese inerenti alla salvaguardia dell’ambiente: autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue, impatto acustico, la tenuta dei registri dei rifiuti e le autorizzazioni per le emissioni in atmosfera sono voci con cui bisogna confrontarsi a fine anno.

Il conto della burocrazia si fa sempre più salato se si guarda alle altre voci in bilancio:

2,8 miliardi di euro per gli adempimenti amministrativi (dichiarazioni dei sostituti di imposta, comunicazioni periodiche ed annuali Iva)
2,2 miliardi di euro per la privacy
1,5 miliardi di euro per la sicurezza sul lavoro 1,4 miliardi di euro per la prevenzione incendi
1,2 miliardi di euro per gli appalti
600 mila euro per la tutela del paesaggio e dei beni culturali