5 bonus alle famiglie per pagare le bollette di luce e gas

Sono cinque i sostegni a favore delle famiglie italiane e dei lavoratori per il pagamento delle bollette di luce e gas introdotti o confermati dal decreto legge “Aiuti bis”. Si va dal potenziamento del bonus alle famiglie economicamente svantaggiate (ma anche ai malati grave), ai prezzi calmeriati sul gas, dal sospensione delle modifiche dei prezzi per i prossimi 9 mesi, all’abbassamento dell’Iva e degli oneri di sistema ai contributi maggiorati sui fringe benefit. Ecco, nel dettaglio, di quali misure si tratta.

Pagamento bollette luce e gas, arrivano i bonus alle famiglie in difficoltà

La prima misura di sostegno alle famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas è la conferma del bonus energia. Si tratta di un sostegno, già in vigore dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, sul pagamento delle bollette. Il sostegno va a favore delle famiglie svantaggiate, con Isee entro i 12 mila euro. Ma anche le famiglie nelle quali vivano componenti in gravi condizioni di salute. Il decreto Aiuti bis ha stanziato ulteriori risorse che andranno a coprire i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Prezzi calmerierati sulle bollette del gas per categorie di cittadini che vivono in disagio economico e fisico o che abbiano più di 75 anni

Il decreto “Aiuti bis” ha provveduto anche a ridefinire i limiti dei clienti vulnerabili a vantaggio dei quali vanno applicati prezzi calmierati sul gas. Tra i soggetti beneficiari, rientrano coloro che vivono un disagio fisico ed economico, i cittadini disabili, coloro che vivono nelle isole minori e i soggetti ultrasettantacinquenni. Per tutte queste categorie, i fornitori di gas devono applicare una tariffa calmierata che “riflette il costo effettivo di approvvigionamento al mercato all’ingrosso”. La misura verrà applicata per i consumi di gas a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Bollette luce e gas, per 9 mesi non sono ammesse le variazioni delle condizioni contrattuali al rialzo sul prezzo

Per i prossimi 9 mesi, ovvero fino al 30 aprile 2023, le imprese fornitrici di luce e gas non potranno procedere con modifiche unilaterali nei confronti delle famiglie agendo sul prezzo della fornitura stessa. Il decreto “Aiuti bis”, infatti, prevede che debba essere sospesa ogni modifica e clausola unilaterale nella fornitura di gas e di energia elettrica derivante dalla unilaterale modifica delle condizioni generali del contratto. Viene sempre riconosciuto alle famiglie la possibilità di recedere. Sono inoltre inefficaci anche le modifiche fatte pervenire alle famiglie prima dell’entrata in vigore del decreto.

Iva al 5% sulle bollette e fatture del gas per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022

Anche per i mesi da ottobre a dicembre del 2022 saranno azzerati gli oneri di sistema delle bollette di gas e confermata l’Iva al 5%. E, dunque, nel quarto trimestre dell’anno l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, annullerà le aliquote degli oneri generali di sistema elettrico. A beneficiarne saranno sia le famiglie per le utenze fino a 16,5 kW che le utenze  per potenze superiori. Sulle bollette del gas, inoltre, il provvedimento conferma l’Iva al 5% per l’ultimo trimestre dell’anno, anziché le aliquote del 10% o del 22% a seconda degli utilizzi, civili o industriali.

Bonus energia elettrica e gas, raddoppia il contributo per il fringe benefit

Infine, il provvedimento del governo ha previsto l’estensione dei contributi per le bollette esenti fino a 516,46 euro. Si tratta del raddoppio, da 258,23 euro, del valore di esenzione del fringe benefit. Il tetto maggiorato, già utilizzato nei due precedenti anni per l’emergenza Covid, mira nel 2022 a elevare il limite sulle iniziative prese dalle aziende per favorire i propri dipendenti nel pagare le bollette più care di energia elettrica e gas.

 

Credito di imposta su bonus energia e gas: si può anticipare la compensazione

Novità in arrivo per i crediti di imposta derivanti dal bonus per il consumo dell’energia elettrica e del gas delle imprese. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle entrate non è necessario attendere il termine del trimestre di riferimento per procedere alla compensazione del credito. Gli aiuti riguardano sia le imprese energivore e gasivore che tutte le altre imprese. Anche quelle che fanno un utilizzo moderato di gas ed energia elettrica. Il bonus derivante dai costi delle due fonti di energia possono anche essere ceduto. Il beneficio fiscale va da un minimo del 12% a un massimo del 25%. Tuttavia, per la cessione dei crediti è occorrente il visto di conformità. È disponibile un solo codice tributo per il modello F24, quello relativo alle imprese che fanno largo utilizzo di gas ed energia elettrica corrispondente a 6960.

Credito di imposta sulle spese per l’energia elettrica o per il gas: che cos’è?

Il credito di imposta andrà dal 12% al 25% sul costo del gas e dell’energia elettrica. La percentuale di bonus varia a seconda della tipologia di impresa beneficiaria. L’ultimo provvedimento approvato, il decreto legge numero 21, cosiddetto “decreto Energia” del 21 marzo 2022, introduce disposizioni urgenti per contrastare il caro prezzi di gas ed energia elettrica derivante dalla crisi in Ucraina. Bonus sui costi sostenuti in questa prima parte del 2022 sono previsti per le imprese che usano largamente le due energie, ma anche alle altre imprese che ne facciano un uso più moderato.

Credito di imposta su spese di gas ed energia: si può procedere alla compensazione anticipata

Per tutti i crediti di imposta previsti dai recenti decreti, l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni relative alla compensazione del bonus. Si può avviare la compensazione senza dover aspettare la fine del trimestre di riferimento, ovvero il primo o il secondo del 2022. Con una Faq pubblicata nella giornata dell’11 aprile, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che si può procedere alla compensazione anticipata. La condizione richiesta è quella del calcolo del credito di imposta su spese già sostenute seguendo il principio della competenza delle spese stesse. Pertanto, è necessario che le imprese siano in possesso delle relative fatture di acquisto.

Tax credit del 12% per le imprese non energivore: ecco quali sono

Ecco nel dettaglio le percentuali di credito di imposta che le imprese, a seconda della tipologia, potranno applicare sulle spese riguardanti le forniture di gas e di energia elettrica. Le imprese non energivore hanno a disposizione un credito di imposta del 12% sulle spese per l’energia elettrica. Il beneficio riguarda le imprese dotati di contatori di energia di potenza da almeno 16,5 Kw. Per beneficiare del credito di imposta è necessario avere a disposizione le fatture di acquisto che certifichino la spesa effettuata. Per ottenere il credito di imposta, le imprese nel primo trimestre del 2022 devono aver subito un aumento dei costi per kilowatt/ora di oltre il 30% rispetto al costo medio sostenuto nei primi tre mesi del 2019.

Credito di imposta imprese non gasivore, come determinare il bonus?

Per le imprese che non consumino eccessive quantità di gas naturale il bonus è nella percentuale del 20% sul costo di acquisto del gas impiegato come fonte energetica. Non deve trattarsi di utilizzi termoelettrici. Le imprese beneficiarie sono quelle classificate dall’articolo 5 del decreto legge numero 17 del 1° marzo 2022. Anche per queste imprese, l’aumento di costo per il gas naturale deve essere superiore al 30% nei primi tre mesi del 2022 in rapporto allo stesso periodo del 2019. La media dei prezzi deve essere calcolata sulle stime di prezzo fornite dal Mercato infragiornaliero (MiGas). I costi vengono pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (Gme).

Come utilizzare il bonus sui costi del gas naturale?

Il bonus riconosciuto alle imprese per l’aumento dei costi del gas naturale può essere utilizzato come credito di imposta solo in compensazione. Lo stesso credito di imposta si può anche cumulato con altre agevolazione applicate agli stessi costi. Tuttavia, il totale delle agevolazioni non deve eccedere il complessivo del costo. Inoltre, il credito di imposta sul gas non concorre alla formazione del reddito d’impresa e tanto meno alla composizione della base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Bonus per imprese energivore e gasivore: quale credito di imposta spetta per il risparmio sulla fattura?

Per le imprese energivore e gasivore il decreto legge “Energia” ha aumentato l’aliquota del credito di imposta attribuibile. Infatti, sia per  il gas che per l’energia elettrica, il credito di imposta era già fissato dal decreto legge numero 17 del 2022. Il provvedimento stabiliva, rispettivamente, percentuali di bonus pari al 20 e al 15%. Con il nuovo provvedimento numero 21 del 2022, le aliquote del credito di imposta sui costi del gas e dell’energia elettrica, per le imprese che ne facciano ampio utilizzo, sono aumentate di cinque punti percentuali. Dunque, i nuovi bonus sono corrispondenti al 20% per i costi del gas e al 25% per quelli dell’energia elettrica.

Imprese a largo utilizzo di gas ed energia elettrica, come verificare il credito di imposta spettante?

Per la domanda di credito di imposta è occorrente che le imprese a largo utilizzo di energia elettrica abbiano subito aumenti di costi superiori al 30%. L’aliquota applicabile deve essere confermata dal rapporto tra la media dei consumi dei primi tre mesi del 2022 con la media dello stesso periodo del 2019. Le imprese del gas dovranno procedere con il rapporto dei prezzi medi del gas di gennaio, febbraio e marzo del 2022 rispetto agli stessi mesi del 2019.

Come utilizzare il bonus sulle spese di energia elettrica e gas per le imprese che ne fanno largo utilizzo?

Il credito di imposta calcolato sull’aumento del costo del gas naturale e  dell’energia elettrica delle imprese che ne fanno largo utilizzo, è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi. La compensazione può essere fatta anche in anticipo, rispetto a quanto fissato in precedenza con decorrenza dal secondo trimestre del 2022. Il termine dell’utilizzo del bonus è fissato al 31 dicembre prossimo. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa e alla base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Come cedere il credito di imposta accumulato grazie al bonus sui costi dell’energia elettrica e del gas?

Le imprese gasivore ed energivore hanno la facoltà di cedere il credito di imposta accumulato sull’aumento dei costi di gas ed energia elettrica. La cessione può avvenire per l’intero ammontare del bonus agli altri soggetti a regime controllato, quali banche e intermediari finanziari. Lo stabilisce l’articolo 9 del decreto legge “Energia” che allarga la possibilità di cessione del credito di imposta anche alle imprese agevolate classificate dall’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 27 gennaio 2022.

Cessione del credito di imposta, dopo la prima solo a banche e intermediari finanziari abilitati

Consumata la prima cessione, si possono effettuare due ulteriori cessioni, purché effettuate verso istituti bancari e intermediari finanziati abilitati secondo quanto prevede l’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia creditizia e bancaria.

Bonus energia elettrica e gas delle imprese, per la cessione del credito di imposta è necessario il visto di conformità

Per la cessione dei crediti di imposta relativi al bonus per il gas e l’energia elettrica, le imprese dovranno procedere con il visto di conformità. Nello specifico, l’adempimento riguarda le informazioni riguardanti la documentazione che attesti la presenza dei requisiti che danno origina al bonus. La documentazione deve essere rilasciata dai responsabili dell’assistenza fiscale.

Cessioni dei crediti su bonus energia fino a tre operazioni per tutto il 2022

Si potranno fare fino a tre operazioni di cessione dei crediti di imposta sui bonus energia elettrica e gas naturale entro tutto il 2022. Ma servirà il visto di conformità. Nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo scorso è stato pubblicato il decreto legge “Energia” (il decreto legge numero 21 del 2022) sui bonus per le imprese energivore e gasivore, ma anche per tutte le altre imprese che acquistano gas naturale o energia elettrica o a forte consumo di energia elettrica. Tutte le imprese devono aver subito un aumento dei costi di almeno il 30%. Oltre alla possibilità di detrazione diretta del bonus in compensazione, c’è la possibilità di far girare la moneta fiscale ma entro determinate regole.

Imprese energivore, quale credito di imposta matura sull’acquisto di energia elettrica ed energia?

Gli articoli 5 e 9 del decreto legge numero 21 del 2022 disciplinano il bonus sull’energia elettrica delle imprese energivore. Il credito di imposta è riconosciuto per un incremento del costo dell’energia elettrica per kilowattora del primo trimestre del 2022 di oltre il 30% rispetto a quello medio dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2019. In queste condizioni, viene riconosciuto un credito di imposta del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, da usare in ogni modo entro il 31 dicembre 2022. Il credito di imposta è cedibile e cumulabile con altre agevolazioni relative alle specifiche spese purché il cumulo non ecceda il costo complessivo.

Imprese gasivore, quale bonus per il costo di acquisto del gas?

Per le imprese gasivore occorre far riferimento agli stessi articoli (5 e 9) del decreto legge numero 21 del 2022. In particolare, per beneficiare del credito di imposta, è necessario aver subito l’incremento di non meno del 30% del prezzo medio del gas nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2019. A queste condizioni, il credito di imposta è pari al 20% sul costo sostenuto nel secondo trimestre del 2022, da utilizzare comunque entro il 31 dicembre 2022. Il bonus si può cedere e cumulare.

Imprese che acquistano energia elettrica: credito di imposta del 12% sulla spesa

Per le imprese che acquista energia elettrica è necessario far riferimento all’articolo 3 del decreto legge numero 21 del 2022. Si tratta di imprese che hanno in dotazione i contatori dell’energia elettrica di portata pari o superiore ai 16,5 kilowatt. Se l’incremento del costo dell’energia elettrica nel primo trimestre del 2022 risulta eccedente rispetto al prezzo a kilowatt dello stesso periodo del 2019, le imprese hanno diritto al bonus del 12% della spesa sostenuta. Il credito di imposta si può utilizzare per le spese sostenute nel secondo trimestre del 2022 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre prossimo per la cessione del relativo credito. Il bonus si può cumulare e cedere.

Credito di imposta per le imprese che acquistano gas naturale: la percentuale è del 20%

Per le imprese che acquistano gas naturale il credito di imposta è pari al 20%. L’articolo di riferimento è il numero 4 del decreto legge numero 21 del 2022. In particolare si tratta di imprese che hanno subito un incremento del costo del gas naturale nei primi tre mesi del 2022 di almeno il 30% rispetto al prezzo praticato nel primo trimestre del 2019. Il credito di imposta si può utilizzare sulla spesa di gas naturale del secondo trimestre dell’anno e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Il bonus risulta cedibile e cumulabile.

Imprese a forte consumo di energia elettrica secondo il decreto legge numero 4 del 2022: quale credito di imposta?

Infine, l’articolo 15 del decreto legge numero 4 del 2022 disciplina le imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore). Anche in questo caso, le imprese devono aver subito un aumento del costo del kilowatt per ora del 30% rispetto ai primi tre mesi del 2019. Il credito di imposta risulta pari al 20% delle spese sostenute nel primo trimestre del 2022. Si può cedere o cumulare il bonus.

Bonus energia elettrica e gas, come si può cedere il credito di imposta?

Per i crediti di imposta derivanti dal bonus energia elettrica e gas naturale, alle condizioni previste dalle norme dei decreti legge, c’è la possibilità di cessione. Questa operazione è stata uniformata per tutti i crediti di imposta, anche non derivanti dai bonus energia. La disciplina risulta, dunque, uniformata a quella dei crediti di imposta per i bonus edilizi e Covid. Ne consegue che le operazioni di cessioni dei crediti di imposta possono essere in numero massimo di tre. La cessione deve avvenire per l’intero importo. Il decreto legge 21 del 2022 precisa, inoltre, che la prima cessione è libera e può essere effettuata a qualsiasi tipo di soggetto, incluse le banche e gli altri intermediari finanziari.

Seconda e terza cessione del credito di imposta sui bonus energia elettrica e gas naturale: ecco i vincoli

Le novità insistono, invece, sulla seconda e sulla terza cessione del credito di imposta legato al bonus per l’energia elettrica e per il gas naturale. Infatti, le ulteriori ed eventuali cessioni devono essere effettuate a favore solo di banche e di intermediari finanziari riconosciuti dall’albo dell’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono comprese anche le società appartenenti a gruppi bancari iscritti all’albo secondo quanto prevede l’articolo 64 del Testo unico bancario. Risultano esclusi tutti gli altri soggetti, pertanto, nella seconda e nella terza cessione del credito di imposta. Le operazioni, in ogni modo, non possono andare oltre il 31 dicembre 2022.

Visto di conformità occorrente per la cessione del credito di imposta su energia elettrica e gas: come e a chi si richiede?

Propedeutico alla cessione del credito di imposta sul bonus energia elettrica e gas naturale è il visto di conformità delle spese. Più nel dettaglio, l’adempimento risulta essere soddisfatto nel momento in cui si forniscono i dati inerenti la documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti che sono alla base del credito di imposta stesso. Per ottenere il visto di conformità delle spese è necessario rivolgersi:

  • ai dottori commercialisti o ai ragionieri;
  • periti commerciali e consulenti del lavoro;
  • ai responsabili dei Centri di assistenza fiscale (Caf).