Bonus locazioni imprese turistiche: codice tributo per modello F24

Novità per gli imprenditori che vogliono avvalersi del credito di imposta maturato grazie al bonus locazioni imprese turistiche. Ora è arrivato il codice tributo per avvalersi della compensazione in caso di cessazione del credito.

Il bonus locazioni imprese turistiche

Con il decreto legge 34 del 2022, articolo 28, era stato previsto il bonus affitto imprese turistiche. Con una tempistica piuttosto lunga sono stati definiti i criteri per l’assegnazione del credito. Lo stesso spetta a fronte del versamento dei canoni di locazione nel periodo intercorrente tra il mese di gennaio e marzo 2022.

I termini per la presentazione della domanda sono due:

  • dal giorno 11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023 per la generalità delle imprese del settore turistico;
  • dal giorno 15 settembre al 28 febbraio 2023 per le imprese che hanno attivato una partita iva per proseguire attività del settore turistico già esistenti o hanno posto in essere un’operazione che ha comportato una trasformazione aziendale nel periodo tra gennaio 2019 e la data dell’autodichiarazione. In questo caso gli eredi sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio.

Codice tributo per la compensazione del bonus locazioni imprese turistiche

Ora finalmente viene definito il codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito riconosciuto. A dettare le regole è la Risoluzione 51 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Deve essere ricordato che il credito di imposta può essere usufruito direttamente dal soggetto beneficiario, ma può anche essere ceduto, se costui accetta, al proprietario dell’immobile in luogo del pagamento dei canoni di locazione.

Il codice tributo è:

  • 6978 se è il beneficiario ad avvalersi della compensazione ( come prescritto nella risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022);
  • “7741” denominato “CESSIONE CREDITO – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione – articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.

Ricordiamo che, per poter cedere il credito, il soggetto cedente deve compilare la sezione III del Quadro A del modello di autodichiarazione. Si ricorda che non è ammessa la cessione parziale del credito, ma deve essere ceduto per intero.

Il cessionario deve comunicare l’accettazione del credito utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Solo in seguito può utilizzare il codice 7741 attraverso l’uso del modello F24, sezione Erario, colonna “importi a credito compensati” o se l’agevolazione deve essere riversata, nella colonna “importi a debito versati”.

Leggi anche: Bonus locazioni imprese turistiche: domanda dall’11 luglio. Modello

Scarica la Risoluzione_n._51_del_23_settembre_2022

Bonus locazioni imprese turistiche domande dall’11 luglio. Modello

È stato diffuso dall’Agenzia delle Entrate il giorno 30 giugno 2022 il modello per la richiesta del bonus locazioni imprese turistiche, le domande possono essere presentate dal giorno 11 luglio.

Bonus locazioni imprese turistiche: cos’è?

Per poter presentare al domanda per ottenere il bonus locazioni imprese turistiche, in fondo all’articolo è possibile scaricare il modulo per la presentazione della domanda e le relative istruzioni.

Il credito di imposta in favore delle imprese turistiche per i canoni di locazione sostenuti è previsto dal decreto legge 34 del 2020 articolo 28. Con il decreto legge 4 del 2022 sono stati definiti i criteri per l’assegnazione del credito, si procede quindi ora alla pubblicazione del modello e delle istruzioni per poter presentare le domande volte ad avvalersi di questa misura. Il bonus locazioni imprese turistiche è rivolto alle attività che operano nell’ambito del turismo e quelle caratterizzate dal codice Ateco 93.11.20 – Gestione di piscine.

Si può ottenere a fronte del versamento di canoni di locazione per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a condizione che vi sia stata una diminuzione di fatturati e corrispettivi nel primo trimestre del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo di imposta del 2019, cioè pre-pandemia.

In assenza del requisito temporale, per le imprese che sono nate successivamente al primo trimestre del 2019, il contributo sotto forma di credito di imposta viene ugualmente riconosciuto. Sebbene non si possa effettuare un riscontro su eventuali perdite.

Il credito di imposta in favore delle imprese che operano nel settore turistico si applica nei limiti <<Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19>> Temporary Framework.

Termini temporali per la presentazione della domanda per il bonus locazioni imprese turistiche

I termini per poter presentare la domanda sono 2:

  • dal giorno 11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023 per la generalità delle imprese del settore turistico;
  • dal giorno 15 settembre al 28 febbraio 2023 per le imprese che hanno attivato una partita iva per proseguire attività del settore turistico già esistenti o hanno posto in essere un’operazione che ha comportato una trasformazione aziendale nel periodo tra gennaio 2019 e la data dell’autodichiarazione. In questo caso gli eredi sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA
    cessata” nel frontespizio.

Indicazioni generali per la compilazione del modulo per la richiesta bonus locazione imprese turistiche

Il modello per la richiesta del bonus locazioni imprese turistiche deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, personalmente o tramite intermediario e deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evince che non sono stati superati i limiti previsti per gli aiuti di Stato come determinati dal temporary framework.

Nel Quadro A del modulo devono essere indicati i dati di registrazione dei contratti di locazione per i quali si chiede lo sgravio fiscale.

I codici da utilizzare variano in base alla tipologia di contratto sottoscritto:

  • 1- Locazione/Affitto;
  • 2 – Leasing;
  • 3 – Concessione;
  • 4 – Contratto di servizi a prestazioni complesse;
  • 5 – Affitto d’azienda;
  • 6 – Atto o contratto da registrare in caso d’uso.

Nei campi 8, 9 e 10 devono essere indicati per ciascun mese gli importi del credito di imposta.

Occorre ricordare che il credito di imposta maturato può anche essere ceduto ad altro soggetto, in questo caso deve essere indicato il cessionario nella Sezione III “Comunicazione della cessione del credito d’imposta“. Non è ammessa però la cessione parziale del credito.

La dichiarazione antimafia

Il Quadro C del modulo deve essere compilato nel solo caso in cui il credito di imposta maturato abbia un tenore superiore a 150.000 euro, si tratta infatti della dichiarazione di essere sottoposti a verifica antimafia.

Nella stessa deve essere dichiarato :

• di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di opera-
tori economici ivi previste);
• ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 e all’art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Scarica seguendo i link le istruzioni e il modello per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del credito di imposta per locazioni delle imprese turistiche

bonus locazioni imprese turistiche-modello

bonus locazioni imprese turistiche-istruzioni