Braccianti agricoli, in scadenza il 25 febbraio trascinamento giornate

Ultime ore disponibili per presentare la domanda per il “trascinamento di giornate” dei braccianti agricoli. Le aziende devono provvedere entro il 25 febbraio 2022 per non far decadere i lavoratori dai benefici.

Chi deve inoltrare la domanda per il trascinamento di giornate?

Devono aderire a questo obbligo le aziende agricole che nel 2021 hanno impiegato lavoratori agricoli a tempo determinato, piccoli coloni e compartecipanti familiari. Inoltre i braccianti devono essere stati occupati in zone dichiarate “calamitate”. L’istanza è diretta al riconoscimento dei contributi previdenziali e assistenziali in aggiunta alle giornate di lavoro al fine di consentire ai lavoratori occupati in aree calamitate di raggiungere le stesse giornate lavorate nell’anno precedente.

In poche parole, se una zona è calamitata, ad esempio a causa della grandine, è molto probabile che i braccianti agricoli non siano riusciti a raggiungere un numero di giornate lavorative pari a quello dell’anno precedente e questo comporta per loro una perdita, non solo economica ma anche al fine di maturare diritti alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Viene quindi data la possibilità a costoro di “trascinare” un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero  di giornate effettivamente svolte nell’anno precedente.

Quali braccianti agricoli possono usufruire del beneficio?

Possono accedere a questo beneficio i lavoratori che nell’anno 2021 abbiano prestato almeno 5 giornate di lavoro presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata dalla Regione competente, cioè
“a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2;
c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata dall’azienda e non dal lavoratore. La presentazione dell’istanza deve essere effettuata sul sito dell’INPS accedendo con le credenziali CIE, SPID, CNS, oppure tramite intermediari autorizzati.

Le aziende quindi accedono al servizio “Dichiarazione di calamità aziende agricole” e inoltrano l’istanza per i singoli lavoratori. Nel caso in cui si tratti di coloni e compartecipanti familiari deve essere inviato il modulo SC95.

Ricordiamo infine che la domanda per la disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo 2022. Per informazioni, leggi l’articolo: Disoccupazione agricola 2022: termini per la domanda e procedura

Finanziamenti a coloro che hanno subito danni a seguito di calamità

Coloro che vivono, lavorano ed esercitano un’attività d’impresa in territori colpiti da eventi calamitosi possono godere di finanziamenti agevolati, come confermato dalla legge di stabilità 2016.
Tali finanziamenti, ovviamente, sono fondamentali per rimediare, dove possibile, sia ai danni che interessano il patrimonio privato sia a quelli relativi alle attività economico-produttive.

A proposito, dunque, le banche che operano in questi luoghi possono concedere ai soggetti danneggiati finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia statale.
In capo al beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito d’imposta, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento.

La legge, inoltre, prevede che le modalità di fruizione del credito d’imposta siano stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento 6 febbraio 2017, quindi, attua quanto previsto dalla citata disposizione normativa.

L’importo del credito d’imposta è ottenuto, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, sommando:

  • sorte capitale
  • interessi dovuti
  • spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento agevolato.

Il credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere la rate di rimborso.

A sua volta, il soggetto che ha erogato il finanziamento recupera l’importo della sorte capitale e degli interessi mediante compensazione, tramite modello F24.
Il finanziatore può esercitare la compensazione a partire dal giorno successivo alla scadenza di ogni singola rata di restituzione del finanziamento.
In alternativa, il recupero può avvenire mediante cessione del credito. In questo caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del cessionario relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta la cessione.

Infine, il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

  • elenchi dei soggetti beneficiari
  • ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario
  • numero e importo delle singole rate
  • dati di eventuali risoluzioni.

Vera MORETTI