In dirittura d’arrivo la riforma del catasto

La Commissione Finanze del Senato ha detto sì, dando così il via alla riforma dell’anagrafe immobiliare italiana.

Tra le novità contenute nel disegno di Legge per la riforma del catasto, la più rilevante è quella che riguarda l’unità di misura, non più quantificata in vani ma in metri quadri. Ma anche l’importanza dei valori di mercato avrà il suo peso nella determinazione del valore catastale di un immobile.

Questo nuovo criterio di valutazione inciderà anche sulla contabilizzazione delle tasse e delle imposte che gravano tuttora sugli immobili, a cominciare dall’Imu e dalla nuova Service Tax.

L’allineamento ai valori di mercato dovrebbe portare ad una diminuzione delle imposte per i proprietari di case, anche se il valore catastale attualmente in vigore è nettamente inferiore a quello reale di mercato, quest’ultimo in media superiore di 4 volte, in base a una rilevazione del 2011.

Considerando poi la necessità di garantire all’erario un gettito invariato, è legittimo temere un aumento del valore tassabile delle case. La speranza è che le aliquote vengano aggiustate di conseguenza, con l’obiettivo di lasciare tendenzialmente invariato il carico complessivo.

Il documento vuole che le nuove categorie catastali tengano conto della “relazione con il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie“ e delle differenze “di ambito territoriale anche all’interno di uno stesso comune“.
Se questo provvedimento sarà attuato, finirà il paradosso che finora ha visto case di pregio dei centri storici subire tassazioni inferiori rispetto ad appartamenti nuovi in periferia.

Tre le altre disposizioni, è previsto il coinvolgimento dei Comuni, il riferimento a valori medi di mercato definiti nei diversi ambiti territoriali e rilevanti nel triennio precedente.
Inoltre, ci sarà la possibilità per il contribuente di chiedere rettifiche rispetto ai valori definiti con le nuove procedure: la “condivisione telematica dei dati e documenti tra l’Agenzia delle entrate e gli Uffici urbanistici dei comuni in modo da creare una corretta ed unica corrispondenza tra documenti progettuali depositati, elaborati catastali e stati di fatto degli immobili”.

E’ inoltre previsto un emendamento che prevede “abbattimenti del carico fiscale” per le abitazioni e gli edifici colpiti da un terremoto o da altre calamità.

Vera MORETTI

Imu e Catasto: in alcuni Comuni sono mazzate

La prima rata dell’Imu, prevista per giugno, è stata rimandata e, in attesa di sapere quale sorte toccherà a questa tassa tanto odiata, i Comuni che hanno bisogno di “fare cassa” hanno deciso di “gonfiare” al massimo le aliquote comunali su seconde case ed immobili d’impresa.

A peggiorare le cose, anche la Riforma del Catasto che, portando i valori degli immobili più vicini a quelli di mercato (+60%), avrà ulteriori riflessi sull’imponibile Imu, sempre che venga approvato lo schema alle Camere.

Ovviamente, trattandosi di una tassa comunale, varia a seconda del luogo di residenza. Vediamo dove l’Imu pesa di più:

  • Genova: prima casa al 5,8%, niente più agevolazioni per seconde case affittate a canone concordato (0,95%), per le altre seconde case aliquota massima all’1,06%.
  • Prato: il comune è intenzionato ad alzare allo 0,94% l’aliquota su seconde case e capannoni industriali, che nel 2012 era rimasta allo 0,76% (fra le più basse d’Italia).
  • Ravenna: aliquota sulle seconde case salita all’1,6%.
  • Guastalla (Reggio Emilia): seconde case allo 0,9%. Si tratta di un comune colpito dal terremoto.
  • Montegaldella (Vicenza): tassa sulle seconde case allo 0,97%, dal precedente 0,9%.
  • Traversetolo (Parma): aliquota seconda case alzata all’1,06% dal precedente 0,96%.
  • Colosimi (Cosenza), aliquota massima sulel seconde case, 1,06% (dallo 0,96%).
  • Calco (Lecco): aliquota seconde case allo 0,96%, dallo 0,86%.
  • Cascina (Pisa): aliquota su seconde case e immobili sfitti all’1,06%, dallo 0,96% dell’anno scorso.
  • Modica (Ragusa): aliquota su seconde case all’1%.
  • Cerveteri (Roma): seconde case all’1,06%, dal precedente 0,9%.
  • Cesenatico: aliquota all’1,06%, dal precedente 1%.
  • Senigallia (Ancona): rincaro sulle prime case, allo 0,6%, immutate le aliquote per le aziende.

Ciò che viene chiesto al Governo è l’abolizione dell’Imu sulla prima casa o una sua rimodulazione, con intervento su franchigie o deduzioni, abolendo l’imposta sull’abitazione principale per circa l’80% dei proprietari.
In alternativa, si pensa ad un blocco dell’Imu per il 2013, in attesa che dal 2014 entri in vigore la riforma.

Si ricorda infine che i destini della riforma IMU si legano a quelli del rinvio dell’aumento Iva al 22%, già slittato a ottobre e che ora si vorrebbe portare a dicembre.

Vera MORETTI

Online le specifiche per lo scambio dati sulla Tares

Dopo che le modifiche relative alla Tares sono state rimandate a dicembre, ovvero alla terza rata della tassa sui rifiuti, i Comuni si apprestano a comunicare al Fisco i dati relativi alle superfici degli immobili iscritti al Catasto, per completare le verifiche necessarie al calcolo dell’imposta.

Sono infatti online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le specifiche tecniche per lo scambio dati utili all’accertamento Tares nei Comuni, come previsto dal provvedimento del direttore del 29 marzo scorso: i dati catastali da segnalare al Fisco riguardano le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in Catasto e corredate di planimetria.

Le specifiche contengono anche i formati utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per fornire ai Comuni le superfici calcolate, comprensive o meno delle aree scoperte, e quelli utilizzati dai Comuni per segnalare all’Agenzia gli immobili con scostamenti significativi tra le superfici calcolate e i dati in loro possesso.

Il tracciato è stato predisposto sulla base di quello già in uso per l’applicazione della Tarsu, che continuerà ad essere fornito.

In entrambi i casi sono presenti, per ciascuna unità immobiliare, anche l’identificativo catastale, gli intestatari catastali e l’indirizzo presente nella banca dati.

Vera MORETTI

Come calcolare l’Imu sugli immobili di imprese non accatastati

di Vera MORETTI

L’Imu, la tassa che sta causando un gran putiferio nelle case di molti italiani, sta per arrivare, con la prima delle tre scadenze rateali previste.
A tale proposito, sono stati aggiornati con il decreto del 5 aprile 2012 del ministero dell’Economia e delle Finanze, i coefficienti per calcolare il valore degli immobili classificabili nel gruppo “D” non censiti al catasto, di proprietà delle imprese.

Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile, si rifà all’articolo 5, comma 3, del Dlgs 504/1992, secondo cui la base imponibile dei fabbricati, non iscritti in catasto e perciò senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali definiti con apposito decreto.

Ecco di seguito la tabella dei moltiplicatori valida per il 2012:
per l’anno 2012 = 1,03; per l’anno 2011 = 1,07;
per l’anno 2010 = 1,09; per l’anno 2009 = 1,10;
per l’anno 2008 = 1,14; per l’anno 2007 = 1,18;
per l’anno 2006 = 1,21; per l’anno 2005 = 1,25;
per l’anno 2004 = 1,32; per l’anno 2003 = 1,36;
per l’anno 2002 = 1,41; per l’anno 2001 = 1,45;
per l’anno 2000 = 1,49; per l’anno 1999 = 1,52;
per l’anno 1998 = 1,54; per l’anno 1997 = 1,58;
per l’anno 1996 = 1,63; per l’anno 1995 = 1,68;
per l’anno 1994 = 1,73; per l’anno 1993 = 1,76;
per l’anno 1992 = 1,78; per l’anno 1991 = 1,81;
per l’anno 1990 = 1,90; per l’anno 1989 = 1,99;
per l’anno 1988 = 2,07; per l’anno 1987 = 2,25;
per l’anno 1986 = 2,42; per l’anno 1985 = 2,59;
per l’anno 1984 = 2,77; per l’anno 1983 = 2,94;
per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

La determinazione del valore calcolato sulla base delle scritture contabili non si applica ai fabbricati per i quali è stata richiesta, attraverso Docfa, la procedura automatica di classamento, che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita. Il valore indicato può essere utilizzato ai fini dell’imposta sugli immobili fino a quando non verrà attribuita la rendita definitiva.

La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall’ufficio entro un anno dalla presentazione.