CIGS e ammortizzatori sociali: sanzioni per chi non fa formazione

Con le nuove norme sugli ammortizzatori sociali è stato previsto che nel caso in cui i lavoratori usufruiscano dei periodi di sospensione dal lavoro senza però recedere dal contratto di lavoro, debbano seguire corsi di formazione che consentano una migliore collocazione nel mondo del lavoro. Per coloro che si sottraggono a tale obbligo sono invece previste sanzioni. Le stesse sono ora operative. Ecco quando si applicano e quali sono.

Entra in vigore la riforma degli ammortizzatori sociali e Cigs: sanzioni per chi non fa formazione

Il decreto legislativo 148 del 2015 contiene la riforma degli ammortizzatori sociali, lo stesso nel tempo è stato sottoposto a modifiche e tra queste appare significativa quella introdotta con il decreto legge 4 del 2022. Con questa modifica si va ad intervenire sull’articolo 25 ter del decreto legislativo. Lo stesso ora prevede al comma 1 che i lavoratori “ allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali”.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone “La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso”. Lo stesso comma stabilisce però che le modalità di accertamento delle violazioni devono essere stabilite con decreto del Ministero del Lavoro.

Dal 29 ottobre 2022 prendono il via le sanzioni per la mancata partecipazione alla formazione

È entrato in vigore il 29 ottobre 2022 il nuovo decreto ministeriale 2 agosto 2022 con l’indicazione dei criteri e delle modalità di accertamento sanzionatorio per la mancata attuazione dell’obbligo formativo del lavoratore che usufruisce dell’integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Lo stesso prevede:

  • decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario nel caso di assenza senza giustificato motivo in misura compresa tra il 25% e il 50% delle ore previste per la formazione;

  • decurtazione della metà della mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) in caso di assenza in misura compresa tra il 50% e l’80% del monte ore stabilito;

  • decadenza dal trattamento di integrazione salariale nel caso di assenza senza giustificato motivo dai percorsi di formazione in misura superiore all’80%.

Assenza giustificata dalle attività formative per percettori Cigs

Nel decreto si specifica che possono costituire giustificato motivo di assenza:

  • documentato stato di malattia o infortunio;

  • servizio militare o civile;

  • stato di gravidanza coincidente con il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro;

  • citazione in tribunale;

  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

  • limitazione legale alla libertà di movimento (ad esempio arresti domicialiari);

  • ogni altro comprovato impedimento oggettivo o forza maggiore.

In seguito alla registrazione delle assenze, deve esserne data comunicazione ai servizi ispettivi territorialmente competenti che dovranno quindi effettuare gli accertamenti e in seguito darne comunicazione all’Inps in modo che siano applicate le sanzioni previste.

Leggi anche: Cassa integrazione 2022: maggiori importi ed estensione dei beneficiari

Le 10 novità del 2022 su lavoro, reddito di cittadinanza, pensioni e contributi

Lavoro, reddito di cittadinanza, contributi e riduzioni dei versamenti, pensioni, apprendistato, ammortizzatori sociali, riduzione dell’orario di lavoro, crisi aziendali e Cigs: ecco quali sono le novità che arriveranno con la legge di Bilancio e che saranno in vigore per tutto il 2020.

Reddito di cittadinanza: stretta sui rifiuti di lavoro e più controlli per i furbetti

La legge di Bilancio 2022 ha stanziato un miliardo di euro aggiuntivo per la misura del reddito di cittadinanza del prossimo anno. La dote complessiva andrà oltre gli 8,8 miliardi di euro. Ne beneficeranno 1,37 milioni di famiglie. Tra le novità della Manovra la stretta sui rifiuti delle offerte di lavoro: al primo rifiuto del fruitore scatterà una sottrazione di 5 euro al mese, al secondo il beneficio verrà revocato. La prima offerta può rientrare nel raggio di 80 km (oggi 100 km) dalla residenza del percettore del reddito di cittadinanza. La seconda offerta di lavoro può capitare ovunque, in tutta Italia. Ulteriore novità interessa la partecipazioni alle attività in presenza e ai colloqui. La partecipazione è su base mensile e se il beneficiario si assenta ingiustificatamente perde il sussidio. Più controlli sono previsti per i furbetti del reddito.

Per l’apprendistato arriva lo sgravio totale contributivo per le piccole e medie imprese

Tra le novità del lavoro, c’è quella dell’apprendistato formativo e dello sgravio totale dei contributi se svolto nelle piccole e medie imprese. Lo sgravio totale dei contributi alle Pmi fino a nove dipendenti verra riconosciuto per i contratti di apprendistato di primo livello relativi:

  • alla qualifica e al diploma professionale;
  • al diploma di istruzione secondaria superiore;
  • al certificato di specializzazione tecnica superiore.

Gli anni di sgravio totale dei contributi per le piccole e medie imprese saranno pari a tre. Negli anni successivi l’aliquota applicata è pari al 10%.

Cigs, per le crisi aziendali fino a 12 mesi in più

Per le crisi aziendali ci saranno 12 mesi in più di Cigs. In particolare, per i lavoratori che già si trovano in Cigs per processi di riorganizzazione o di crisi aziendali, scatterà il sostegno. Ne beneficeranno le imprese con oltre 15 dipendenti. Nei rapporti con i sindacati, le aziende dovranno definire i programmi volti alla rioccupazione oppure all’autoimpiego dei lavoratori in Cigs.

Con i contratti di espansione in pensione con 5 anni di anticipo

Confermato sia per il 2022 che per il 2023 il contratto di espansione che consente ai lavoratori di andare in pensione con cinque anni di anticipo. Dal 1° gennaio 2022 per l’accesso alla misura di scivolo pensionistico è necessario che l’impresa datrice di lavoro abbia almeno 50 addetti al suo interno, rispetto ai 100 previsti ad oggi. I lavoratori potranno ridurre i requisiti richiesti sia con obiettivo della pensione di vecchiaia (uscita a 62 anni anziché a 67 anni) o della pensione anticipata (uscita con almeno 37 anni e 10 mesi di contributi). Si potrà richiedere anche la riduzione dell’orario di lavoro fino a un massimo di 18 mesi utilizzando la Cigs.

Pensioni a 62 anni per le aziende in crisi: in attesa del decreto sulle modalità

In alternativa, le aziende in crisi potranno accedere al fondo messo a disposizione dal ministero per lo Sviluppo Economico (Mise) per l’uscita anticipata dei lavoratori a partire dai 62 anni di età. Il fondo avrà una dote di 150 milioni di euro per il prossimo anno, di 200 per il 2023 e di altrettanti per il 2024. Al momento è necessario attendere il decreto interministeriale dello Sviluppo Economico, dell’Economia e del Lavoro per conoscere le modalità di fruizione del fondo. Il provvedimento arriverà entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022.

Contratti di solidarietà, la riduzione dell’orario di lavoro sale all’80%

Sale fino all’80% la riduzione dell’orario di lavoro dei contratti di solidarietà. Si tratta di situazioni aziendali nelle quali si utilizzano i contratti di solidarietà per evitare gli esuberi del personale. Il minore impiego dei dipendenti attuale è del 60%, applicato all’orario giornaliero settimanale oppure mensile. Anche nel 2022 l’incremento all’80% di riduzione oraria dovrà essere confermato, come avviene attualmente, attraverso la contrattazione collettiva aziendale.

Ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori subordinati

Tra le novità previste per il 2022 c’è l’estensione degli ammortizzatori sociali alla globalità dei lavoratori subordinati. Saranno inclusi anche i lavoratori con un’anzianità ridotta di lavoro di trenta giorni, ma anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Il contributo salirà di importo a più o meno 1.200 euro mensili. Per la previdenza è prevista la contribuzione dello 0,90% della retribuzione (un terzo a carico del subordinato).

Aziende che delocalizzano, 90 giorni per la procedura di messa in sicurezza dei lavoratori

Per aziende che abbiano almeno 250 addetti arriva la procedura di 90 giorni per la delocalizzazione. Si tratta di chiusure anche di stabilimenti, di filiali, di uffici, di sedi, di reparti autonomi ubicate nel territorio italiano. Se il licenziamento coinvolge almeno 50 addetti, sarà necessario che l’azienda entro 60 giorni disponi un piano per gestire la crisi. Il piano deve essere inviato al ministero del Lavoro, alle regioni, all’Anpal e ai sindacati. Nei successivi 30 giorni enti e ministeri possono accettare il piano proposto dall’azienda. In caso di mancata presentazione del piano, all’azienda saranno comminate multe salate.

Riduzione dei contributi alle lavoratrici madri ed esonero giovani

In arrivo nel 2022 anche l’esonero dei contributi alle lavoratrici madri. La misura permetterà alle aziende dell’esonero del 50% dei versamenti contributivi previdenziali seguendo due regole:

  • la prima è la riduzione dei contributi della metà a decorrere dalla data del rientro della lavoratrice che ha utilizzato il congedo obbligatorio di maternità;
  • la seconda è la durata, fissata in un anno, delle decontribuzione, sempre a partire dal rientro della lavoratrice madre.

La legge di Bilancio conferma, anche per il 2022, l’esonero contributivo per le imprese che stabilizzano i giorni under 36. L’esonero avviene anche per la stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei lavoratori impiegati in aziende dove risulta attivo un tavolo negoziale di gestione della crisi aziendale. In quest’ultimo caso non vi è un limite di età.

Contributi ridotti anche per i redditi fino a 35 mila euro

La riduzione dei contributi interesserà anche i contributi delle imprese private per tutto il 2022. Lo sconto è dello 0,8% sulle 13 mensilità. Il massimo della retribuzione rientrante nello sconto è fissata a 2.692 euro mensili, corrispondenti a 35 mila euro all’anno lordi. La misura non verrà, tuttavia, applicata ai lavoratori domestici (colf, badanti, babysitter).

Cassa integrazione 2022: maggiori importi ed estensione dei beneficiari

Il disegno di legge di bilancio porta novità anche nel campo degli ammortizzatori sociali e in particolare modifica la disciplina della cassa integrazione 2022. Ecco le principali novità che riguarderanno i lavoratori e i datori di lavoro.

Cassa integrazione 2022: si amplia la platea dei beneficiari

La normativa di riferimento per la disciplina della cassa integrazione è il decreto legislativo 148 del 2015, questo viene però modificato dal titolo V del disegno di legge di bilancio denominato “riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali” . La riforma avrà un costo di 3 miliardi di euro.

La prima cosa da sottolineare è che l’atto in oggetto, in particolare l’articolo 43, va in primo luogo ad ampliare la platea dei soggetti aventi diritto alla cassa integrazione, infatti per la prima volta vengono inseriti i lavoratori a domicilio che avranno una riduzione dell’orario di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa dal primo gennaio 2022.

La cassa integrazione 2022 sarà inoltre estesa agli apprendisti. Attualmente la cassa integrazione spetta soltanto a coloro che hanno un contratto di apprendistato professionalizzante, invece con l’approvazione definitiva del disegno di legge bilancio per il 2022 avranno diritto a percepirla anche a coloro che svolgono:

  1. apprendistato di alta formazione e ricerca;
  2. apprendistato volto ad ottenere la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o il certificato di specializzazione tecnica.

L’articolo 43 citato precisa però che la sospensione o riduzione di orario dell’apprendistato non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo.

Importi della nuova cassa integrazione 2022: aumentano i massimali

Le novità introdotte dal disegno di legge di bilancio non riguardano solo la platea dei beneficiari, ma anche gli importi della cassa integrazione.

L’attuale disciplina prevede due massimali:

1) 939,89 mensili nel caso in cui la retribuzione mensili non superi 2.159,48 euro ;

2) 1.129,66 mensili se la retribuzione supera il tetto precedente.

Con l’articolo 45 della riforma viene eliminata la prima fascia di massimale e resta in vigore esclusivamente la seconda. Si precisa inoltre che tale importo è soggetto alle modifiche necessarie per adeguamento all’indice ISTAT e quindi all’inflazione.

Un ulteriore contributo è a carico delle aziende e lo stesso è del:

  • 9% della retribuzione oraria che sarebbe spettata al lavoratore, commisurata naturalmente alle ore non lavorate, fino al limite di 52 settimane nell’arco del quinquennio;
  • 12% della retribuzione per periodi di cassa integrazione ulteriori a 52 settimane nell’arco del quinquennio e fino a 104 settimane;
  • 15% per settimane ulteriori rispetto a 104.

Il quinquennio è mobile, cioè si fa riferimento sempre agli ultimi 5 anni rispetto al momento in cui si usufruisce nuovamente della cassa integrazione.

Sulle addizionali a carico delle aziende ci sono però delle novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025, infatti per le aziende che per 24 mesi non usufruiranno di Cassa Integrazione Guadagni, l’addizionale sarà del 6%. Vengono quindi premiate le aziende più virtuose.

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria 2022

Novità anche per la CIGS, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, destinata ad aziende in crisi e a rischio licenziamento. L’articolo 51 infatti riconosce l’estensione di questa misura ad imprese che non abbiano usufruito dei fondi di solidarietà e che abbiano occupato nel semestre precedente in media 15 dipendenti.

Ricordiamo che il disegno di legge dovrà essere approvato dal Parlamento e quindi potrebbero esservi leggere modifiche alle impostazioni ora viste.

Cassa integrazione: a febbraio +16,8%

Nel mese di febbraio 2012 sono state autorizzate 82 milioni di ore di cassa integrazione guadagni. Rispetto a febbraio 2011, quando furono autorizzate 70,1 milioni di ore, si registra un aumento del 16,8%. Complessivamente nei primi due mesi dell’anno si e’ giunti a quota 136,9 milioni, contro 130,2 milioni del 2011 (+5,1%).E’ l’Inps ad aggiornare i dati sugli ammortizzatori sociali.

I dati sulla cassa integrazione, dice l’Inps, registrano a febbraio una “inversione di tendenza”. Non solo a livello tendenziale,+16,8% rispetto a febbraio 2011, ma anche a livello congiunturale, rispetto allo scorso gennaio e complessivamente rispetto alla scorso quadrimestre: la cassa integrazione e’ infatti aumentata rispetto al mese precedente del 49,1%, 82 milioni di ore a  febbraio contro 55 milioni a gennaio.

E passando al dettaglio per tipologia di prestazione, la Cigo risulta aumentata del 23,9% rispetto a gennaio, essendo passati da 20,3 a 25,1 milioni di ore. Rispetto al febbraio del 2011, quando le ore autorizzate erano state 19,1 milioni, l’aumento e’ del 31,4%. L’incremento e’ attribuibile in larga misura alle autorizzazioni riguardanti il settore industria, aumentate del 56% rispetto ad un anno fa, mentre la cigo relativa al settore edile registra invece una diminuzione, rispetto al febbraio 2011, del -21,5%.

Gli interventi straordinari (Cigs) di febbraio ammontano a 25,8 milioni di ore, con un aumento del 20,4% rispetto a gennaio (21,4 milioni), mentre rispetto al febbraio 2011 (28,9 milioni) si registra una diminuzione del -10,9%. In questo caso, la variazione negativa e’ da attribuire al settore industriale, che registra un calo del -19,6% rispetto alle ore autorizzate a febbraio 2011.

Fonte: adnkronos.com

L’INPS proroga la CIGS e la mobilità per alcuni professionisti

L’INPS ha reso noto le istruzioni operative riguardanti la proroga della CIGS (cassa cassa integrazione guadagni straordinaria) e la mobilità dei professionisti che esercitano nei campi del commercio, delle imprese di turismo – di viaggio e della vigilanza.

Con Messaggio n. 9060/2010, infatti, l’INPS ha deliberato per il 2010 facendo seguito al decreto del Ministero del Lavoro n. 50948/2010 e destinato per l’appunto:

– alle imprese esercenti di attività commerciali aventi dai 50 ai 200 dipendenti;

– alle agenzie di viaggio e turistiche inclusi operatori turistici con un numero superiore di 50 dipendenti;

– imprese di vigilanza con oltre 15 dipendenti.

Per informazioni sulla CIGS, è a disposizione il sito dell’INPS.

Paola Perfetti