Che cos’è la definizione agevolata delle controversie tributarie e quali sono i vantaggi

Tra le agevolazioni proposte dal Fisco ai contribuenti ci sono pure quelle relative alle controversie tributarie. E questo, in particolare, attraverso una definizione agevolata delle liti che, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate, può avvenire non solo nel primo, ma anche nel secondo grado di giudizio. Vediamo allora, nel dettaglio, che cos’è la definizione agevolata delle controversie tributarie, ed anche quali sono i vantaggi per il contribuente.

Controversie tributarie con la definizione agevolata, ecco come funziona

Per le controversie tributarie la regola generale è quella che prevede, da parte del contribuente, il pagamento dell’intero valore della lite. Pur tuttavia, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate c’è la possibilità di dirimere e quindi di definire in maniera agevolata la lite versando il del 40% del valore della controversia.

E questo in caso di soccombenza da parte del Fisco in primo grado. Mentre, in caso di soccombenza da parte dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado di giudizio, la definizione agevolata della controversia tributaria si riduce al pagamento di solo il 15% del valore della controversia.

La definizione agevolata delle controversie tributarie, da parte del contribuente, è inoltre una strada percorribile anche in primo grado quando il ricorso è pendente. In tal caso la definizione agevolata prevede il pagamento del 90% del valore della controversia. Mentre in Cassazione il valore della lite da pagare si riduce a solo il 5% a patto che l’Agenzia delle Entrate risulti però soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Definizione agevolata delle controversie tributarie, possibile anche a rate

Utilizzando un apposito modello, che si scarica dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, l’adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevede pure il pagamento rateale. Quando l’importo dovuto supera la soglia dei 1.000 euro.

E comunque fino ad un massimo di 20 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, inoltre, occorre aggiungere gli interessi legali. Nel caso in cui la definizione agevolata della controversia non preveda delle somme da pagare, allora il suo perfezionamento avverrà semplicemente presentando la domanda.

Nel calcolo dell’importo dovuto, aderendo alla definizione agevolata della controversia tributaria, si sottrae in ogni caso ogni eventuale somma che è stata già versata a qualsiasi titolo in fase di pendenza di giudizio. Ed il tutto fermo restando che, precisa altresì l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet, l’adesione alla definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate. Anche se magari queste sono eccedenti rispetto a quanto è dovuto per la definizione stessa.

CNF contro le modifiche alla Delega Fiscale

Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso una serie di perplessità riguardanti le proposte di modifica appena annunciate in commissione finanze del Senato in merito alla Delega fiscale.

Tali proposte riguardano l’ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie ed estendono potenzialmente la platea dei difensori, già pletorica allo stato attuale.
L’ampliamento della categoria dei difensori, secondo il CNF, contrasta con la prospettiva di un processo, quello tributario, i cui attori-giudici e difensori- devono essere caratterizzati da alti profili di qualificazione e specializzazione professionale, al pari delle altre giurisdizioni, propriamente a tutela dei cittadini contribuenti.

La auspicata professionalizzazione del giudice tributario, collocato a tempo pieno in questa giurisdizione, che la stessa Delega fiscale persegue con norme specifiche, verrebbe contraddetta dalla presenza di soggetti non idoneamente dotati delle necessarie conoscenze degli istituti processuali, con il rischio concreto di non garantire la piena tutela dei diritti che i contribuenti richiedono.

A dire il vero, il decreto delegato n.546/92 (Disposizioni sul processo tributario) aveva già ridimensionato il novero dei difensori abilitati, sfrondandolo della presenza dei soggetti privi di una specifica qualificazione e non idonei a garantire la difesa nell’ambito di un processo accentuatamente giurisdizionalizzato.

Proposte di modifica in una direzione opposta indebolirebbero, anziché rafforzare, la difesa tecnica con una evidente ricaduta negativa sulla dialettica del processo, alla cui riuscita ed al cui esito sono funzionali tanto la professionalità del giudice quanto quella del difensore.

Vera MORETTI

Comunicazioni via Pec per tutte le Commissioni tributarie italiane

La possibilità di ricorrere all’uso della posta elettronica certificata per l’invio degli atti è ora attiva in tutta Italia.
Il procedimento di avvio si è concluso e il 3 dicembre, su Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il decreto che estende l’utilizzo del canale telematico anche alle ultime regioni che ancora mancavano all’appello.

D’ora in poi, dunque, potranno comunicare tramite Pec anche le Commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio e Puglia e nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Il provvedimento consentirà alle Commissioni tributarie di effettuare le comunicazioni alle parti processuali, relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi di trattazione delle udienze, utilizzando la casella postale elettronica delle parti stesse.

Vera MORETTI

Commissioni tributarie online possibili per 13 regioni

Era partita come un esperimento ma ora l’iniziativa di introdurre la possibilità di comunicare tramite posta elettronica certificata da parte degli uffici regionali delle Commissioni tributarie si è estesa a ben 13 Regioni.

Dopo l’avvio con Friuli Venezia Giulia e Umbria, e l’aggiunta di Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto in un secondo momento, dal 18 ottobre sarà la volta di Campania, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana e Valle d’Aosta.
Le segreterie regionali delle Commissioni, dunque, possono inviare un messaggio con allegate le comunicazioni relative ai dispositivi delle sentenze e agli avvisi sulle trattazione delle udienze.

Per far sì che la procedura sia valida, occorre che al momento della presentazione del ricorso, o comunque del primo atto difensivo, la parte ricorrente abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Inoltre, sono previste, per completare la procedura, alcune verifiche tecniche:

  • l’ufficio di segreteria della Commissione invia un messaggio alla parte con allegato il documento informatico da consegnare;
  • il gestore di posta dell’ufficio risponde con la ricevuta di accettazione. A questo punto per la segreteria l’operazione è eseguita;
  • la procedura si considera realizzata quando dal gestore di posta del destinatario viene generata la ricevuta di avvenuta consegna.

La procedura verrà effettuata con le modalità tradizionali nel caso in cui, durante una di queste fasi di controllo, emergano problemi, come la rilevazione di virus informatici o avvisi di mancata ricezione.

Vera MORETTI

E’ nata la Mediazione tributaria

di Vera MORETTI

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate, e Vincenzo Busa, direttore centrale Affari legali e contenzioso, hanno presentato la Mediazione tributaria, ovvero l’istituto che permetterà di risolvere le controversie fiscali sino a 20mila euro in modo più semplice.

Befera ha infatti confermato che “la mediazione è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110mila, il 66% del contenzioso”.

Solo nell’anno scorso sono stati 170.043 i ricorsi presentati alle Commissioni tributarie, di cui 113.253 (il 66,5%) potenzialmente mediabili. Nonostante l’elevato numero di controversie, nel 2011 l’Agenzia delle Entrate ha aumentato l’indice di vittoria per valore, che ha raggiunto il 73,5% , che significa che, per ogni 100 euro di controversia, l’Agenzia ne porta a casa 73,5.

La mediazione non solo snellirà il lavoro delle Commissioni tributarie, ma porterà notevoli vantaggi agli utenti: tempi certi per ottenere una decisione dell’Agenzia e una riduzione delle sanzioni quando la mediazione si chiude positivamente con un accordo in primis.

Se la mediazione si conclude positivamente, viene sottoscritto un accordo, con la riduzione delle sanzioni al 40%, sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato dall’Amministrazione finanziaria.

La mediazione finanziaria ha carattere generale, perché opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, e obbligatorio, perché il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso.

Le liti con il fisco si chiudono con il modello F24

Un  provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settembre dà il via libera al modello, e alle relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato per chiedere al fisco di mettere fine, velocemente, ai contenziosi tributari non superiori a 20mila euro, pendenti al 1° maggio 2011.
L’Agenzia, con una successiva nota, informerà quando sarà disponibile per l’utenza.

Possono accedere alla procedura abbreviata tutti gli atti impositivi, inclusi gli avvisi di accertamento e i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Il modello F24 è composto da un frontespizio e dalle sezioni dove inserire i dati che servono a identificare chi ha dato inizio al contenzioso, chi presenta l’istanza (in caso si tratti di persona diversa dalla prima) e la causa di riferimento.

È importante chiarire che ogni definizione “abbreviata” vuole la sua istanza: un modello, quindi, per ciascuna lite.
La domanda va inviata entro il 2 aprile 2012 per via telematica dai soggetti abilitati, oppure recandosi direttamente a qualsiasi direzione provinciale delle Entrate.
La data di partenza per la compilazione e l’invio del modello sarà comunicata con un’ulteriore nota dell’Agenzia.

Il contribuente riceverà, da chi ha provveduto alla trasmissione on line, la copia cartacea della richiesta e la copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che attesta il ricevimento dell’istanza e costituisce prova della presentazione.

Tutta la relativa documentazione, comprese le attestazioni deenuti pagamenti deve essere conservata dal contribuente fino alla conclusione definitiva del giudizio.

I pagamenti devono essere effettuati, utilizzando l’F24 in un’unica soluzione entro il prossimo 30 novembre senza possibilità di applicare il meccanismo della compensazione.
Anche in questo caso vi sarà un modello di pagamento per ogni definizione.

Questi gli importi:

* 150 euro per le liti di valore inferiore ai 2mila euro
* 10% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
* 50% del valore se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
* 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.

Per la corretta compilazione dell’F24, il provvedimento odierno rimanda alla risoluzione 82/E del 5 agosto, con la quale sono stati istituiti il codice tributo 8082 e il codice identificativo 71, il primo definisce il versamento, il secondo il soggetto che ha iniziato la causa.

Se il contribuente ha sbagliato a fare i conti ed è “scusabile”, l’Amministrazione comunica l’ammontare della differenza dovuta con interessi relativi.

La procedura si può ritenere conclusa soltanto se il pagamento è stato effettuato per intero e la domanda è stata presentata entro i termini previsti.
Caso unico in cui basta l’invio della richiesta è quello per cui non ci siano somme da pagare.

Per il fisco come nella vita insomma, se si sbaglia la si paga con gli interessi…

Marco Poggi