Da oggi si comunica con l’Agenzia delle Entrate anche con l’email certificata (PEC)

L’Agenzia delle Entrate ha lanciato un nuovo canale di comunicazione con cui dialogare con i contribuenti, si tratta della Posta Elettronica Certificata (PEC). In particolare il nuovo canale è dedicato ai chiarimenti e informazioni relativi al tema delle compensazioni Iva (chiarimenti sullo scarto di pagamenti telematici eseguiti con compensazione di crediti Iva e segnalare l’avvenuta regolarizzazione, tramite ravvedimento, di indebiti utilizzati in compensazione). L’indirizzo a cui rivolgersi è dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it

La dichiarazione Iva integrativa si attua qualora dall’attività di liquidazione emergesse un credito maggiore rispetto a quello dichiarato e la dichiarazione relativa all’anno successivo fosse già stata presentata. In questo caso è necessario “rigenerare” il maggior credito prima di poterlo utilizzare in compensazione. In sostanza il contribuente potrà decidere di presentare una dichiarazione Iva integrativa nell’anno di riferimento oppure esporre il maggior credito nella dichiarazione Iva relativa all’anno successivo. Le regole sulla compensazione sono stabilite dal Decreto Legge numero 78 del 2009.

Mirko Zago

Crediti annuali Iva, informazioni sulle compensazioni

Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole che disciplinano la compensazione dei crediti Iva emergenti dalle dichiarazioni annuali. Le  nuove disposizioni riguardano  esclusivamente  la  compensazione  dei crediti Iva con  altri tributi, contributi previdenziali e  assistenziali (compensazione orizzontale) restando immutate le modalità di compensazione dei crediti Iva con debiti della stessa natura (compensazione verticale)  nonché  le  modalità   di   compensazione   dei crediti relativi agli altri tributi.

L’art. 10, comma 1, lettera a), numero 1, del D.L. 78/2009 ha previsto che:

–          l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo a seguito della presentazione della dichiarazione  annuale Iva. Per il credito IVA di importo pari o inferiore a € 10.000 invece  non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

–          i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA annuali per importi superiori a 15.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (all’articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997) ovvero, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del Codice Civile, attestante l’esecuzione dei controlli  previsti  ai fini del rilascio del visto di conformità.

–          la compensazione può essere operata solo attraverso i pagamenti di F24 telematici (esclusi quindi i pagamenti tramite il servizio home banking);

L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare, ha confermato che le disposizioni in argomento si applicano ai crediti IVA che scaturiscono dall’anno 2009 e che emergono dalla dichiarazione IVA 2010. Le citate limitazioni contenute nel DL 78/2009 non si applichino quindi ai crediti iva maturati nell’anno 2008 e che emergono dalla dichiarazione annuale IVA 2009. Questi ultimi possono essere utilizzati in compensazione fino all’invio telematico della dichiarazione IVA 2010.

Approfondimenti sull’argomento si possono rinvenire nella circolare n. 14/IR dell’11 febbraio 2010 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nelle seguenti Circolari emesse dall’Agenzia delle Entrate: C.M. 23.12.2009, n. 57/E; C.M. 15.1.2010, n. 1/E; C.M. 12.3.2010, n. 12/E .

 Dott. RICCARDO PEDERZINI

Visto di conformità per la compensazione IVA

A proposito della compensazione IVA, è stata introdotta una nuova norma che amplia l’utilizzo del visto di conformità con la quale viene attestata l’esecuzione dei controlli così come indicato dall’art. 2 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

In particolare, se il credito annuale è superiore ai 15mila euro annui, la compensazione IVA si trova in posizione subordinata rispetto all’apposizione del visto di conformità oppure alla dichiarazione sottoscritta dal firmatario della relazione di revisione.

Per tale, si intende la revisione che attesti l’avvenuta verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sul reddito con IVA, e infine della verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione.

Chi può rilasciare il visto di conformità

A beneficiare del visto di conformità, come da articolo 10 del D.L. 78/2009, sono:

– i responsabili dell’assistenza fiscale CAF-imprese (ovvero i Centri di Assistenza Fiscale, costituiti dai soggetti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997) dove il responsabile deve essere iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Costoro hanno l’obbligo di apporre il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal CAF insieme alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili;
– i dottori commercialisti;
– gli esperti contabili e consulenti del lavoro;
– gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti;

– gli esperti delle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti, o con diploma di ragioneria;

Modalità di richiesta del visto di conformità

I professionisti che vogliano prestare la propria attività di assistenza fiscale sono tenuti a presentare una comunicazione alla Direzione regionale del territorio insieme a:

– copia conforme della polizza assicurativa con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e non di importo inferiore a 1.032.913,80, che non contenga franchigie o scoperti e che preveda il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto;
– la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza
– la dichiarazione che certifichi che il professionista: non ha riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.c. per reati finanziari;

non ha procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari;
non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e IVA;
non si trova in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali.

In seguito, gli stessi professionisti devono essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Limiti ed eccezioni per la trasmissione del visto di conformità

Il visto in esame può essere accordato solo sulle dichiarazioni annuali e viene rilasciato con la firma e codice fiscale del CAF o del professionista, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo stesso CAF o dal professionista.

E’ possibile affidare la predisposizione delle dichiarazioni e la tenuta della contabilità anche a soggetti non abilitati al rilascio del visto di conformità.

Quando ciò avviene, il contribuente si può indirizzare a un CAF o professionista abilitato, che a sua volta controllerà sia la presenza di eventuali errori di calcolo che la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA, oltre che la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e nei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione.

Elementi necessari al controllo contabile:

operazioni attive soggette ad aliquote in prevalenza più basse rispetto a quelle delle operazioni passive;
operazioni imponibili;
acquisti o importazioni di beni ammortizzabili;
operazioni non soggette a imposta;
operazioni non imponibili da parte di produttori agricoli.

Sanzioni

Sono a carico dei responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF e dei professionisti solo se si riscontri una discordanza tra quanto attestato e i dati emersi dopo la liquidazione o un controllo.

Alternative al visto di conformità

I contribuenti sottoposti al controllo contabile possono effettuare la compensazione del credito IVA se la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che ne esercitano il controllo, verificando che le opzioni sul controllo contabile siano esercitate da un revisore esterno nella qualità di società di revisione (alla sottoscrizione dovrà provvedere il socio o l’amministratore della società) e da un revisore nella qualità di persona fisica (alla sottoscrizione dovrà provvedere la persona fisica), o, infine, demandando al collegio sindacale per cui alla sottoscrizione dovrà provvedere ciascun sindaco revisore.

Paola Perfetti

Compensazione IVA: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

I nuovi vincoli del D.L. n. 78/2009

In data 9 marzo 2010,  l’Agenzia delle Entrate ha stabilito l’utilizzo del credito IVA in pagamento della medesima imposta.

In determinati casi, infatti, il versamento può configurarsi come compensazione “orizzontale” e di conseguenza essere soggetto ai nuovi vincoli di cui al D.L. n. 78/2009.

L’Amministrazione finanziaria ritiene che una circostanza di questo tipo può avvenire nell’esempio in cui il credito IVA del periodo viene utilizzato per pagare un debito di un periodo d’imposta precedente.

I vincoli a cui soggiace la compensazione di questo e di casi similiari sono:

– se il credito supera i 10mila €, la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell’istanza infrannuale;

– la trasmissione della delega del modello F24 per via telematica;

– se il credito è superiore ai 15mila €, ai fini della compensazione la dichiarazione deve presentare il visto di conformità (ovvero la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile).

Paola Perfetti