Decreto Fare: le novità per i professionisti

Sono tante le novità dedicate ai professionisti contenute nel Decreto del Fare.
A suscitare polemiche e sospetti, da parte di alcune categorie che si erano sentite attaccate, erano stati molti emendamenti ma sembra che molte controversie siano state risolte.

I più combattivi si sono mostrati gli avvocati, che hanno anche manifestato con uno sciopero durato una settimana, soprattutto a causa della reintroduzione della conciliazione obbligatoria che, di fatto, sviliva in maniera determinante l’Avvocatura.
Questa procedura, infatti, prevede l’obbligo di assistenza legale per tutta la durata del procedimento, che varia molto da caso a caso ma, se si conclude al primo tentativo, non prevede alcuna remunerazione per gli organismi di mediazione.

Incassano inoltre, oltre alla revisione di un periodo di quattro anni di sperimentazione ma con una verifica sostanziale già dopo due anni, il vincolo di sottoscrizione da parte degli avvocati coinvolti nell’accordo se si intende dare all’intesa forza esecutiva. Cancellata del tutto la norma che concentrava solo in alcuni tribunali le controversie che vedono parti le imprese senza stabile organizzazione in Italia, il decreto propone una versione notevolmente annacquata anche della conciliazione giudiziale, possibile senza limiti di materia.

Ora il giudice può formulare una proposta transattiva, ma solo prima tenendo conto della natura del giudizio, del valore della controversia, della complessità delle questioni di diritto. Sparisce poi la possibilità per il giudice di valutare ai fini del giudizio l’ingiustificato rifiuto alla proposta del giudice.

Tra le discipline accolte positivamente dalla categoria, la possibilità di nomina non più per gli avvocati a riposo ma solo per quelli che hanno cessato la professione da non più di tre anni e l’estensione delle incompatibilità all’assistenza in giudizio anche ai soci dell’avvocato/giudice ausiliario.

Gli altri professionisti sono interessati da due principali novità. Quella che spicca è la proroga dell’assicurazione obbligatoria, che però solo le professioni sanitarie.
La scadenza del 15 agosto, come termine ultimo per attivare un’assicurazione, resta quindi valida; gli unici a non doverla rispettare sono: medici, infermieri, ostetriche, farmacisti e veterinari.

Un’altra importante novità è il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, esteso anche ai professionisti iscritti agli ordini e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico.

Vera MORETTI

Mediazione obbligatoria: nuovi ambiti

Dall’anno scorso è obbligatoria la norma che prevede, per alcune materie, la c.d. mediazione (conciliazione) obbligatoria. Sono oggetto di conciliazione “obbligatoria” le controversie in materia di affitto di azienda, patti di famiglia, locazione, comodato, contratti bancari e assicurativi, diritti reali (per es. proprietà, usufrutto, diritti di superficie ecc.), successione ereditaria, divisione, risarcimento danni per responsabilità medica o diffamazione a mezzo stampa anche via web.

Dal 21 marzo 2012 diverrà inoltre obbligatoria anche la mediazione in materia di liti condominiali e risarcimento danni da incidenti stradali. La legge prevede infatti il passaggio della lite in mediazione prima dell’eventuale accesso al giudizio ordinario.

La conciliazione è un metodo per gestire in modo rapido le controversie dei privati e delle imprese: il primo incontro di mediazione si tiene, infatti, dopo 15 / 20 giorni dal deposito della domanda di mediazione e la procedura deve concludersi entro 4 mesi.

Si tratta di uno strumento attento agli interessi delle parti; sono proprio queste ultime infatti, con l’aiuto del mediatore, ad individuare l’eventuale accordo risolutivo della controversia, col grande vantaggio di studiare tutte le possibili soluzioni che consentano il mantenimento di buoni rapporti.

Naturalmente la procedura conciliativa, oltre che obbligatoria nei casi sopra descritti, può essere anche volontaria, quando le parti stabiliscono di percorrere questo tentativo.

La mediazione / conciliazione è uno strumento semplice, utilizzabile per le liti di consumo, ma anche per liti assai più complesse come quelle societarie. Per attivare questo strumento ci si può far assistere da un consulente, un avvocato per esempio, oppure presentare domanda in proprio.

Fonte: camcom.gov.it

Consiglio Nazionale Forense: la mediazione obbligatoria è incostituzionale

Prosegue la polemica del CNF, Consiglio nazionale forense contro l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione-conciliazione che di fatto “svaluta” la figura dell’avvocato a vantaggio della nuova figura professionale del mediatore civile. Il portavoce del CNF, Alpa, ha criticato il decreto con duri termini: “Sono anni che in Europa si discute di Adr e in realtà anche in Italia tante leggi di settore hanno previsto il ricorso alla mediazione. Riteniamo tuttavia che il sistema introdotto in via generale con il decreto legislativo 28/2010 non tuteli adeguatamente l’accesso alla giustizia ed esponga i cittadini al rischio di vedersi decurtati i propri diritti. Abbiamo dubbi sulla sua costituzionalità“.

Criticando il fatto che la norma si sia preoccupata di ridurre i costi della giustizia senza apportare le giuste misure per preservare la qualità, ha proseguito: “La conciliazione obbligatoria, introducendo una fase pre-processuale, distoglie dal giudice naturale e impone dei costi non solo strettamente economici”. Un esempio: non aver previsto la competenza territoriale degli organismi di conciliazione. La legge non ha neanche tenuto conto degli aspetti giuridici delle controversie in mediazione. Abbiamo lamentato l’assenza di assistenza obbligatoria da parte dell’avvocato non per rivendicazioni corporative ma preoccupati del fatto che il cittadino potrebbe trovarsi davanti ad un mediatore che non valuta gli aspetti giuridici della questione, suggerendo un accordo che si può trasformare in una vera e propria decurtazione del diritto“.