Avvocati, c’è una categoria da salvare

 

Le criticità del mondo della giustizia sono uno dei mali della società moderna. Il funzionamento del sistema giustizia è uno dei parametri affinché uno Stato possa definirsi democratico. La lentezza dei procedimenti e gli ostacoli frapposti tra il cittadino e l’accesso alla giustizia sono un pericoloso freno anche all’economia. Molti imprenditori (piccoli e grandi) preferiscono investire all’estero nella fondata consapevolezza che, in caso di contenzioso civile, i loro diritti creditori resteranno irrimediabilmente frustrati a causa della lentezza dei processi.

Gli avvocati rappresentano il filtro tra il cittadino e la giustizia e molti degli aberranti provvedimenti emanati dal governo negli ultimi anni, colpiscono non solo la categoria forense, non solo il sistema giustizia ma anche tutti i cittadini indistintamente.

Limitare l’accesso alla giustizia non può essere la panacea per porre rimedio alla lentezza e alla inefficienza della giustizia. Possiamo accettare sacrifici ma non ingiustizie. L’entrata in vigore della media conciliazione obbligatoria e l’aumento sconsiderato del contributo unificato avranno come unico risultato quello di aumentare i costi dell’accesso alla giustizia e forse dissuaderanno qualche cittadino meno abbiente dal far valere i propri diritti in sede giudiziaria.

E tutto ciò a quale prezzo ?

Il prezzo da pagare è altissimo; ed è in primis, la violazione della nostra legge Fondamentale; ovvero la Costituzione.

E’ noto come la questione relativa alla obbligatorietà della media conciliazione sia all’esame della Corte Costituzionale. A prescindere da quella che sarà la decisione della Corte dobbiamo comunque riflettere sull’odiosità e l’inopportunità di una norma che per porre rimedio al sovraffollamento della giustizia limita l’accesso dei cittadini alle corti anziché aumentare le strutture e gli organici.

Dall’altra parte della barricata ci sono gli avvocati, sempre più numerosi in vista delle imminenti liberalizzazioni; un esercito di professionisti spaesati e senza un solido punto di riferimento nelle istituzioni (nonostante in Parlamento il mestiere più voga sia quello dell’avvocato).

Una maggior tutela della nostra categoria e valorizzazione del ruolo dell’avvocato, dinnanzi alle Istituzioni; questo è il primo passo per “salvare” la categoria forense da una morte annunciata.

Nel mio sito web www.matteosantini.org ho individuato alcuni punti critici che intendo affrontare e risolvere, con l’aiuto di tutti, per restituire alla professione la dignità ed il ruolo che si merita.

Questi i punti:

  1. abolizione della media conciliazione obbligatoria
  2. abolizione della figura dell’ausiliario del Giudice
  3. abolizione della disciplina sulle specializzazioni così come concepita dalla legge di riforma
  4. abolizione di ogni parametro connesso al reddito, in riferimento alla prova dell’esercizio continuo della professione (si veda attuale formulazione dell’articolo 20 del DDL 1198)
  5. abolizione dei crediti formativi con individuazione di criteri alternativi per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale
  6. tutela delle categorie “deboli” dell’avvocatura a) donne in gravidanza e durante i primi anni di vita dei figli b) giovani avvocati c) avvocati diversamente abili
  7. abolizione di ogni barriera (non solo di natura architettonica) che impedisca, di fatto, agli avvocati “svantaggiati” di potere accedere agli uffici giudiziari o, in genere, che limiti l’esercizio dell’attività a cagione delle condizioni fisiche
  8. individuazione e predisposizione degli strumenti che consentano ai giovani avvocati un agevole inserimento professionale all’interno degli studi legali
  9. introduzione all’interno del Tribunale di Roma di asili nido e scuole di infanzia gratuite, destinate ai figli dei colleghi e delle colleghe
  10. creazione ed introduzione di una rivista gratuita on line settimanale, attraverso la quale tutti i colleghi possano essere costantemente informati su novità normative e giurisprudenziali
  11. reintroduzione dell’obbligatorietà delle tariffe forensi e adeguamento delle medesime ed aggiornamento delle stesse (ferme al 2004)
  12. modifica del sistema di accesso e retribuzione delle difese d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato per una migliore garanzia della difesa, onde consentire in concreto l’applicazione dei precetti costituzionali.
  13. partecipazione attiva di tutti i colleghi alle decisioni più rilevanti che coinvolgono gli interessi degli avvocati Romani (ad esempio ricorrendo con maggiore frequenza all’organizzazione di assemblee o mediante altri strumenti partecipativi di democrazia diretta)
  14. modifica del Decreto Legislativo 382/1944 sui Consigli dell’Ordine mediante l’inserimento all’articolo 2 della previsione che, in materia di elezioni forensi, venga eletto di diritto presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti da parte dell’assemblea degli iscritti.

Avv. Matteo SANTINI | m.santini[at]infoiva.it | www.studiolegalesantini.com | Roma
È titolare dello Studio Legale Santini (sede di Roma). Il suo Studio è attualmente membro del Network LEGAL 500. || È iscritto come Curatore Fallimentare presso il Tribunale di Roma; Presidente Nazionale del Centro Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia e dei Minori; Membro dell’AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Consigliere Nazionale AGIT (associazione avvocati Giusconsumeristi); Responsabile per la Regione Lazio dell’Associazione Avvocati Cristiani; Membro dell’I.B.A. (International Bar Association); Membro della Commissione Osservatorio Giustizia dell’Ordine degli Avvocati di Roma; Segretario dell’Associazione degli Avvocati Romani; Conciliatore Societario abilitato ai sensi del Decreto Legislativo n. 5/2003; Direttore del “Notiziario Scientifico di Diritto di Famiglia”; Membro del Comitato Scientifico dell’ A.N.A.C. || Autore del Manuale sul trasferimento dell’Azienda edito dalla Giuffré (2006); Co-autore del Manuale sul Private Equity (2009 Edizione Le Fonti). || Docente di diritto e procedura penale al Corso in Scienze Psicologiche e Analisi delle Condotte Criminali (Federazione Polizia di Stato 2005). || Collabora in qualità di autore di pubblicazioni scientifiche con le seguenti riviste giuridiche: Diritto & Giustizia (Giuffré Editore); Corriere La Tribuna (Edizioni RCS); Notiziario Giuridico Telematico; Giustizia Oggi; Associazione Romana Studi Giuridici; Il Sole 24 Ore; Studium Fori; Filo Diritto; Erga Omnes; Iussit; Leggi Web; Diritto.net; Ius on Demand; Overlex; Altalex; Ergaomnes; Civile.it; Diritto in Rete; Diritto sul Web; Iusseek.

Confartigianato Firenze si impegna sulla mediazione obbligatoria

Confartigianato Imprese Firenze ha aderito, nei giorni scorsi, al protocollo d’intesa in materia di mediazione e conciliazione promosso dalla Camera di Commercio di Firenze impegnandosi a contribuire alla diffusione dello strumento.

Fabio Masini, firmatario del protocollo per Confartigianato Imprese Firenze dichiara: ”la conciliazione sicuramente uno strumento importante, soprattutto per le imprese artigiane e le piccole e micro imprese in generale, che hanno così l’opportunità di risolvere eventuali controversie in tempi brevi e a costi contenuti. Nonostante nel comparto artigiano le controversie giudiziarie siano minori rispetto ad altri settori, in virt del rapporto ‘vis a vis’ con la propria clientela che ne favorisce la fidelizzazione la conciliazione rimane uno strumento di primaria importanza per modificare vincoli, quali l’efficienza della giustizia civile, che oggi condizionano la ripresa economica. Per veder riconosciuti i propri diritti bisogna infatti aspettare in media 1.108 giorni, ovvero 3 anni e 13 giorni: tanto dura un procedimento in un tribunale ordinario”. ‘

Ogni singola impresa ‘investe’ in controversie tra aziende 3.832 euro, lo 0,8% del fatturato annuo aziendale, pesando per un totale di 22,9 miliardi di euro sull’intero sistema (dati Censis 2009), al quale si aggiungono le controversie fra imprese e clienti privati.

 

Famiglia e lavoro: 500mila euro per finanziare gli orari flessibili

Il DPCM n. 277 del 23 dicembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011), che contiene il regolamento con i criteri e modalità per la concessione dei contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario, come previsto dall’articolo 9 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 prevede una dotazione di 500mila euro per finanziare gli orari flessibili.

I progetti che verranno finanziati riguardano quelli che consentiranno ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi (entro la cifra du 35 mila euro) di usufruire di forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, per prendersi cura dei figli fino a otto anni (12 anni in caso di affidamento o adozione). Si considerano  forme flessibili il part time reversibile, il telelavoro e il lavoro a domicilio, l’orario flessibile in entrata o in uscita, la banca delle ore, la flessibilità sui turni, l’orario concentrato.

In seguito al periodo di congedo sono previsti anche progetti di reintegrazioni, anch’essi finanziati con la dotazione annunciata. La data di entrata in vigore è il 18 maggio 201, entro la fine del mese uscirà il bando per fare domanda.

Mirko Zago

Essere mediatore civile: ruoli, compiti e obiettivi della professione del futuro

Dal 21 marzo 2011 il ricorso allla mediazione civile è divenuto obbligatorio in alcuni casi come quelli di diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.), divisioni, successioni ereditarie, locazioni – comodati – affitti di aziende, risarcimenti.

Alla luce di questa rivoluzione non solo legale ma anche culturale, oltre che legale, la riforma sulla mediazione civile si è posta l’obiettivo principale di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

In pratica, si tratta di una modifica nel cursus tradizionale che intende affiancarsi alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui s’intende intervenire nella fase di lavorazione delle cause e mira ad introdurre proprio una nuova cultura della conciliazione, anziché della causa.

Per questo motivo, uno degli attanti principali della nuova riforma è quello della figura del mediatore con il quale si intende l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Ma chi è il mediatore? Che cosa fa? Qual è il suo ruolo e soprattutto: come si diventa mediatori? Andiamo per gradi.

Chi è il mediatore civile?

Non si tratta né di un giudice né di un arbitro bensì di un facilitatore terzo imparziale che, utilizzando le tecniche di comunicazione efficace, PNL, problem solving, aiuta le parti a trovare la soluzione più soddisfacente al loro conflitto.
Il mediatore è la persona o sono le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Quindi si può dire che il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà.

Che cosa fa il mediatore civile e dove?

L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della Giustizia mentre la mediazione, quindi la soluzione delle controversie con il metodo conciliativo in alternativa alla presenza in tribunale.

Per farlo è necessario che la mediazione si svolga presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.

Ci sono degli ordini professionali?

Sì, gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, che spiega:”Gli ordini forensi possono costituire organismi di mediazione in ogni materia. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi degli ordini professionali e delle camere di commercio sono iscritti nel registro del Ministero della giustizia a semplice domanda.”

In questo, a seconda della controversia, esistono diversi tipi di mediazione:

  • nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito o presso gli organismi di mediazione
  • oppure davanti alla Camera di conciliazione della Consob
  • ed anche il ricorso all’ Arbitro bancario e finanziario costituito dalla Banca d’Italia produce analoghi effetti giuridici (assolve la condizione di procedibilità per poter poi rivolgersi al giudice).

Come opera il mediatore?

Una volta avviata la domanda di mediazione, all’organismo, contenente l’indicazione ell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni, le parti scelgono l’organismo mentre il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.

L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo; in caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno così come, nel caso di un insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Quidi, serve davvero il mediatore?

Dal 21 marzo scorso sì, visto che la mediazione può essere:

– facoltativa, e cioé scelta dalle parti
– demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione
– obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione

A questo punto, come si diventa mediatore?

Obblighi:

  1. Per svolgere la professione di mediatore, è necessario essere in possesso di determinati requisiti di qualificazione professionale, consistenti in un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale nonché il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati al Ministero della Giustizia. (DM 180/2010)
  2. Un mediatore civile non può lavorare per oltre cinque organismi di mediazione; tuttavia, può anche concedere l’esclusiva all’Organismo di mediazione prescelto.
  3. D’altra parte ogni ente o organismo di mediazione diverso dalle Camere di Commercio e dagli organismi camerali deve aver ricevuto la disponibilità, in via esclusiva, di almeno cinque mediatori.
  4. All’atto dell’assunzione dell’incarico, infine, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità per ciascun affare per il quale è stato designato e deve dare immediata notizia all’ente/organismo di vicende che lo riguardino che possono avere influenza sui requisiti soggettivi nel corso della trattazione del procedimento.

Per diventare mediatore è possibile compilare l’apposito modulo al sito, oppure è possibile richiedere maggiori informazioni al sito del Ministero della Giustizia.

Secondo molti, considerata la grande rilevanza che sta già assumendo gradualmente questa figura professionale, è possibile che quella del mediatore civile sia una delle carriere del futuro.

Paola Perfetti