Congedo parentale a ore, la circolare Inps

Il 18 agosto 2015 l’Inps ha pubblicato la circolare 152, che dà attuazione alle novità introdotte da uno dei decreti del Jobs Act, quello relativo al congedo parentale a ore. Con il provvedimento del governo, infatti, è stata introdotta la possibilità di usufruire del congedo parentale a ore, anche dove non previsto dalla contrattazione collettiva.

Con la sua circolare l’Inps ha finalmente fornito le indicazioni utili per l’invio della domanda da parte dei genitori interessati al congedo parentale a ore, attraverso un’apposita procedura online resa disponibile sul sito dell’istituto, che si affianca alle altre due già previste, relative alla fruizione giornaliera e mensile del congedo parentale.

L’invio della domanda per il congedo parentale a ore può essere effettuato tramite tre canali:

  • il sito dell’Inps, utilizzando il proprio Pin dispositivo e selezionando le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”;
  • il call center al numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o al numero 06164164 da telefono cellulare;
  • i patronati.

Nella circolare emessa ieri, l’Inps precisa che in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini il congedo parentale orario, i genitori che sono lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.

Qualora invece il congedo parentale fosse regolato dalla contrattazione collettiva, esso potrà anche essere di durata inferiore, in base a quanto previsto dalle intese.

Dal ddl salva infrazioni arriva il congedo parentale a ore

Tra le proposte contenute nel decreto salva infrazioni UE spicca quella relativa al congedo parentale da richiedere anche a ore, e che permetterebbe periodi di assenza più lunghi.

L’iniziativa, assolutamente rivoluzionaria, almeno in Italia, permetterebbe di conciliare famiglia e lavoro senza troppi sacrifici: questo perché, se si frazionasse il congedo ad ore, la retribuzione rimarrebbe intatta per le ore di presenza al lavoro.

Il periodo di tempo previsto dal congedo consta di 6 mesi per ogni genitore, per un massimo di 10 mesi complessivi, che diventano 11 se il padre rimane a casa per 3 mesi consecutivi, e comunque da utilizzare entro i primi 8 anni di vita del bambino.

La formulazione del decreto prevede che il datore di lavoro e il dipendente possano accordarsi per suddividere a ore il congedo parentale, rimandando alla contrattazione collettiva le indicazioni precise su modalità di fruizione, criteri di calcolo della base oraria ed equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Al momento della presentazione della domanda, il dipendente dovrà indicare inizio e fine del congedo che intende prendere. Durante il congedo, poi, i contatti tra azienda e lavoratore si mantengono, per poter concordare insieme le modalità di ripresa dell’attività lavorativa.

Vera MORETTI