Consorzio: cos’è, come funziona e le caratteristiche

Il consorzio è un’associazione di più imprese che hanno come scopo un obiettivo comune in cui la collaborazione è l’elemento principale.

Consorzio: la definizione normativa

Il Consorzio è istituito dall’articolo 2602 del codice civile. La norma cita: “con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese“. Così si evidenzia lo scopo preciso di realizzare interessi finanziari dei partecipanti, attraverso la collaborazione tra le imprese consorziate. Dunque si tratta di una collaborazione interaziendale, regolata però da norme decise in comune, oltre a quelle previste per legge. Infatti i consorzi sono regolati da norme ben precise, contenute nel codice fiscale, in riferimento alla forma e alle regole di gestione.

Forma e contenuto del contratto

Il contratto che lega tra loro le imprese deve essere fatto per iscritto, altrimenti potrebbe essere nullo. Tuttavia ci sono dei punti che sono fondamentali, tra cui:

  • l’oggetto e la durata del consorzio;
  • la sede dell’ufficio, se costituito;
  • i poteri degli organi consortili anche in merito alla rappresentanza in giudizio;
  • gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
  • le condizioni di ammissione di eventuali nuovi membri;
  • i casi di esclusione e di recesso;
  • le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Inoltre se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione e degli scambi, il contratto deve stabilire le quote dei singoli e i criteri di determinazione delle stesse.

Quanto dura e come si costituisce un consorzio?

Se non disposto in maniera diversa un consorzio dura 10 anni. Tuttavia essendo un contratto viene stipulato da soggetti diversi, di norma imprenditori. Sono loro che attraverso alcuni passi costituiscono il consorzio. Il primo passo è quello di scegliere la tipologia consortile. Mentre il secondo è quello di iscriversi presso il Registro delle imprese. L’estratto deve contenere:

  • la denominazione e l’oggetto del consorzio e la sede dell’ufficio;
  • il cognome e nome dei consorziati;
  • la durata;
  • le persone che vengono attribuite di incarichi come: presidenza e direzione;
  • il legale rappresentante;
  • il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Altro step molto importante è quello di creare un fondo consortile. Si tratta di tutti i contributi e i beni acquistati che concorrono a formarlo. Per tutta la durate del consorzio i partecipanti non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori non possono far valere diritti su di esso. Infine occorre provvedere agli obblighi fiscali.

Le tipologie di consorzio

In linea generale i consorzi possono essere divisi in tre grandi categorie. Ad esempio nel consorzio interno tutti i partecipanti regolano le loro attività e le fasi delle imprese consorziate. Mentre in materia di appalti le imprese tendono a consorziarsi proprio per eseguire correttamente la procedura. Un accordo fatto così può quindi presentare offerta a gare e a trattative private. Infine il consorzio con attività esterna è quello in cui l’organizzazione dei consorziati è destinata ad attività rivolte verso l’esterno del consorzio stesso. Cioè il consorzio svolge delle attività che lo mettono in relazione con soggetti terzi. Esistono poi i consorzi obbligatori che nascono con provvedimento dell’autorità governativa.

Retrocessione e scioglimento

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri. Pertanto il mandato nei confronti del soggetto che è uscito perde la sua efficacia. Tuttavia il contratto di consorzio si scioglie:

  • decorso il tempo stabilito per la sua durata;
  • per il conseguimento dell’oggetto o per l’impossibilità di conseguirlo;
  • secondo la volontà unanime dei consorziati;
  • per deliberazione dei consorziati;
  • su provvedimento dell’autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
  • per altre cause stabilite dal contratto costitutivo.

I vantaggi che può offrire un consorzio

La logica dello scegliere di unirsi ad altri imprenditori segue lo slogan: “L’unione fa la forza”. Infatti l’appartenenza ad un gruppo di imprese riunite può offrire diversi vantaggi. Il primo potrebbe essere legato all’ampliamento della rete di conoscenze ed aumento di rapporti commerciali.  Inoltre il consorzio ha la facoltà di fare eseguire i lavori assunti in appalto ad una delle imprese collegate, magari specializzate nel settore. Questo permette di presentare un’offerta vantaggiosa o addirittura lavorano in subappalto. Ma una cosa molto importante è che l’impresa consorziata mantiene sempre e comunque la sua autonomia. Quindi le sue scelte interne in riferimento a marketing, governance, gestione delle risorse rimangono sempre proprie. Ma può dire sempre la sua in merito alle scelte del gruppo di cui si fa parte, anche se la rappresentanza nei confronti dei terzi rimane in capo al gruppo.

La responsabilità verso i terzi

Cosa si interde per responsabilità verso i terzi? Secondo l’articolo 2615 del codice civile, per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza , i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Mentre per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, rispondono questi ultimi solidamente con il fondo consortile. Infine nel caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione alle quote.

Finanziamenti ai giovani piemontesi che aprono una Cooperativa

di Vera MORETTI

La Regione Piemonte stanzierà 2 milioni di euro per i giovani che fonderanno una Cooperativa.
Si tratta di una iniziativa che fa parte del progetto 10 del Piano Giovani “Cooperative giovani di partite Iva“, ed è aperta a tutte le società di nuova costituzione a mutualità prevalente. Prerogativa fondamentale è che almeno il 60% dei lavoratori autonomi che ne fanno parte siano di età compresa tra 18 e 35 anni.

Il finanziamento è aperto anche a consorzi di nuova costituzione, sempre con una presenza minima di giovani del 60% e gli incentivi previsti sono due:

  • finanziamento a tasso agevolato per investimenti produttivi, che copre il 100% delle spese ammissibili ed erogato in anticipo, con un 60% di fondi regionali a tasso zero e il rimanente 40% di fondi bancari a tasso convenzionato.
  • concessione di contributi a fondo perduto per spese di avvio, concesso al 50% della spesa ammissibile.

Dal punto di vista operativo le richieste di finanziamento verranno prese in carico dalla Regione e gestite attraverso un Comitato tecnico di valutazione. Successivamente l’erogazione dei contributi spetterà a Finpiemonte.

Liberalizzazioni: ecco cosa cambia e per chi

di Vera MORETTI

Stanno arrivando nuove regole per i professionisti, norme importanti che dovranno essere assimilate e rispettate, dimenticando quelle “vecchie”.
Il decreto legge sulle liberalizzazioni ufficializzato ieri, infatti, ha in serbo molte novità per queste categorie.

Eccole nel dettaglio:

Per quanto riguarda le tariffe, è stato mandato in pensione il vecchio tariffario, che, comunque, dal 2006 non era tassativo ma, almeno, indicativo, ma non è stata applicata la “linea dura” che il governo aveva lasciato presagire. Se, dunque, l’abrogazione delle tariffe c’è stata, è anche vero che il giudice, in caso di liquidazione dei compensi, potrà fare riferimento ai parametri stabiliti con decreto del ministero vigilante.
E i compensi? Devono essere calcolati in base all’importanza dell’opera e vanno pattuiti per iscritto e in modo omnicomprensivo. Ciò permetterà al professionista di quantificare la qualità e il rischio della prestazione.

Anche il preventivo rimane un caposaldo dal quale il lavoro del professionista non potrà, né dovrà, prescindere. Il cliente, quindi, avrà diritto a ricevere un atto che fornirà, oltre al prezzo e al grado di complessità dell’incarico, anche le informazioni riguardo tutti gli oneri previsti dal conferimento alla conclusione dell’incarico. Qualora non venga rispettato questo punto, si andrà incontro a sanzioni stabilite dall’ordine.

Una novità introdotta dal decreto è costituita dall’assicurazione. Se si pensava che fosse un obbligo, da parte del professionista, indicare nel preventivo se fosse titolare di una polizza, ora si sa che è un vero e proprio vincolo.
E non si tratta della sola anticipazione di quanto contenuto nell’articolo 3 della legge 148 del 2011, perché un’altra misura già confermata dal governo riguarda il tirocinio.

Assunto che il periodo di praticantato in studio non potrà durare oltre i 18 mesi, si prevede che sei mesi potranno essere svolti durante il corso di laurea. Questo, però, previa una convenzione stipulata fra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca.
Conseguenza di questo provvedimento è la sparizione del compenso al quale il giovane avrebbe diritto, che, invece, era una delle voci presenti nella legge 148/11.

Discorso a parte per i notai. Poiché la pianta organica è aumentata di 500 posti, la concorrenza sarà più fitta e i concorsi più serrati. Ciò, però avverrà quando i tre bandi ora in corso, che prevedono l’assegnazione di 550 posti, saranno conclusi. Si pensa, comunque, che questi verranno espletati entro la fine del 2012, e che, quindi, entro il 31 dicembre 2013 verrà esposto il nuovo bando di 550 posti, che sarà seguito da un ulteriore bando di 470 posti entro il 31 dicembre 2014.
Così facendo, a giudizio dell’esecutivo, ci saranno abbastanza professionisti sul mercato da creare la concorrenza necessaria. Tuttavia, “per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell’ufficio, il notaro deve tenere nel comune o nella frazione assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni 15 giorni per ciascun comune o frazione di comune aggregati“.

In ultimo, ecco cosa prevede il decreto sui fidi: sarà dato ampio spazio ai professionisti nella maggioranza del capitale sociale dei consorzi fidi e delle società cooperative che esercitano l’attività di garanzia collettiva fidi.
I consorzi di garanzia collettiva dei fidi sono enti costituiti nella veste giuridica di cooperativa o società consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate. La modifica introdotta estende la partecipazione anche ai liberi professionisti soci a prescindere dall’attività esercitata. Insieme alle Pmi devono detenere almeno la metà più uno dei voti esercitabili in assemblea, con il diritto a nominare gli organi con funzione di gestione e controllo strategico.

Imprenditoria femminile: Lombardia ai primi posti


Le imprese femminili attive in Lombardia nel 2010 erano oltre 171mila, il 13,4% del corrispondente totale italiano. Pesano il 20,8% sul totale delle imprese attive in regione e per oltre la metà sono concentrate tra Milano (circa 57.000, 33,3% del totale), Brescia (13,6%) e Bergamo (10,6%). E crescono rispetto al 2009, +0,4%, più della crescita media nazionale delle imprese in rosa che si ferma per lo stesso periodo al +0,2%. E meglio dei colleghi uomini che hanno chiuso l’anno con un –0,1%. Le donne quindi reagiscono meglio alle difficoltà, magari associandosi in consorzi e cooperative, entrambe le forme giuridiche registrano infatti una crescita su base annua nel numero di imprese attive superiore al 7% ma crescono anche come piccole realtà, +1,2% in un anno le ditte individuali.

Tra le province con più alta presenza femminile sono Sondrio, Pavia e Varese rispettivamente il 26,1%, 22,9% e 22% del totale. Commercio (27,2%), servizi generici (11,2%), attività immobiliari (9,3%) e servizi di alloggio e ristorazione (9%) i settori di attività preferiti dalle donne. Questi i dati evidenziati da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati del registro imprese al quarto trimestre 2010 e 2009.

Le donne – ha commentato Gianna Martinengo, presidente del Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano – sono sempre più attive e protagoniste sul mercato del lavoro specie grazie alle loro qualità, ma c’è ancora molto da fare per promuovere la presenza femminile. A partire dal lavoro autonomo e dalle imprese che giocano un ruolo importante. Nella crescita della competitività bisogna premiare il capitale umano, l’istruzione e il lavoro della conoscenza, elementi presenti e diffusi nell’universo in rosa”.