Quali e quanti sono i gradi di giudizio per un ricorso tributario

Quando il rapporto tra il Fisco ed il contribuente si incrina, spesso prima si viene a generare un contenzioso. E poi questo si risolve solo dinanzi ad un giudice. Precisamente, ricorrendo ad un giudice tributario che sarà chiamato a dirimere la lite. Ed allora, nell’ambito del contenzioso e delle controversie con il Fisco, vediamo quali sono e quanti sono i gradi di giudizio di merito per un ricorso tributario. E quali sono pure le procedure incluse quelle telematiche che non sono obbligatorie, ma alternative al fine di accelerare in ogni caso i tempi della giustizia.

Ecco quali e quanti sono i gradi di giudizio di merito per un ricorso tributario

Nel dettaglio, in Italia i gradi di giudizio di merito per le liti tributarie sono due. Ovverosia, il primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. E l’appello che, invece, si tiene dinanzi alla Commissione tributaria regionale in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, uscendo dai due gradi di giudizio di merito che sono previsti dall’ordinamento per il ricorso tributario, per le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile poi ricorrere alla Cassazione. In più, si può direttamente passare al ricorso alla Cassazione pure dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale. Ma in questo caso è richiesto l’accordo delle parti.

Attraverso i canali Entratel e Fisconline, inoltre, sui ricorsi tributari le parti in causa possono accedere pure ad una apposita procedura telematica che permette di acquisire informazioni non solo sulla composizione del collegio giudicante, ma anche sulla data fissata per le udienze e su quello che è lo stato di lavorazione del ricorso che è stato presentato.

Quali sono i vantaggi relativi all’adesione al Processo tributario telematico (PTT)

Come sopra accennato, per accelerare i tempi della giustizia, le parti possono aderire al Processo tributario telematico (PTT). Si tratta, nello specifico, di una modalità non obbligatoria ma alternativa rispetto alle modalità tradizionali cartacee. Sia per il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie.

Sia per accedere al fascicolo processuale informatico del processo. Nonché per consultare tutti gli atti e tutti i provvedimenti che sono stati emanati dal giudice sempre in accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.

Quali sono gli effetti giuridici dell’atto impugnato presentando un ricorso tributario

In linea generale la presentazione di un ricorso tributario non sospende gli effetti giuridici dell’atto che è stato impugnato. Pur tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione presentando apposita istanza.

E questo quando il ricorrente ritiene che dall’atto possano derivare dei danni gravi e irreparabili. Nel caso in cui l’istanza viene accolta, la sospensione degli effetti giuridici dell’atto impugnato permane fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Come aderire all’accertamento fiscale con adesione e quali sono i vantaggi

In Italia, nel rapporto tra il contribuente ed il Fisco, ci sono degli strumenti che sono in grado di garantire il giusto equilibrio tra la pretesa erariale da un lato, ed i diritti del cittadino o dell’impresa dall’altro. E questo, tra l’altro, tenendo conto pure dell’effettiva capacità contributiva del soggetto.

Tra questi strumenti cosiddetti deflativi, in particolare, spicca l’accertamento fiscale con adesione. Ed allora, nell’ambito del rapporto tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente, vediamo come si fa a aderire al cosiddetto accertamento fiscale con adesione. Analizzando, inoltre, pure quali sono i vantaggi previsti rispetto, per esempio, all’insorgere di una lite tributaria.

Cos’è l’accertamento fiscale con adesione e chi può accedervi

Nel dettaglio, l’accertamento fiscale con adesione si presenta in tutto e per tutto come una forma di definizione concordata del rapporto tributario. E quindi si tratta di un accordo tra un ufficio del Fisco ed il contribuente. Con quest’ultimo che può avvalersi di questo strumento deflativo non solo prima, ma anche dopo l’emissione di un avviso di accertamento. Ma sempre a patto che il contribuente rinunci poi a presentare il ricorso davanti al giudice tributario.

Detto questo, all’accertamento fiscale con adesione possono potenzialmente accedere tutti i contribuenti. Quindi, non solo le persone fisiche, ma anche le società di persone e le società di capitali. E lo stesso dicasi per gli enti, per i sostituti di imposta e per le associazioni professionali.

Quando un ufficio del Fisco può proporre l’accertamento fiscale con adesione

Oltre che prima o dopo l’emissione di un accertamento fiscale, un ufficio del Fisco può proporre al contribuente l’accertamento fiscale con adesione pure dopo un controllo delle Entrate ed anche a seguito di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza tramite gli accessi, le verifiche e/o le ispezioni.

Vantaggi dell’accertamento fiscale con adesione, dalle sanzioni amministrative a quelle penali

A favore del contribuente, l’accertamento fiscale con adesione offre un vantaggio in termini di sanzioni. In quanto queste vengono applicate nella misura di un terzo del minimo che è previsto dalla legge. Inoltre può scattare, nel rispetto delle condizioni previste, pure un effetto premiale quando il contribuente per le violazioni rilevate è perseguibile anche penalmente.

Ai sensi di legge, infatti, l’accertamento fiscale con adesione costituisce una circostanza attenuante. Fino a permettere la riduzione fino a un terzo delle sanzioni penali previste. Nonché l’azzeramento delle sanzioni accessorie.

Come si presenta la domanda di richiesta di accertamento concordata

In più, si legge altresì sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, pure il contribuente può spontaneamente chiedere  l’accesso allo strumento deflativo che è rappresentato proprio dall’istituto dell’accertamento fiscale con adesione. Per farlo, in particolare, basterà al contribuente presentare al Fisco una domanda in carta libera.

Nella quale si chiede all’ufficio delle Entrate la formazione di una proposta di accertamento concordata. Per trovare un accordo tra le parti, in ogni caso, possono essere necessari più incontri tra il Fisco e il contribuente che al riguardo può pure farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Fisco, sanatoria per eliminare il contenzioso

I contenziosi fiscali pendenti al 1° maggio scorso e di importo fino a 2.000 euro potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro. Per quelle da 2 a 20.000 il costo della chiusura sarà variabile.

Tutti i contenziosi che possono rientrare nella nuova sanatoria sono di fatto sospese fino al 30 giugno 2012.
Esattamente: 10% del valore della lite se l’ultimo scontro lo ha vinto il contribuente; 50% se a vincere è stata l’amministrazione finanziaria; 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale.

Secondo la nuova norma si potranno chiudere le liti instaurate con le Entrate. Per farlo il contribuente dovrà versare le somme richieste entro il prossimo 30 novembre mentre la domanda di definizione agevolata andrà presentata entro il 31 marzo 2012.

Contenzioso fiscale, sì alla definizione rapida

Definite le nuove norme per la conclusione rapida del contenzioso fiscale, anche di quello pendente da oltre dieci anni.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 37/E del 21 giugno 2010, è intervenuta illustrando le misure contenute nell’articolo 3 del decreto legge 40 del 2010 (decreto incentivi), finalizzate alla deflazione del contenzioso tributario e alla razionalizzazione della riscossione dei tributi.

Tra le altre misure, la proposizione dell’appello da parte degli uffici dell’agenzia delle Entrate non necessita più della preventiva autorizzazione della Direzione regionale competente.

Inoltre, è stata esclusa la prestazione di garanzie se l’importo complessivo delle rate successive alla prima è di importo inferiore a 50mila euro.

Le “pillole fiscali” della settimana [12 – 16 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (12 – 16 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Costi ed oneri sono deducibili se si riferiscono ad un’attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o del professionista. L’inerenza quidni è sempre riferità all’attività e non è specifica, cioè riferita all’operazione.
  •  Dal 1° luglio i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di operatori che hanno sede residenza o domicilio in uno dei paesi presenti nelle liste del Dm 4 Maggio 2009 e 21 Novembre 2001 dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica tutti i riferimenti di queste operazioni. La nuova comunicazione sembra una specie di estensione del modello Intrastat alle operazioni con soggetti residenti nei paradisi fiscali.
  • Il 20 e il 26 Aprile prossimi scadrà il termine per presentare, per la prima volta, i modelli Intra1 e Intra2 quater per le prestazioni di servizi “generici”, resi e ricevuti da soggetti comunitari. La prima scadenza trimestrale concerne le prestazioni intracomunitarie di servizi che interessano le regole generali di tassazione e che sono assoggettate ad Iva nel paese del committente (articolo 7-ter del Decreto Iva), per le quali l’obbligo di invio degli elenchi Intrastat è emerso dall’anno 2010. Con riguardo a tali servizi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, con la circolare numero 14/E del 2010, che la soglia di periodicità, fissata in Euro 50mila, deve essere verificata includendo i servizi resi o ricevuti a partire dal primo Gennaio 2010.
  •  Gli immobili di categoria D non censiti, privi di rendita e interamente posseduti da imprese sono assoggettati ad imposta sulla base del valore contabile rivalutato con appositi indici ministeriali finché non avvenga l’attribuzione di rendita.
  • L’Agenzia delle Entrate dichiara (circolare n. 18/E del 14 aprile 2010) l’abbandono di qualsiasi contenzioso in essere in tema di reddito d’impresa e di Iva con riferimento alle compravendite immobiliari nei confronti delle quali sia stato contestato lo scostamento del corrispettivo dichiarato rispetto al valore normale del bene venduto, salvo che ci siano circostanze gravi, precise e concordanti che depongano nel senso della infedeltà del prezzo dichiarato.

Le “pillole fiscali” della settimana [15 – 19 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (15 – 19 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Le imprese che effettueranno investimenti in ricerca industriale e in sviluppo pre-competitivo, avranno la possibilità di detassare dal reddito d’impresa una quota, ancora tutta da determinare, dell’investimento sostenuto. Per tale agevolazione, dovrebbe essere disponibile un budget di 70 milioni di Euro.
  • Le risultanze del software Gerico da sole sembrerebbero non essere sufficienti agli studi di settore. Quindi, essendo necessari ulteriori chiarimenti è più motivato l’invito al contraddittorio.
  • Il Ministero dell’Economia sta studiando delle misure che mirano a potenziare gli strumenti che permettono di disinnescare il contenzioso fiscale. Tali misure saranno contenute nel decreto sviluppo che dovrebbe contenere una disposizione secondo la quale, se le somme contestate dall’Amministrazione Finanziaria sono inferiori ad Euro 50mila, i contribuenti potranno accedere alla conciliazione, all’acquiescenza o alla definizione in contraddittorio senza essere obbligati a prestare garanzie fideiussorie per ottenere la rateazione del debito.
  • dal prossimo 1° Aprile la comunicazione unica per l’attività d’impresa diverrà obbligatoria; con tale procedura si potrà avviare un’attività d’impresa con un unico invio al Registro delle Imprese. La comunicazione unica permette di chiedere codice fiscale e partita Iva, aprire la posizione assicurativa Inail, chiedere l’iscrizione all’Inps dei dipendenti o dei lavoratori autonomi e al Registro delle Imprese.
  • Con l’entrata in vigore del decreto collegato lavoro, sono stati sensibilmente ridotti i tempi per promuovere ricorso in giudizio contro un licenziamento ritenuto illegittimo o contro un recesso di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Infatti, se a seguito dell’impugnazione del licenziamento, né il lavoratore né il datore di lavoro promuovono il tentativo di conciliazione o di arbitrato, il ricorso dovrà essere presentato in Tribunale entro 180 giorni dalla data dell’impugnazione stessa.