Riforma fiscale: pronta la nuova bozza. Ecco cosa contiene

Dopo aver cestinato la riforma fiscale per la quale già era stata emanata la legge di delega, il Governo si appresta a presentare una nuova legge di delega per la riforma fiscale e a dare le prime indiscrezioni sui lavori in atto è il viceministro dell’Economia Maurizio Leo che, al Forum dei Commercialisti e degli Esperti Contabili a Milano, ha presentato i pilastri su cui si sta lavorando per la legge di delega.

Riforma fiscale: parole d’ordine semplificare e armonizzare

L’obiettivo principale della riforma fiscale sarà la semplificazione del quadro normativo. Il primo punto fermo sarà la revisione del diritto tributario in modo che le norme italiane siano armonizzate con quelle dell’Unione Europea e di diritto internazionale. Inoltre è necessario armonizzare la normativa anche con lo Statuto del contribuente.

Saranno revisionati i vari testi unici in modo da arrivare a un nuovo codice tributario più semplice e lineare. Secondo quanto affermato ci sarà una riforma anche degli interpelli, strumento molto utilizzato dai contribuenti per avere delucidazioni precise su determinate questioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Riforma delle accise e delle aliquote Irpef

Secondo le dichiarazioni vi è l’intenzione di rivedere il sistema delle accise, ad oggi noi italiani conosciamo soprattutto, per il loro peso, le accise sui carburanti, ma non sono le sole che effettivamente versiamo, si tratta di imposte inglobate nel prezzo di vari prodotti, rappresentano entrate certe per lo Stato, ma un esborso spesso considerato eccessivo dai contribuenti.

Un altro obiettivo è semplificare le date degli adempimenti, oggi gli italiani si vedono costretti a fare dei veri e propri calendari con decine di scadenze ogni mese e il rischio di dimenticare qualche adempimento e avere sanzioni. Semplificare gli adempimenti vuol dire consentire anche il risparmio visto che dovrebbero scendere le spese sostenute per la gestione degli aspetti fiscali e tributari.

Per quanto riguarda l’Irpef l’obiettivo è ridurre le aliquote a tre e “addolcire” il sistema, implicherà forse l’eliminazione delle aliquote più alte?

Tra le semplificazioni che potrebbero essere adottate vi è il concordato preventivo biennale per le piccole imprese e semplificazione della riscossione e del contenzioso tributario.

Leggi anche: Accise mobili sui carburanti: cosa sono? Come funzionano?

Il testo della riforma fiscale dovrebbe essere in aula già agli inizi di marzo 2023.

Definizione agevolata liti tributarie pendenti. I moduli per la domanda

Il 16 settembre 2022 sono entrate in vigore le nuove norme sul contenzioso tribiutario, tra queste vi è la definizione agevolata per le controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono stati resi noti i modelli per richiedere di aderire alla pace fiscale.

In quali casi può essere chiesta la definizione agevolata per la pace fiscale?

La definizione agevolata può essere considerata una sorta di pace fiscale, sebbene la stessa sia limitata alle sole controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione e nelle quali il contribuente in due gradi o in almeno in un grado di giudizio sia risultato vincitore e di conseguenza l’Agenzia sia risultata soccombente.

Per capire per quali procedimenti è possibile richiedere la definizione agevolata, si può leggere l’articolo:

Pace fiscale e definizione agevolata nella riforma del processo tributario

La definizione agevolata può essere richiesta nei giudizi nei quali l’Agenzia delle Entrate:

  • risulti soccombente integralmente in tutti i precedenti gradi di giudizio e nel caso in cui la controversia non abbia valore superiore a 100.000 euro. In questo caso aderendo alla procedura il contribuente può liberarsi versando il 5% del valore della lite;
  • risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, quindi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale O davanti alla Commissione Tributaria Regionale. In questo caso la definizione agevolata può essere richiesta se il valore della lite non supera i 50.000 euro e versando il 20% del valore della lite.

Leggi anche: Tax compliance: cos’è e quali benefici ci sono per i cittadini e per il Fisco?

Come presentare la domanda per la definizione agevolata delle controversie pendenti?

Appare evidente che per il contribuente addivenire alla definizione agevolata della lite potrebbe essere controproducente, ad esempio nel caso in cui anche davanti alla Corte di Cassazione dovesse risultare vincitore, ecco perché la procedura deve essere richiesta dalla parte. La domanda deve essere proposta entro il 16 gennaio 2023. L’istanza deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio che è parte nel giudizio di merito, utilizzando esclusivamente il modulo che alleghiamo in fondo all’articolo.

In allegato il lettore può trovare anche le istruzioni per la compilazione del modulo. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso diversi procedimenti che in teoria potrebbero essere conclusi con la definizione agevolata, deve presentare per ogni controversia una separata istanza allegando anche la copia del documento di identità e soprattutto la ricevuta del pagamento di quanto dovuto. Il pagamento deve avvenire con il modello F24. Avvisiamo il contribuente che ancora non sono noti i codici tributo da utilizzare. Gli stessi saranno rilasciati a breve, probabilmente in settimana, solo nel momento in cui saranno resi noti i codici tributo sarà possibile procedere al pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata.

Modello domanda definizione agevolata

Istruzioni per la compilazione

Quali e quanti sono i gradi di giudizio per un ricorso tributario

Quando il rapporto tra il Fisco ed il contribuente si incrina, spesso prima si viene a generare un contenzioso. E poi questo si risolve solo dinanzi ad un giudice. Precisamente, ricorrendo ad un giudice tributario che sarà chiamato a dirimere la lite. Ed allora, nell’ambito del contenzioso e delle controversie con il Fisco, vediamo quali sono e quanti sono i gradi di giudizio di merito per un ricorso tributario. E quali sono pure le procedure incluse quelle telematiche che non sono obbligatorie, ma alternative al fine di accelerare in ogni caso i tempi della giustizia.

Ecco quali e quanti sono i gradi di giudizio di merito per un ricorso tributario

Nel dettaglio, in Italia i gradi di giudizio di merito per le liti tributarie sono due. Ovverosia, il primo grado dinanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. E l’appello che, invece, si tiene dinanzi alla Commissione tributaria regionale in accordo con quanto si legge sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, uscendo dai due gradi di giudizio di merito che sono previsti dall’ordinamento per il ricorso tributario, per le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile poi ricorrere alla Cassazione. In più, si può direttamente passare al ricorso alla Cassazione pure dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale. Ma in questo caso è richiesto l’accordo delle parti.

Attraverso i canali Entratel e Fisconline, inoltre, sui ricorsi tributari le parti in causa possono accedere pure ad una apposita procedura telematica che permette di acquisire informazioni non solo sulla composizione del collegio giudicante, ma anche sulla data fissata per le udienze e su quello che è lo stato di lavorazione del ricorso che è stato presentato.

Quali sono i vantaggi relativi all’adesione al Processo tributario telematico (PTT)

Come sopra accennato, per accelerare i tempi della giustizia, le parti possono aderire al Processo tributario telematico (PTT). Si tratta, nello specifico, di una modalità non obbligatoria ma alternativa rispetto alle modalità tradizionali cartacee. Sia per il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie.

Sia per accedere al fascicolo processuale informatico del processo. Nonché per consultare tutti gli atti e tutti i provvedimenti che sono stati emanati dal giudice sempre in accordo con quanto riporta l’Agenzia delle Entrate attraverso il proprio sito Internet.

Quali sono gli effetti giuridici dell’atto impugnato presentando un ricorso tributario

In linea generale la presentazione di un ricorso tributario non sospende gli effetti giuridici dell’atto che è stato impugnato. Pur tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente la sospensione presentando apposita istanza.

E questo quando il ricorrente ritiene che dall’atto possano derivare dei danni gravi e irreparabili. Nel caso in cui l’istanza viene accolta, la sospensione degli effetti giuridici dell’atto impugnato permane fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

Come aderire all’accertamento fiscale con adesione e quali sono i vantaggi

In Italia, nel rapporto tra il contribuente ed il Fisco, ci sono degli strumenti che sono in grado di garantire il giusto equilibrio tra la pretesa erariale da un lato, ed i diritti del cittadino o dell’impresa dall’altro. E questo, tra l’altro, tenendo conto pure dell’effettiva capacità contributiva del soggetto.

Tra questi strumenti cosiddetti deflativi, in particolare, spicca l’accertamento fiscale con adesione. Ed allora, nell’ambito del rapporto tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente, vediamo come si fa a aderire al cosiddetto accertamento fiscale con adesione. Analizzando, inoltre, pure quali sono i vantaggi previsti rispetto, per esempio, all’insorgere di una lite tributaria.

Cos’è l’accertamento fiscale con adesione e chi può accedervi

Nel dettaglio, l’accertamento fiscale con adesione si presenta in tutto e per tutto come una forma di definizione concordata del rapporto tributario. E quindi si tratta di un accordo tra un ufficio del Fisco ed il contribuente. Con quest’ultimo che può avvalersi di questo strumento deflativo non solo prima, ma anche dopo l’emissione di un avviso di accertamento. Ma sempre a patto che il contribuente rinunci poi a presentare il ricorso davanti al giudice tributario.

Detto questo, all’accertamento fiscale con adesione possono potenzialmente accedere tutti i contribuenti. Quindi, non solo le persone fisiche, ma anche le società di persone e le società di capitali. E lo stesso dicasi per gli enti, per i sostituti di imposta e per le associazioni professionali.

Quando un ufficio del Fisco può proporre l’accertamento fiscale con adesione

Oltre che prima o dopo l’emissione di un accertamento fiscale, un ufficio del Fisco può proporre al contribuente l’accertamento fiscale con adesione pure dopo un controllo delle Entrate ed anche a seguito di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza tramite gli accessi, le verifiche e/o le ispezioni.

Vantaggi dell’accertamento fiscale con adesione, dalle sanzioni amministrative a quelle penali

A favore del contribuente, l’accertamento fiscale con adesione offre un vantaggio in termini di sanzioni. In quanto queste vengono applicate nella misura di un terzo del minimo che è previsto dalla legge. Inoltre può scattare, nel rispetto delle condizioni previste, pure un effetto premiale quando il contribuente per le violazioni rilevate è perseguibile anche penalmente.

Ai sensi di legge, infatti, l’accertamento fiscale con adesione costituisce una circostanza attenuante. Fino a permettere la riduzione fino a un terzo delle sanzioni penali previste. Nonché l’azzeramento delle sanzioni accessorie.

Come si presenta la domanda di richiesta di accertamento concordata

In più, si legge altresì sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, pure il contribuente può spontaneamente chiedere  l’accesso allo strumento deflativo che è rappresentato proprio dall’istituto dell’accertamento fiscale con adesione. Per farlo, in particolare, basterà al contribuente presentare al Fisco una domanda in carta libera.

Nella quale si chiede all’ufficio delle Entrate la formazione di una proposta di accertamento concordata. Per trovare un accordo tra le parti, in ogni caso, possono essere necessari più incontri tra il Fisco e il contribuente che al riguardo può pure farsi rappresentare o assistere da un procuratore.

Contenziosi tributari in crescita nel 2015

Se aumentano le liti e i contenziosi tributari, non è mail un bel segnale. Purtroppo, però, è ciò che è accaduto nel 2015, come indicano i dati presentati la scorsa settimana all’apertura dell’anno giudiziario da Mario Cavallaro, presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l’organo di autogoverno dei giudici tributari.

Secondo questi numeri, lo scorso anno si è registrata una nuova crescita dei contenziosi tributari, +6% rispetto al 2014. Questo, nonostante sia ancora più oneroso fare ricorso al giudice, a causa del contributo unificato.

Entrando nel dettaglio dei numeri, le commissioni tributarie nel 2015 hanno trattato cause e contenziosi tributari per un ammontare complessivo che ha sfiorato i 34 miliardi di euro, di cui circa 22 in Provinciale e altri 12 in Regionale.

Come ha ricordato Cavallaro, questo aumento di contenziosi tributari ha di fatto reso vano gli sforzi del Governo per rendere più efficaci “gli istituti di deflazione preprocessuali, come il riordinato e ampliato interpello, e quelli processuali, come la possibilità di conciliazione anche in appello e l’obbligo del ricorso-reclamo e della conseguente mediazione tributaria fino al non certo bagatellare importo di 20mila euro”.

Mediazione obbligatoria, novità in arrivo

Novità importanti sul fronte della mediazione obbligatoria, strumento ancora poco conosciuto da aziende e professionisti ma molto utile per la risoluzione pacifica di contenziosi che, altrimenti, costerebbero soldi e perdite di tempo.

In base allo schema di decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario in esame, è prevista l’estensione della mediazione obbligatoria per tutte le controversie di valore non superiore a 20mila euro. Un’estensione, quindi, che va oltre gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Oltre a questo passaggio, il decreto introduce la mediazione obbligatoria anche in secondo grado, che consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto; nel corso del giudizio di cassazione, le sanzioni saranno invece al 50%.

Con le novità introdotte dal ddl sarà anche possibile, per l’appellante – sia il contribuente sia l’ufficio impositore – richiedere alla Commissione regionale la sospensione totale o parziale dell’esecutività della sentenza impugnata, purché sussistano gravi e fondati motivi.

Un’opportunità per gli avvocati civilisti

L’annuncio di lavoro di oggi non si rivolge né a esperti informatici né a agenti di commercio.

La ricerca, questa volta, riguarda la figura di avvocato civilista, del quale sono richieste le mansioni da uno studio di Vicenza.

I requisiti che il candidato ideale deve avere sono, oltre ad una laurea magistrale in giurisprudenza, con ottimo curriculum studiorum e specializzazione in diritto civile, anche esperienza maturata specificamente in diritto societario e contrattualistica.

Titolo preferenziale è avere conoscenze in materia tributaria ed in particolare in tema di contenzioso tributario.
L’uso del computer, pacchetto Office e posta elettronica, è indispensabile, mentre è preferibile il domicilio a Vicenza o hinterland.

Per quanto riguarda, invece, le mansioni da svolgere, il profilo ricercato dovrà svolgere in piena autonomia:

  • Gestione di un pacchetto clienti in completa autonomia;
  • Redazione di contratti, atti, pareri, procedure, policies, istanze;
  • Consulenza stragiudiziale in materia civile;
  • Partecipazione a riunioni e udienze presso Tribunali ed Enti;
  • Effettuazione di ricerche;
  • Pratiche cancelleria presso il Tribunale.

Per saperne di più, Monster.it.

Contenzioso ultradecennale con il Fisco? se paghi il 5% lo puoi chiudere.

Finalmente l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 37/E del 21 giugno 2010 fornisce una soluzione per chiudere le cause ultradecennali ancora pendenti in ultimo grado nei tribunali tributari. D’ora in poi, per risolvere bonariamente tali giudizi occorrerà pagare il 5% del valore della lite con il codice tributo 8109.

Per i giudizi ancora pendenti dinanzi alla Commissione tributaria centrale che hanno risoluzione automatica non è previsto alcun adempimento. In ogni caso per la conclusione del contenzioso, i contribuenti dovranno risultare vittoriosi in primo e in secondo grado.