Le modifiche della riforma del lavoro sui contratti di lavoro

Tra le modifiche apportate dalla Riforma del lavoro ce n’è una relativa ai contratti di lavoro.
Per quanto riguarda, poi, i lavoratori a partita Iva, la riforma Fornero è intervenuta sulla tipologia contrattuale non solo per quelle prestazioni “classiche” rese da professionisti iscritti in Albi, ma anche per le collaborazioni generiche stabili che le parti hanno voluto sottrarre al regime del lavoro subordinato o delle collaborazioni a progetto.

La norma di riferimento dispone che al ricorrere di determinate condizioni, la collaborazione resa dalla persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, debba essere ricondotta nella fattispecie del contratto di collaborazione a progetto.
Il rapporto a partita IVA dovrà essere riqualificato in un contratto di collaborazione a progetto, a meno che non venga fornita, dal committente, prova contraria.

Vediamo nel dettaglio quali casi rientrano nella norma:

  • la durata complessiva della collaborazione è superiore al periodo di 8 mesi nell’arco dell’anno solare ;
  • il “lavoratore” ha a disposizione una postazione fissa di lavoro, presso la sede dello stesso committente;
  • il corrispettivo percepito (sempre dallo stesso committente) è superiore all’80% dei guadagni.

Se ci si trova in presenza di almeno due di queste condizioni, i prestatori di lavoro sono identificati quali subordinati e quindi devono essere trasformati in collaboratori a progetto oppure in dipendenti.

Questo significa che l’applicazione del contratto a progetto comporta l’obbligo di individuare un progetto specifico, focalizzato su un risultato concreto che non potrà coincidere con l’oggetto stesso dell’attività aziendale.
Su quanto deliberato dalla riforma è stato modificato l’arco temporale, che ora prevede che la presunzione introdotta dalla precedente riforma debba essere verificata su un arco temporale di due anni.

Vera MORETTI

Le “pillole fiscali” della settimana [26 – 30 Aprile 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali“ pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (26 – 30 Aprile 2010). Buona lettura e soprattutto week-end e buona festa dei lavoratori!

  • La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12028 della sesta sezione penale depositata il 26 Marzo, ha stabilito che nella determinazione del tasso d’interesse usurario rientra anche la commissione di massimo scoperto. La Suprema Corte ha interpretato l’art’644 del codice penale che prevede di considerare rilevanti ai fini dell’usura “tutti gli oneri che un utente supporti in connessione con un suo uso del credito” stabilendo che tra questi oneri rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto. Inoltre nella Sentenza è stata fornita un’analisi della natura della commissione di massimo scoperto che non è un interesse in senso tecnico ma piuttosto un onere in relazione allo “scoperto di conto corrente”.
  • Se il collaboratore a progetto non riesce ad ultimare il lavoro assegnatogli, il compenso stabilito in funzione del progetto, può essere ridotto proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro eseguito (questo però deve essere previsto nel contratto). Lo stesso vale nel caso in cui la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l’utilità.
  • L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 21/E del 23 Aprile 2010 ha fornito dei chiarimenti in merito alle detrazione che spettano ai contribuenti che hanno posto in essere interventi di ristrutturazione per il risparmio energetico, l’acquisto di mobili, elettrodomestici, pc, il recupero edilizio, il risparmio energetico. Infatti per gli interventi di risparmio energetico infrannuale l’agevolazione Irpef, Ires non è persa se non è stata inviata entro il 31 marzo 2010 la comunicazione alle Entrate dei pagamenti effettuati nel 2009. Per la detrazione riguardante l’acquisto di elettrodomestici finalizzati ad arredare l’immobile ristrutturato è sufficiente che la data inizio lavori sia anteriore l’acquisto dell’arredo, ma non che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima dell’arredo.
  • Secondo  la sentenza n. 9916 del 26 Aprile 2010 della terza sezione civile della Cassazione  si è stabilito che il commercialista è tenuto a risarcire il cliente per il 50 % delle sanzione inflitte dal fisco, a prescindere dal fatto che i comportamenti fossero concordati con quest’ultimo.
  • Se il valore di mercato di un bene è notevolmente più elevato del prezzo dichiarato, può essere negata la pretesa del contribuente di calcolare l’imposta di registro sul prezzo di cessione dichiarato e calcolarla invece sul valore di mercato del bene oggetto di trasferimento (articoli 51 e 52, Dpr 131/1986). Inoltre, se il prezzo dichiarato è inferiore al valore di mercato del bene, ridotto di un quarto, si può anche essere soggetti ad una sanzione che va dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta dovuta (articolo 71, comma 1, Dpr 131/1986).

Contratto a progetto: le domande dei nostri lettori.

Gentile Redazione, sto per assumere Giovanni e Valerio, due programmatori che dovranno svolgere un lavoro per la mia azienda per i prossimi sei mesi. Stipulerò con loro un contratto a progetto. Vorrei sapere se contemporaneamente i due programmatori potranno lavorare anche per altre aziende? (Giuseppe F. – Roma)

 Caro Giuseppe, il collaboratore a progetto può lavorare per più committenti. Tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale facoltà.  Ovviamente il collaboratore a progetto è tenuto ad un comportamento professionale per il quale non potrà svolgere attività in concorrenza con i committenti, non potrà mai diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione interna dei committenti, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti.

 Buongiorno, al termine di un contratto a progetto è possibile rinnovare il contratto allo stesso collaboratore? (Salvatore R.- Bari)

 Caro Salvatore, il contratto contenente un progetto o programma di lavoro può certamente essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore. Oltre ad un rinnovo avente lo stesso oggetto del precedente contratto, è comunque possibile stipulare nuovi contratti per nuovi progetti con lo stesso collaboratore. Ad ogni modo, i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono servire come espedienti per eludere l’attuale disciplina.

 Gentile Redazione, non sono un professionista a partita iva ma provo comunque a sottoporvi una domanda. Spero possiate rispondermi lo stesso. Al termine di uno stage svolto per un’agenzia di comunicazione mi hanno offerto un contratto a progetto per seguire un cliente dell’agenzia. Come faccio a sapere se quanto mi è stato offerto è un giusto compenso? Esiste un tariffario per i contratti a progetto? (Daniele P.- Firenze)

 Caro Daniele, grazie per la tua domanda. Per quanto ci è possibile cerchiamo sempre di rispondere a tutte le domande interessanti che ci giungono in redazione. Anche se chi ce la sottopone non è un lavoratore a partita iva :-)!

In realtà non esiste alcun tariffario per i collaboratori a progetto, anche perché si può sottoscrivere un contratto a progetto avente come oggetto qualunque tipo di attività. Per capire quanto sia giusto ricevere come compenso, occorre fare una piccola analisi relativa ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi (quindi con partita iva) della tua zona che effettuano lo stesso tipo di lavoro che ti è stato proposto. Infatti il compenso deve essere sempre proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.

Se anche tu hai una domanda da sottoporci, scrivi alla nostra redazione. Se la tua domanda sarà particolarmente interessante riceverà risposta il martedì nella rubrica Question Time.