Le nuove regole in fatto di Iva per i contribuenti minimi fuori regime

Buone notizie in fatto di Iva per i 500mila contribuenti minimi che dal 1° gennaio 2012 usciranno dal regime e accederanno alternativamente a quello supersemplificato o alla contabilità semplificata. In particolare, scatta il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti ma è anche possibile recuperare l’imposta assolta sui beni compresi quelli strumentali e servizi acquistati in vigenza del regime dei minimi allorquando l’Iva non fu detratta.

A fuoriuscire dal regime sono coloro che hanno intrapreso la propria attività prima del 31 dicembre 2007 o che, pur avendola cominciata dopo tale data, non rispettano i requisiti d’accesso come all’articolo 27, comma 2 del Dl 98/11 o hanno superato i limiti dimensionali previsti dalla legge 244/07 nel corso del 2011.

Per quanto riguarda l’Iva, questi contribuenti dovranno emettere regolare fattura rispettando tutti i requisiti richiesti dall’articolo 21 del Dpr 633/72, applicando l’imposta (con aliquota del 4, 10 o 21%) e abbandonando quindi la semplice ricevuta con marca da bollo. L’ex minimo che non entra nel regime supersemplificato dovrà poi istituire i registri Iva e provvedere all’annotazione delle fatture entro i termini di cui agli articoli 23,24 e 25 del Dpr 633/72, integrando le registrazioni con le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Se invece gode del regime supersemplifcato potrà non tenere la contabilità, ma applicherà l’Iva nei modi ordinari versandola annualmente.

La rettifica dell’Iva diventa obbligatoria nei casi in cui intervengono mutamenti nel regime di detrazione, delle operazioni attive o dell’attività esercitata, fattispecie che si realizza per il contribuente minimo che perde il regime di inapplicabilità dell’imposta.

L’articolo 19bis 2 del Dpr 633/72 precisa che tale rettifica può essere operata sui beni ammortizzabili se non sono ancora trascorsi cinque anni dall’acquisizione, sui servizi e sui beni non ancora utilizzati alla data del 1° gennaio 2012. Nel caso di uscita dai minimi la rettifica è a favore e quindi l’Iva risultante è a credito. In questo caso l’ex minimo deve calcolare la rettifica prendendo i beni ammortizzabili acquistati dal 1° gennaio 2008-31 dicembre 2011 e considerando l’Iva portata a costo. Dopodiché si calcolano i quinti d’imposta che mancano al compimento del quinquennio.

L’Iva relativa ai beni in giacenza non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un’unica soluzione, senza attendere il loro materiale impiego. In questo caso occorre fare riferimento alle rimanenze iniziali al 1° gennaio 2012.

Un altro aspetto riguarda l’eventuale compensazione del credito Iva maturato per effetto della rettifica a favore, con il debito Iva risultante al medesimo titolo al momento dell’ingresso nei minimi al 1° gennaio 2008 o successivamente. Il comma 101 del l’articolo 1 della legge 244/2007 prevedeva la possibilità di versare la rettifica Iva in cinque quote annuali senza interessi. In questo caso, le residue rate sono computate nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita, al netto della nuova rettifica a favore.

Quindi chi esce dal 2012 potrà compensare con la rettifica Iva a favore le rate ancora dovute per l’ingresso a suo tempo nel regime. Al contrario la detrazione corrispondente alla rettifica a favore potrà essere fatta valere con il versamento del saldo Iva 2012, ovvero al momento in cui gli ex minimi che abbracciano il supersemplificato verseranno per la prima volta l’Iva dovuta.

Vera Moretti

Nuove regole per il regime dei minimi nel 2012

Dal 2012 cambiano le regole relative al regime dei minimi, in virtù della Finanziaria da poco approvata. Intanto, per i professionisti e gli imprenditori soggetti alla ritenuta d’acconto che continueranno a essere contribuenti minimi anche nel 2012, l’imposta sostitutiva scende dal 20% al 5%, portando chi rientrerà nel nuovo regime dei minimi ad accumulare credito nei confronti del Fisco: avrà infatti ritenute d’acconto di importo superiore rispetto a quanto dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva sul loro reddito, ridotta al 5%. Inoltre, l’aliquota ordinaria della ritenuta d’acconto corrisponde al 20% dell’imponibile, ma sono previste deroghe per alcune operazioni e per determinate categorie professionali.
 
Il credito accumulato nel quadro CM potrà essere utilizzato con il modello F24 dai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi in compensazione di eventuali altre imposte o contributi dovuti all’Erario in caso di possesso di altri redditi o beni (IRPEF, addizionali, ICI, etc.), oppure i contributi previdenziali da versare alla Cassa di appartenenza.

Se il contribuente che aderisce al nuovo regime dei minimi non ha la possibilità di utilizzare in questo modo il credito, questo è destinato ad accumularsi per essere eventualmente richiesto a rimborso. Una situazione che vedrà coinvolti tutti i contribuenti che esercitano un’attività in  , nella quali i compensi sono assoggettati alla ritenuta, come avvocati, commercialisti, agenti di commercio, mediatori.

Che cosa pagherò all’erario nel mio primo anno di attività se ho scelto il regime agevolato?

Quarta tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Luigi si trova oggi per la prima volta di fronte all’erario ed è in dubbio su quanto e come dovrà pagare. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli spiega come fare.

Dopo aver individuato il nostro codice attività, aver aperto la Partita Iva e scelto il regime fiscale da adottare, ora vediamo che cosa ci chiede l’erario per i nostri primi 12 mesi di attività.

Nell’avvio della nuova attività di impresa o di lavoro autonomo, se ipotizzo il raggiungimento di ricavi o di compensi al massimo pari a euro 30.000,00 posso fare una previsione semplificata di quanto dovrei pagare all’erario, scegliendo il regime dei contribuenti minimi.

In merito all’IVA va tenuto presente che chi si avvale del regime dei minimi non addebita l’IVA a titolo di rivalsa, parimenti non ha diritto alla detrazione dell’imposta a credito sugli acquisti.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata è pari al 20% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato come differenza tra l’ammontare dei ricavi/compensi e le spese (secondo il principio di cassa), e va versata nel termine previsto per il saldo del mod. Unico.

Non è prevista la tenuta delle scritture contabili, vi è l’esonero degli adempimenti IVA, è prevista l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore e vi è l’esonero dall’IRAP. È obbligatorio soltanto emettere e conservare le fatture per i servizi o beni venduti e conservare le fatture sugli acquisti, rivolgendosi a un professionista specializzato per la consulenza per compilare il modello unico e determinare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nel 1995, la Dott.ssa Pellegrini è esperta in gestione aziendale e da 12 anni è Responsabile Contabilità e Bilancio di un gruppo di società di capitali, titolari di numerosi marchi, dedite alla produzione e alla commercializzazione di abbigliamento in Italia e all’estero. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trani dal 2006, segue l’approfondimento della materia fiscale e tributaria e studia la fattibilità e la convenienza di operazioni aziendali particolari.

Leggi gli articoli già pubblicati dal Professionista.

Che cosa sono i regimi fiscali? Esistono regimi fiscali agevolati per l’attività che sto iniziando?

Terza tappa del viaggio di Luigi P. nel mondo delle partite IVA. Luigi deve valutare e scegliere un regime fiscale agevolato per la propria attività economica. Infoiva, grazie al contributo della dott.ssa Ippolita Pellegrini, gli spiega come fare.

Dopo la scelta del codice attività e la contestuale apertura della Partita Iva in fase di avvio di una nuova impresa, analizziamo la fase successiva relativa alla scelta del regime fiscale da adottare.

Il regime fiscale di un’impresa corrisponde alle formalità da osservare per essere in regola con il fisco e con il codice civile. I regimi sono piuttosto numerosi ed estremamente diversi tra loro per le regole da rispettare e, di conseguenza, per i documenti contabili da redigere.

Nella scelta del regime fiscale o contabile hanno importanza le caratteristiche dell’impresa. Il regime prescelto e le sue funzionalità permetteranno all’imprenditore di conoscere tutti gli aspetti della propria azienda, i suoi punti di forza e i suoi punti deboli, nonché di verificare l’andamento dei risultati di gestione.

Di particolare interesse risulta il regime fiscale agevolato per i contribuenti minimi, introdotto a partire dal 1° gennaio 2008. Rientrano in tale regime i lavoratori autonomi e le persone fisiche esercenti attività d’impresa che nell’anno solare precedente hanno innanzitutto conseguito compensi o ricavi in misura non superiore a 30mila euro, oltre ad altri requisiti. I soggetti che iniziano l’attività possono immediatamente applicare il regime agevolato se prevedono di rispettare il limite suddetto, tenendo conto che, in caso di inizio di attività in corso d’anno, si procede al ragguaglio all’anno.

Le principali agevolazioni riguardano l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 20% sul reddito e l’esonero dalla maggior parte degli obblighi contabili e dichiarativi.

 

Dott.ssa Ippolita PELLEGRINI | i.pellegrini[at]infoiva.it | (+39) 346.5278117 | Bisceglie
Laureata in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari nel 1995, la Dott.ssa Pellegrini è esperta in gestione aziendale e da 12 anni è Responsabile Contabilità e Bilancio di un gruppo di società di capitali, titolari di numerosi marchi, dedite alla produzione e alla commercializzazione di abbigliamento in Italia e all’estero. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Trani dal 2006, segue l’approfondimento della materia fiscale e tributaria e studia la fattibilità e la convenienza di operazioni aziendali particolari.

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Nuove precisazioni dell’Agenzia delle Entrate sugli elenchi Intratsat.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n.36/2010 ha specificato i corretti adempimenti da parte dei contribuenti minimi italiani per le operazioni intracomunitarie effettuate e quelli a carico dei soggetti passivi d’imposta per le operazioni con soggetti di altri Stati membri considerati piccole imprese. L’Agenzia precisa anche che Il contribuente che ha presentato per gennaio e febbraio 2010 gli elenchi mensili, perché prevedeva di superare nel trimestre la soglia dei 50 mila euro, non potrà “ritrattare”: nel caso in cui a marzo l’ammontare delle operazioni rilevanti si attesti al di sotto di tale limite, egli dovrà comunque rispettare la tempistica mensile per tutto il 2010. Infine per quanto riguarda le attività di e-commerce, l’Agenzia dice che acquisti e vendite effettuati online rientrano nella definizione relativa ai servizi elettronici e pertanto debbono essere inclusi negli elenchi riepilogativi. La risposta vale sia per i software scaricati (e quindi acquistati) via Internet sia per le cessioni di beni tramite e-bay.