Ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale over 50: come presentarlo

Sta facendo molto discutere l’obbligo vaccinale applicato agli over 50 e previsto dal decreto legge 7 gennaio 2022 n°1 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19”, ma naturalmente per ogni provvedimento che prevede un obbligo e una sanzione c’è la possibilità di ricorso, ora vedremo proprio come si può proporre ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale e quali sono le motivazioni che possono essere poste alla base di esso.

Obbligo vaccinale: in cosa consiste?

Il decreto del 7 gennaio stabilisce l’obbligo vaccinale per gli over 50 dall’entrata in vigore del decreto stesso, cioè dall’8 gennaio, fino al 15 giugno 2022, alcune indiscrezioni affermano che si sta pensando di estenderlo anche agli over 45, ma per ora questa ipotesi non ci riguarda. La normativa dice che possono essere sottoposti a sanzione gli over 50 che non abbiano:

  • ancora iniziato il ciclo primario;
  • completato il ciclo primario (cioè hanno fatto la prima dose, ma non hanno fatto il richiamo);
  • fatto la dose di richiamo successiva al ciclo primario entro i termini di validità del green pass ( o certificazione verde).

Dobbiamo sottolineare che questa sanzione, somministrata dal Ministero della Salute, attraverso l’Agenzia delle Entrate, deve essere tenuta distinta dalla sanzione applicabile agli over 50 che siano trovati sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato (cioè rilasciato in seguito a Covid o a ciclo vaccinale) e che ha un valore minimo di 600 euro e un valore massimo di 1.500 euro, inoltre i lavoratori che non hanno il green pass rafforzato sono considerati assenti ingiustificati dal lavoro e non percepiscono lo stipendio.

Come sarà applicata la sanzione per obbligo vaccinale

Non è ancora chiaro come si procederà alla somministrazione delle multe, da quanto emerge ci saranno controlli agli elenchi detenuti dalle Aziende Sanitarie Locali e in seguito a riscontri sarà l’Agenzia delle Entrate ad avvisare, prima in modo bonario, il contribuente e in secondo momento comminerà la sanzione. In seguito al primo avviso il soggetto con obbligo vaccinale dovrà comunicare entro 10 giorni i motivi della mancata adesione al piano vaccinale. La risposta dovrà essere inoltrata alla ASL e all’Agenzia delle Entrate con allegati eventuali certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale. L’ASL a questo punto dovrà verificare, anche con eventuale contraddittorio, la posizione del soggetto. In caso di esito negativo, entro 180 giorni sarà comminata la sanzione di 100 euro Una Tantum. E’ esclusa l’applicazione di sanzioni in seguito ad altre tipologie di controlli, ad esempio da parte di carabinieri, polizia o altri corpi.

Ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale

Ora che abbiamo sintetizzato la disciplina dell’obbligo vaccinale, chiariamo come è possibile fare ricorso contro sanzioni per obbligo vaccinale. Una volta notificata la sanzione il soggetto può entro 30 giorni proporre ricorso avverso sanzione obbligo vaccinale al giudice di pace territorialmente competente. Il soggetto deve dimostrare di essere esonerato dall’obbligo vaccinale e deve quindi presentare una relazione medica comprovante le condizioni di salute che ostano alla vaccinazione. Molto probabilmente anche il giudice di pace nominerà un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per confutare la tesi di parte. Naturalmente è possibile che siano a carico del ricorrente le spese di giudizio, mentre sicuramente dovrà versare il contributo unificato di 43 euro.

In quali casi si può essere senti dall’obbligo vaccinale?

I casi in cui si può ottenere un certificato di esenzione devono essere valutati singolarmente dal medico curante, in genere si tratta di grave compromissione del sistema immunitario, in presenza di malattie rare, malattie croniche, allergie particolari o ipersensibilità a componenti dei vaccini.

Avvocati: no alle multe, si ai ricorsi

La notizia arriva da Roma: l’avvocato Fabrizio Bruni, presidente dell’Associazione degli Avvocati Romani, si è rifiutato di pagare il cosiddetto “contributo unificato“, dopo aver presentato un ricorso nei confronti di una multa a lui notificata, per un’infrazione del Codice della strada.
Il “contributo unificato” consiste in una tassa di 38 euro che il ricorrente deve versare all’amministrazione per l’avvio della pratica di ricorso, il cui scopo è scoraggiare i frequenti ricorsi contro le sanzioni amministrative, istituito dall’art. 212 della Finanziaria 2010.

Il motivo addotto dall’avvocato? Contestare gli errori della pubblica amministrazione è un diritto del cittadino contribuente e non deve certo essere scoraggiato, quanto piuttosto tutelato. “Ho scelto di non versare il contributo unificato – ha dichiarato il presidente dell’Associazione degli Avvocati Romani – per poter sollevare innanzi alla Commissione Tributaria la questione di costituzionalità della norma che ha introdotto il tributo anche per la cause di opposizione a sanzioni amministrative, necessità fatta rilevare da due ordinanze della Corte Costituzionale (numeri 143 e 195 del 2011) che avevano dichiarato l’inammissibilità delle questioni di costituzionalità sollevate dai Giudici di Pace, in particolare per carenza di interesse in caso di avvenuto pagamento del contributo. Ciò vale anche per i ricorsi contro le multe per infrazioni al codice della strada”.

A sostenerlo un gruppo di avvocati dell’ Ordine di Roma che sono intervenuti per fare in modo che questo principio venga rispettato. “E’ necessario che gli avvocati mostrino ai cittadini che si battono per loro contro leggi ingiuste e vessatorie, rischiando propri denari e provvedimenti sanzionatori” ha ribadito l’avvocato Bruni.

A confermare la sua posizione anche l’avvocato Mauro Vaglio, consigliere più votato dell’Ordine degli Avvocati di Roma: “Anche se il Consiglio dell’Ordine non può esprimersi come istituzione su una questione all’esame dei Giudici, – ha precisato Vaglio – come rappresentante degli Avvocati ho a cuore i diritti costituzionali dei cittadini.” L’iniziativa dell’avvocato Bruni mira a ripristinare, a suo dire, “il diritto di chi viene ingiustamente colpito da una sanzione amministrativa di modico valore”.

Alessia Casiraghi

Avvocati, l’Organismo unitario dell’Avvocatura boccia la Manovra

Un altro attacco dalle professioni alla manovra economica. Questa volta tocca presidente dell’Organismo unitario dell’Avvocatura, Maurizio de Tilla, che boccia l’ultima versione della Finanziaria: “Grave e vergognoso – afferma – che nella manovra economica sia stata inserita una norma che prevede il pagamento raddoppiato del contributo unificato per i cittadini che non intendono avvalersi nell’ambito della loro libertà della media-conciliazione nella giustizia civile“.

De Tilla conferma infine “le critiche relative all’attacco contro le libere professioni con l’inserimento della riforma professionale nell’articolo 3, nonché la contestazione degli altri provvedimenti relativi alla giustizia: eliminazione dei tribunali minori, aumento del contributo unificato, nonché la previsione di sanzioni disciplinari per avvocati e magistrati impossibilitati a rispettare il calendario dei processi”.