Credito Iva: dal 1 aprile soglia a 5mila euro

Dal 1° aprile per utilizzare in compensazione il credito Iva riguardante importi superiori a 5mila euro annui i contribuenti dovranno aver preventivamente presentato la dichiarazione annuale o la istanza dalla quale risulta il credito.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia stabilisce la decorrenza di quanto previsto dal decreto “semplificazioni tributarie” (articolo 8, commi 18 e 19, Dl 16/2012) che ha comportato un abbassamento della soglia da 10 a 5 mila euro.

Fino al 31 marzo le compensazioni di crediti Iva, se non superano i 10mila euro annui, possono essere effettuate senza aver già presentato la dichiarazione o l’istanza dalla quale risulta il credito. Dal primo giorno del mese di aprile i crediti che superano i 5mila euro possono essere portati in compensazione solamente utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline.

La nota direttoriale chiarisce, inoltre, che il raggiungimento del limite di 5mila euro, per ciascun anno di riferimento, è determinato anche dalle compensazioni effettuate prima del 1° aprile 2012.

Fonte: fiscooggi.it

Le “pillole fiscali” della settimana [01-05 marzo 2010]

Caro Lettore, di seguito ti riproponiamo le “pillole fiscali”  pubblicate nella finestrella dedicata sulla destra durante questa settimana (01 – 05 Marzo 2010). Buona lettura e soprattutto week-end!

  • Dal primo gennaio 2010 potrai usare in compensazione, il credito iva maturato nel 2009. Questo ti sarà possibile se il credito Iva a tuo favore non supererà i 10.000 euro. In caso contrario, il credito può essere compensato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione Iva.

 

  • Il modello Unico 2010 ha introdotto uno sconto fiscale per gli acquisti di mobili, elettrodomestici, televisori e computer destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato, eseguiti nel 2009.

 

  • In sede di chiusura dei bilanci al 31 Dicembre 2009, fai attenzione alla corretta quantificazione del magazzino! evita di iscrivere valori eccedenti quelli civilisticamente ammessi. Per valutare le rimanenze, il criterio base è quello del costo di acquisto o di produzione. Nel caso in cui il valore di mercato dei prodotti o delle merci sia di importo inferiore rispetto al costo di produzione, l’impresa dovrà effettuare una svalutazione in bilancio.

 

  • Un contratto di leasing immobiliare non può essere inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento, se compreso tra 11 e 18 anni. Infatti I canoni di leasing possono essere dedotti fiscalmente a prestabilite condizioni, come ad esempio la durata del contratto stesso.