Ultimo mese per usufruire delle agevolazioni della Tremonti-ter.

Il D.L. 78/2009 ha introdotto la cosiddetta Tremonti-ter, un’agevolazione che consente agli imprenditori di fruire di un risparmio fiscale pari al 50% degli investimenti effettuati nell’acquisto di macchinari e impianti rientranti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Per poter usufruire dello sgravio è necessario aver effettuato investimenti, mediante l’acquisto di nuovi macchinari e apparecchiature, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 e il 30 giugno 2010.

Per capire la convenienza di questo incentivo è necessario spiegare in cosa esso effettivamente consista: al sussistere delle condizioni sopradette, si applica uno sconto fiscale sul reddito d’impresa pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ciò significa che vi è un abbattimento del 50% direttamente sul reddito d’impresa, sul quale poi verrà calcolata l’imposta.

È utile segnalare che possono usufruire del regime anche le imprese che nell’anno hanno realizzato una perdita d’esercizio: in questo caso pertanto non vi sarà una riduzione del reddito, ma un incremento della perdita, pari al 50% del valore degli investimenti effettuati. Ovviamente, mentre coloro che rientrano nel regime della contabilità ordinaria hanno la possibilità di riportare la perdita realizzata negli esercizi successivi, non oltre il quarto, coloro che adottano il regime della contabilità semplificata non hanno questa facoltà e pertanto perderanno del tutto lo sconto fiscale.

Per calcolare il valore degli investimenti, sul quale poi verrà quantificato il risparmio d’imposta, è necessario tener presente che esso è dato dal costo sostenuto per l’acquisto dei nuovi macchinari e attrezzature, comprensivo dell’iva indetraibile e di tutti i costi accessori di diretta imputazione. Non devono invece essere inclusi i costi relativi alle spese generali e agli interessi passivi. Questi ultimi, tuttavia, devono essere considerati se capitalizzabili.

È possibile servirsi dell’agevolazione anche nei seguenti casi:

  • beni utilizzati in virtù di un contratto di leasing (possono godere del beneficio solo i soggetti utilizzatori),
  • investimento effettuato mediante contratto di appalto,
  • beni realizzati in economia,
  • acquisti di beni effettuati con patto di riservato dominio.

Gli imprenditori che usufruiscono dell’agevolazione Tremonti-ter per il periodo d’imposta 2009, sono tenuti alla compilazione dei seguenti righi della dichiarazione dei redditi, al fine di evidenziare la quota di incentivo fiscale da dedurre dal reddito complessivo d’impresa.

Il rigo RS 23 deve essere compilato nel seguente modo:

  • in corrispondenza della colonna 1 va indicato l’ammontare complessivo degli investimenti effettuati;
  • in corrispondenza della colonna 2 va indicato il 50% del valore riportato nella colonna 1.

L’ammontare indicato nella colonna 2 del Rigo RS 23 deve essere riportato anche nei seguenti righi: RF 47 colonna 1, RG 22 colonna 1, RD 12, RJ 12 colonna 1.

Crediti annuali Iva, informazioni sulle compensazioni

Dal 1° gennaio 2010 sono in vigore le nuove regole che disciplinano la compensazione dei crediti Iva emergenti dalle dichiarazioni annuali. Le  nuove disposizioni riguardano  esclusivamente  la  compensazione  dei crediti Iva con  altri tributi, contributi previdenziali e  assistenziali (compensazione orizzontale) restando immutate le modalità di compensazione dei crediti Iva con debiti della stessa natura (compensazione verticale)  nonché  le  modalità   di   compensazione   dei crediti relativi agli altri tributi.

L’art. 10, comma 1, lettera a), numero 1, del D.L. 78/2009 ha previsto che:

–          l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali di importo superiore a 10.000 euro può avvenire solo a seguito della presentazione della dichiarazione  annuale Iva. Per il credito IVA di importo pari o inferiore a € 10.000 invece  non è prevista alcuna limitazione alla compensazione;

–          i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA annuali per importi superiori a 15.000 euro annui devono richiedere l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (all’articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997) ovvero, in alternativa, la sottoscrizione della dichiarazione anche da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del Codice Civile, attestante l’esecuzione dei controlli  previsti  ai fini del rilascio del visto di conformità.

–          la compensazione può essere operata solo attraverso i pagamenti di F24 telematici (esclusi quindi i pagamenti tramite il servizio home banking);

L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare, ha confermato che le disposizioni in argomento si applicano ai crediti IVA che scaturiscono dall’anno 2009 e che emergono dalla dichiarazione IVA 2010. Le citate limitazioni contenute nel DL 78/2009 non si applichino quindi ai crediti iva maturati nell’anno 2008 e che emergono dalla dichiarazione annuale IVA 2009. Questi ultimi possono essere utilizzati in compensazione fino all’invio telematico della dichiarazione IVA 2010.

Approfondimenti sull’argomento si possono rinvenire nella circolare n. 14/IR dell’11 febbraio 2010 del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nelle seguenti Circolari emesse dall’Agenzia delle Entrate: C.M. 23.12.2009, n. 57/E; C.M. 15.1.2010, n. 1/E; C.M. 12.3.2010, n. 12/E .

 Dott. RICCARDO PEDERZINI