Come ottenere i finanziamenti pubblici? Ce lo spiegano i blogger

Navigando nel grande mare del web, abbiamo trovato un interessante post scritto da un blogger, Fosco Del Nero, sul mondo dei finanziamenti. Interessante e stimolante il titolo del post: “Come ottenere i finanziamenti pubblici?”… leggiamolo assieme, cercando di capire se sarà in grado di svelarci qualche importante segreto sul mondo dei finanziamenti pubblici.  

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Con l’articolo odierno ci occupiamo nuovamente di finanziamenti, e in particolare andiamo a vedere i tipi di finanziamenti di cui possono godere le PMI (ossia le piccole e medie imprese, ossia le aziende che rientrano in certi limiti finanziari e occupazionali).
La premessa è che negli anni si è andato sviluppando un certo sostegno al credito delle PMI, tanto a livello nazionale quanto in modo diffuso sul territorio.
In effetti, questo è il primo distinguo da effettuare in merito ai finanziamenti pubblici di cui possono godere le PMI, col criterio geografico che è la prima variabile di cui tenere conto.
Altra variabile è quella dei tipi di fondi disponibili; va da sé che i finanziamenti a fondo perduto sono i più apprezzati, anche se non tutte le forme di finanziamento rientrano in questa categoria.
Ancora, non tutti i bandi sono aperti a tutti i tipi di imprese: alcuni sono specificatamente destinati alle imprese medio-piccole, e quindi occorre andare a verificare da caso a caso chi è ammesso a far domanda.
Per quanto riguarda l’erogazione del denaro, inoltre, occorre specificare che di recente sono stati introdotti diversi meccanismi di distribuzione dei fondi; anche in tale circostanza, dunque, ogni caso fa storia a sé.
L’itinere per fare domanda per i finanziamenti suddetti è il seguente: a un bando pubblico (che può essere il classico bando-invito ma può anche presentarsi nella forma del bando a sportello, ossia privo di scadenze od operativo fino al termine delle risorse disponibili) che contiene i requisiti necessari ed eventuali limitazioni di adesione, seguirà la domanda delle singole aziende, che dovranno presentare un progetto dettagliato comprensivo di business plan (ossia una previsione delle spese che si andranno a sostenere), con relativa richiesta di contributi, col tutto che ovviamente sarà poi vagliato da chi di dovere.
La criticità principale per le PMI in relazione a questo tipo di iniziative, paradossalmente, non è tanto quella di sviluppare progetti adatti, quanto il sapersi muovere nei meandri della burocrazia, sia nel senso di essere informate sulle varie opportunità di finanziamenti pubblici, sia nel senso di sapersi muovere all’abbisogna.
Difatti, non è detto che tutte le imprese, soprattutto quelle piccole, abbiano del personale esperto nel settore, tanto che in alcuni casi esse si avvalgono di professionisti esterni esperti di bandi pubblici e di reperimento risorse finanziarie (con la funzione che dunque risulta più economica da esternalizzare).

fonte: http://assicurazionimutuiprestiti.blogspot.com/

Compensazione delle spese nelle sentenze dei Giudici di Pace

Le sentenze dei Giudici di Pace compensano le spese? Ecco l’ultima novità in merito alla compensazione delle spese di giudizi: non basta più una clausola di stile.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che per compensare le spese di giudizio a norma dell’art. 92 c.p.c. il giudice è tenuto a indicare in modo esplicito i motivi che lo hanno indotto alla compensazione.

Non basterà più, dunque, la ormai nota clausola di stile solitamente utilizzata per giustificare la compensazione delle spese del giudizio. La Suprema Corte con quest’ultima sentenza n. 4159/2010 invita dunque i giudici di merito a considerare quanto disposto dal’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 263/05 in base al quale “il giudice deve esplicitamente indicare i motivi per cui procede alla compensazione”.

Gli innumerevoli giudizi conclusi con la compensazione delle spese di giudizio sostenute dal cittadino comune nonostante l’accoglimento del ricorso, trovano così aperta la strada al ricorso in Cassazione grazie a questa recentissima sentenza che si prevede avrà presto una vasta eco.

La sentenza è stata dunque cassata con rinvio e pertanto il Tribunale di Roma dovrà riesaminare il caso tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte e decidere anche in relazione alle spese del giudizio di Cassazione.

fonte: GiudicediPaceRoma.it

Un dipendente rimane a casa per un incidente? Anche al datore di lavoro spetta un risarcimento.

Il datore di lavoro ha diritto al rimborso delle spese erogate al proprio dipendente, a titolo sia retributivo che contributivo, per l’intero periodo di inabilità temporanea durante il quale il lavoratore è rimasto assente dal posto di lavoro a causa delle lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale cagionato da un terzo; quest’ultimo, infatti, avendo di fatto impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa, ha cagionato un danno anche al datore di lavoro tenuto a pagare comunque il lavoratore, ma pregiudicato nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva. Il risarcimento sarà a carico del terzo responsabile del fatto illecito ed il relativo diritto si prescriverà in due anni dalla data del sinistro. Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile, sezione III, con la sentenza n. 2844/2010.

fonte: LEGALE-ONLINE.NET