Incentivi e garanzie alle imprese del turismo: le misure in arrivo anche per under 35

In arrivo nuove misure relative a incentivi e garanzie alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo. E nuovi contributi per l’imprenditorialità nel settore sono attesi per i giovani under 35 anni e, in generale, fino a 40 anni di età. Gli incentivi andranno nella direzione della nascita di nuovi imprenditori e verso una maggiore competitività delle imprese del turismo. Si tratta degli obiettivi fissati dalla misura M1 C3 4.2.4 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle piccole e medie imprese del turismo”. Nello specifico, il decreto legge numero 36 del 2022 del governo (decreto “Pnrr 2”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 10 del 30 aprile 2022, ha dato una maggiore accelerazione agli obiettivi del Pnrr per il settore turistico.

Imprese del turismo, maggiore garanzie dal Fondo

Una prima misura prevede l’estensione della garanzia alle piccole e medie imprese del settore del turismo. In particolare, ricalcando gli obiettivi della misura M1 C3 4.2.4 del Pnrr, il Fondo di garanzia delle Pmi avrà una dotazione di 58 milioni di euro per il 2022; di 100 milioni di euro per il prossimo anno; e di 50 milioni di euro per il 2024 e il 2025. La metà del fondo è disponibile per investimenti in ambito di riqualificazione energetica. Sul piano della garanzia delle piccole e medie imprese, il Consiglio di gestione del Fondo dovrà predisporre un modello per valutare i rischi economici e finanziari delle imprese turistiche che presenteranno domanda di garanzia.

Quali imprese turistiche potranno presentare domanda di garanzia al Fondo Pmi del turismo?

Le imprese del settore del turismo che potranno presentare domanda per la garanzia del Fondo del settore sono:

  • imprese alberghiere;
  • strutture di attività agrituristiche e all’aria aperta;
  • imprese ricreative, fieristiche e congressuali;
  • parchi tematici, complessi termali e porti turistici.

Quale garanzia può essere richiesta dalle imprese del turismo al Fondo?

Per le imprese comprese tra quelle ammesse alla garanzia del settore del turismo, la garanzia può essere richiesta a titolo gratuito. Inoltre, l’importo massimo a garanzia di ciascuna singola Pmi è stato aumentato a 5 milioni di euro. Per la richiesta della garanzia, le imprese dovranno avere al loro interno un numero massimo di dipendenti non eccedente le 499 unità. La percentuale di garanzia concedibile dipende dalla disciplina emergenziale.

Turismo, nuove agevolazioni per i giovani che vogliano avviare un’impresa

Per i giovani dai 18 ai 40 anni di età è possibile ottenere garanzie a sostegno dell’avvio di una nuova impresa esclusivamente nel settore dell’agriturismo. Per gli altri settori del turismo (dalle strutture alberghiere e ricreative a quelle turistiche, dai complessi termali ai parchi acquatici) i giovani under 35 potranno ricevere il sostegno del Fondo per avviare una nuova attività. Sia per le imprese già esistenti, che per le nuove imprese gli obiettivi dei sostegni vanno nella direzione di finanziare investimenti per innalzare la competitività delle imprese. In particolare, il finanziamento riguarda le spese per la digitalizzazione e per l’innovazione dell’offerta con nuovi servizi e prodotti.

Quali imprese del turismo possono ottenere la garanzia per la nascita e il consolidamento? Ecco i codici Ateco

Le imprese del settore del turismo che possono ottenere i finanziamenti dal Fondo di garanzia devono avere i seguenti codici Ateco:

  • 49.31, imprese di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub urbane;
  • 49.39.01, gestione di funicolari, di ski lift e di seggiovie;
  • 55.10.00, gli alberghi;
  • 55.20.10, i villaggi turistici;
  • 55.20.20, gli ostelli della gioventù;
  • 55.20.30 i rifugi di montagna;
  • 55.20.40 le colonie marittime e montane;
  • 55.20.51 gli affittacamere per soggiorni brevi inclusi i bed and breakfast, i residence e gli appartamenti per le vacanze;
  • 55.20.52, le attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
  • 55.30.00, le aree di campeggio, per roulotte e camper;
  • 55.90.20, gli alloggi per gli studenti.

Anche agenzie di viaggio e tour operator ammessi ai finanziamenti per le imprese turistiche

Anche i tour operator e le agenzia di viaggio sono ammessi ai finanziamenti per le piccole e medie imprese turistiche. In particolare, le imprese con i codici Ateco:

  • 79.10.00, le attività dei tour operator e delle agenzie di viaggio;
  • 79.11.00, le attività delle agenzie di viaggio;
  • 79.12.00, le attività dei tour operator;
  • 79.90.00, gli altri servizi di prenotazione e le attività connesse;
  • 79.90.2, le attività di guide turistiche e di accompagnatori;
  • 79.90.19, gli altri servizi di prenotazione e le altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio non altrimenti classificate;
  • 79.90.11, i servizi di biglietteria per gli eventi sportivi, teatrali e di altri eventi di intrattenimento e ricreativi.

Finanziamenti alle imprese del turismo, ammessi anche scuole e società di organizzazione eventi

Ai finanziamenti del Fondo di garanzia delle Pmi sono ammessi anche determinate scuole e imprese che svolgono l’attività nell’organizzazione di convegni e fiere. In particolare, i codici Ateco corrispondenti sono:

  • 82.30.00, imprese di organizzazione di fiere e di convegni;
  • 84.13.8, imprese di regolamentazione degli affari e dei servizi riguardanti il turismo;
  • 85.59.30, scuole e corsi di lingua;
  • 91.03.00, gestione dei luoghi e dei monumenti storici e di attrazione simili;
  • 91.04.00, le attività di orti botanici, di giardini zoologici e di riserve naturali;
  • 93.21.00, i parchi di divertimento e quelli tematici;
  • 93.29.20, la gestione degli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;
  • 93.29.90, le altre attività di divertimento e intrattenimenti non altrimenti classificate;
  • 96.04.20, gli stabilimenti termali;
  • 96.09.05, le organizzazioni di feste e cerimonie.

Pagamento con Pos: a giugno partono le sanzioni per i commercianti

Scattano dal 30 giugno 2022 le sanzioni per chi non accetta il pagamento con il POS. Ecco a quanto ammontano e perché questa improvvisa accelerazione.

Pagamento con POS: breve excursus storico

Nel 2013, con entrata in vigore posticipata a giugno 2014, in Italia è stato inserito l’obbligo di accettare pagamenti con il POS, quindi con moneta elettronica. Nel tempo la disciplina è mutata più volte ad esempio inizialmente la soglia minima entro la quale non vi era obbligo di accettare il pagamento con carta era di 30 euro. Poi fu abbassata a 5 euro, infine, la soglia è stata eliminata.

La ratio dell’obbligo di accettare pagamenti con il POS  è rappresentata dal fatto che si tratta di uno strumento che consente una migliore tracciabilità dei pagamenti e riduce quindi l’evasione fiscale, problema che da sempre attanaglia l’Italia.

Nel tempo il legislatore ha previsto diverse forme di incentivo per far in modo che gli italiani preferissero i pagamenti elettronici, dalle detrazioni ammesse solo se eseguite con strumenti tracciabili, alle lotterie degli scontrini. Evidentemente queste misure non hanno sortito gli effetti sperati. La normativa infatti prevedeva l’obbligo per i commercianti di accettare i pagamenti con il POS, ma nessuna multa.

In realtà le sanzioni sono state inserite dall’articolo 23 del Decreto Legge 124 del 2019, con entrata in vigore nel primo luglio 2022, le proteste dei commercianti hanno però portato più volte a rimandare. Le multe sono state poi posticipate a gennaio 2023. C’è stata però una decisa accelerazione con il decreto PNRR, infatti le multe per coloro che rifiutano i pagamento con il POS sono state anticipate al 30 giugno 2022. Manca quindi poco.

A quanto ammontano le sanzioni per chi rifiuta il pagamento con POS?

Il provvedimento è contenuto nel decreto del Consiglio dei Ministri e prevede una doppia sanzione per il commerciante:

  • una multa di 30 euro;
  • più il 4% del valore della transazione.

La finalità è abbattere l’evasione fiscale e riuscire a raggiungere i 45 obiettivi previsti dal PNRR.

L’obbligo di accettare pagamenti con il POS è previsto in capo a tutti gli esercenti, ad esempio tabaccherie, ristoranti, pizzerie, il classico alimentari, il negozio di abbigliamento. L’obbligo è esteso anche i venditori ambulanti, tassisti e conducenti NCC che devono quindi dotarsi di idonee tecnologie per la connessione alla rete. La normativa prevede l’obbligo di accettare pagamenti anche attraverso sistemi elettronici evoluti, ad esempio con smartwatch e smartphone.

La multa parte dalla segnalazione effettuata dall’acquirente/cliente a fronte del rifiuto di pagamento. Naturalmente anche ora si stanno sollevando le proteste dei commercianti che di fatto lamentano i costi connessi ai pagamenti ricevuti tramite POS.