Auto aziendale: come funziona per gli agenti di commercio?

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono le uniche categorie che non sono state interessate dalle strette sulle auto aziendali del decreto legge numero 262 del 2006. Anche con le modifiche introdotte dal quel decreto, infatti, gli agenti e i rappresentanti di commercio continuano a beneficiare de precedente sistema che accordava la deducibilità fino all’80% delle spese dell’auto aziendale.

Auto agenti: la disciplina dell’articolo 164 del Tuir

La disciplina delle auto aziendali degli agenti e rappresentanti di commercio è contenuta nell’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Nell’articolo si fa riferimento ai limiti delle deduzioni delle spese e degli altri componenti negativi inerenti ai mezzi di trasporto a motore, per l’esercizio di imprese, arti e professioni.

Auto agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità 80% dei costi

In particolare, sia agli agenti e rappresentanti di commercio, che agli agenti di assicurazione e ai promotori finanziari (a esclusione degli agenti immobiliari) si applica il regime favorevole della deducibilità fino all’80% delle spese. La norma mira a stabilire particolari vantaggi in virtù del fatto che l’acquisto e l’uso dell’auto rappresenti il principale strumento per l’esercizio della propria attività.

Veicoli utilizzati da agenti

Dunque, gli agenti beneficiano delle regole più vantaggiose ai fini della deducibilità dei costi previsti dal comma 1, lettera b ultimo periodo, dell’articolo 164 del Tuir. Tali vantaggi si concretizzano nei seguenti tre limiti:

  • nella percentuale di deducibilità che è fissata all’80% anziché al 20% (spettante alle imprese e agli agenti immobiliari);
  • nel costo di acquisto o di leasing delle auto (e degli autocaravan) che è pari a 25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro);
  • nel costo di noleggio all’anno che è pari a 5.164,57 euro (anziché 3.615,20 euro).

Agenti, acquisto, leasing o noleggio di ciclomotori e motocicli

Per l’acquisto di ciclomotori e motocicli, invece, le regole sono identiche a quelle previste per le imprese e i professionisti. Pertanto, il limite dei motocicli è fissato a 4.131,66 euro per la proprietà o il leasing. Per i ciclomotori, invece, è di 2.065,83 euro. Per il noleggio, invece, i limiti sono rispettivamente di 413,17 e 774,69 euro.

Auto agenti: spese deducibili per carburante, pedaggi e manutenzione

Nell’attuale disciplina delle auto agli agenti e rappresentanti non rileva più la distinzione tra auto di lusso e auto non di lusso, come avveniva in passato. Le uniche due variabili ai fini dell’individuazione dei costi deducibili per le auto sono il tetto massimo di spesa e il limite percentuale di deducibilità. Per i costi di impiego delle auto, come ad esempio, i pedaggi, la manutenzione, il carburante, assume rilevanza solo il limite percentuale dell’80%. Non si fa riferimento, invece, ad alcun tetto di importo.

Auto aziendali di agenti e professionisti: il super ammortamento

Le auto delle categorie contenute nell’articolo 164 del Tuir, acquistate in proprietà o in leasing dagli agenti e dai professionisti tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, avevano beneficiato del super ammortamento introdotto dalla legge di Bilancio 2016. La disciplina prevedeva di maggiorare del 40% il costo di acquisto, lasciando inalterata la percentuale di deducibilità. Tuttavia, le successive proroghe del super ammortamento hanno escluso gli agenti e i rappresentanti dal super ammortamento. E nemmeno l’introduzione del credito d’imposta per i beni strumentali ordinari della legge di Bilancio 2020, ha compreso le auto delle categorie dell’articolo 164, tra le quali proprio quelle degli agenti e dei rappresentanti.

Calcolo del super ammortamento auto aziendali

Nella fase dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 nella quale il super ammortamento era previsto anche per gli agenti e i rappresentanti, è stato possibile applicare l’agevolazione:

  • ai veicoli strumentali (come auto delle società di noleggio) o adibiti all’uso pubblico, come i taxi;
  • ai veicoli non assegnati, come autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
  • auto assegnate per utilizzo promiscuo ai dipendenti.

La legge di Bilancio 2017 esclude gli agenti dal super ammortamento

Tutti questi veicoli hanno beneficiato dell’agevolazione consistente nella maggiorazione del 40% del costo di acquisto e percentuale di deducibilità invariata. Per il 2017 tale agevolazione è stata prevista solo per i veicoli compresi nel comma 1 della lettera a) dell’articolo 164 del Tuir, ovvero:

  • le auto utilizzate solo come beni strumentali, ovvero senza le quali lo svolgimento dell’attività non è neppure configurabile, come le auto per le imprese di autonoleggio o quelle per le autoscuole;
  • le auto adibite a uso pubblico, come i taxi;
  • i veicoli strumentali per natura, come gli autocarri.

Esclusione agenti e rappresentanti dal super ammortamento auto

L’esclusione degli agenti e dei rappresentanti dal super ammortamento è proseguita anche per tutto il 2018 con l’esclusione, operata dalla legge di Bilancio del 2018, di tutte le tipologie di veicoli previste dall’articolo 164. Di conseguenza, restarono in regime agevolato di deducibilità solo i veicoli strumentali per natura, a una maggiorazione più bassa (del 30 anziché del 40%).

Credito d’imposta auto dal 2020: come funziona?

La legge di Bilancio 2020 ha sostituito il super ammortamento con il credito d’imposta per i beni strumentali. Il credito, applicabile agli investimenti fatti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, con estensione al 30 giugno 2021 per i veicoli prenotati al 31 dicembre 2020, prevede:

  • un credito d’imposta del 6% del costo di acquisto con limite massimo dei costi ammissibili fino a 2 milioni di euro;
  • l’utilizzo del credito d’imposta in cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del veicolo.

Dall’agevolazione, tuttavia, rimangono esclusi tutti i veicoli compresi nell’articolo 164. Tale esclusione è stata confermata anche dal Dl 34 del 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”. Conseguentemente rimangono agevolabili solo i veicoli strumentali.

Credito d’imposta per le auto aziendali della legge di Bilancio 2021: acquisti fino al 31 dicembre 2022

Da ultima, la legge di Bilancio 2021 ha stabilito la proroga del credito d’imposta, escludendo ancora le auto e i mezzi di trasporto dell’articolo 164 del Tuir dalle agevolazioni. Rimangono, pertanto, confermate le agevolazioni ai soli veicoli strumentali con nuovi limiti e massimali di costi ammissibili. In particolare:

  • il 10% di credito d’imposta del costo per veicoli acquistati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, con estensione al 30 giugno 2022 per i veicoli prenotati entro la fine del 2021;
  • il 6% del costo dei veicoli acquistati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con estensione al 30 giugno 2023 per i veicoli prenotati entro la fine del 2022.

Il credito d’imposta è usufruibile in tre quote annuali di pari importo e per intero per i veicoli acquistati nella prima finestra temporale prevista dalla legge di Bilancio, ovvero dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021, purché l’impresa abbia ricavi inferiori a 5 milioni di euro.

 

 

Requiem per le auto aziendali

La genialità del fisco italiano non ha davvero limiti. Si muove sempre con la filosofia del “meglio l’uovo oggi che la gallina domani” e crea più danni di quanti ne vorrebbe evitare. Sorvolando sull’aumento di un punto dell’Iva, che a fronte di un probabile gettito immediato provocherà una contrazione dei consumi mortale per l’economia, vediamo che succede nel campo delle auto aziendali.

Secondo il rapporto annuale dell’Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria, l’eccessiva pressione fiscale sulle auto aziendali, se non interverranno modifiche all’attuale situazione, provocherà un calo delle entrate per l’erario valutabile in 350 milioni di euro, solo tra imposte dirette e indirette, a causa delle mancate immatricolazioni. Da inizio anno, le immatricolazioni di auto aziendali sono calate di 24mila unità e la prospettiva indica a fine 2013 una perdita di oltre 80mila auto, di cui 25mila per il noleggio.

In Italia il mercato delle auto aziendali vale il 36% del mercato totale, mentre in Germania è al 62%, in Gran Bretagna al 55%, in Spagna al 49% e in Francia al 43%. In Italia la deducibilità è stata ridotta in pochi mesi prima dalla ‘legge Fornero’ e poi dalla legge di Stabilità 2013, dal 40% al 20%, mentre in ambito Ue arriva fino al 100%. Le soglie di deducibilità per le auto utilizzate da imprese e professionisti sono ferme al 1997. In più l’Iva: in Italia è detraibile solo al 40%, mentre nei principali Paesi Ue arriva al 100%. Nel nostro Paese il settore delle auto aziendali rappresenta un giro d’affari intorno ai 5 miliardi di euro con un parco circolante di 670mila veicoli.

Se si considera un’auto aziendale nuova del valore, per esempio, di 30mila euro, la somma di detrazioni e deduzioni fiscali in Italia ammonta a 5.697 euro, quasi un quinto rispetto alle aziende tedesche e spagnole (30mila euro) e circa un quarto di Gran Bretagna (24.200) e Francia (24.180).

Secondo Aniasa, però, il danno per il sistema Paese è ben più grave, poiché interferisce sulla competitività di tutte le aziende italiane. Secondo Paolo Ghinolfi, presidente di Aniasa, “i trasporti rappresentano il 6-8% dei costi complessivi aziendali ed è fondamentale che il nuovo Governo metta in campo interventi lungimiranti e innovativi con costi limitati per l’erario ovvero prospettive di maggiori entrate derivanti dalla ripresa del mercato. Non è assolutamente rinviabile un’azione sulla leva della fiscalità volta a colmare il gap che ci separa da altre nazioni in cui l’auto aziendale rappresenta quote di mercato ben più ampie che in Italia”.

Auto aziendali, quanto deduco ai fini Irap?

La deduzione delle spese e dei costi ai fini Ires delle auto con utilizzo promiscuo che sono concesse in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta passa dal 90% al 70% mentre ai fini Iva rimane al 40%.

Ai fini Irap, invece, è previsto il medesimo trattamento per quanto riguarda i fini Ires, per cui se risultano soddisfatti i criteri di imputazione civilistica in bilancio il costo sarà all’interno della determinazione del valore della produzione netta e sarà di conseguenza deducibile anche ai fini Irap.

È fondamentale sottolineare che il concetto di auto aziendale utilizzata promiscuamente non deve essere confuso con quello di auto aziendale concessa in uso al dipendente che prevede un trattamento fiscale differente.

Inoltre, rientrano nell’ambito dei costi deducibili quelli spesi per l’acquisto e per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi come carburanti, lubrificanti, meccanico, revisione, Telepass, autostrade.

I titolari di partita Iva potranno destinare alla propria attività un solo automezzo, mentre gli agenti di commercio e i rappresentanti godono di percentuali di detrazione del costo ai fini Irpef e di detrazione ai fini Iva più elevati per via del più intenso sfruttamento del mezzo.

Auto aziendali, quanto deduco di Ires e Iva?

Nonostante i recenti cambiamenti, il trattamento fiscale dell’auto aziendale ai fini Ires, Iva e Irpef sia non prevede un unico regime di deduzione dei costi o di detrazione Iva, tanto che il veicolo sia intestato alla società o impresa quanto al libero professionista con partita Iva. È infatti necessario prendere in considerazione alcuni parametri per definirne quella che sarà percentuale di deduzione, oltre alle modalità di calcolo del costo deducibile e il grado di inerenza che consente di detrarre il 100% o il 40% dell’Iva.

In primo luogo è fondamentale distinguere se l’auto è strumentale all’attività o è un uso promiscuo. L’Agenzia delle Entrate ha infatti individuato alcuni esempi con i quali circoscrive la deducibilità totale dei costi dell’auto ai veicoli esclusivamente strumentali all’attività, come le auto per le autoscuole. Ma non basta: il mezzo deve anche essere effettivamente usato per svolgere l’attività.

In questo caso è recuperabile il 100% del costo ai fini Ires (aliquota ricordo del 27,5%) e il 20% ai fini Iva. In realtà, poi, in virtù della modifica dell’articolo 164 diminuiscono le deduzioni dei costi delle auto dal 40% al 27,5% per le società, aziende e imprese (al 20% dall’1 gennaio 2013) e dal 90% al 70% per le auto assegnate in uso promiscuo al dipendente.

Se si ricade nel caso dell’uso promiscuo si va incontro a una serie di limitazioni che incidono sia sul valore massimo deducibile per automezzo, sia sulla percentuale di deduzione ai fini Ires ed Iva. Se infatti vi è utilizzo promiscuo dell’auto è ammesso in deduzione il costo dell’auto entro i 18.075,99 euro. Importo che vale anche ai fini fiscali se si possiede un’auto in leasing.

Domani vedremo come incide il regime fiscale sulle auto aziendali o per professionisti ai fini Ires e Irap.

Noleggio a lungo termine e agenti di commercio

Rispetto ai professionisti, di cui abbiamo parlato ieri, condizioni ancora più vantaggiose sono previste per gli agenti di commercio, che possono contare, sia per le auto sia per la manutenzione su di esse, su una deducibilità pari all’80% per le imposte dirette, e quella totale per quanto riguarda l’Iva.

Il noleggio a lungo termine è particolarmente indicato per le aziende che possono risparmiare sui costi di gestione e organizzazione dei servizi accessori, rispetto a quelli invece derivanti dall’acquisto vero e proprio.

Per queste ci sono delle differenze fondamentali rispetto all’uso del parco auto. Se l’azienda utilizzatrice ne chiede un uso promiscuo a favore di tutti i dipendenti, si applicano le seguenti deducibilità: imposte dirette detratte per il 40%, così come il regime dell’Iva (40%); le stesse condizioni si applicano le spese accessorie legate alle automobili.

Nel caso in cui, invece, non sia previsto l’uso promiscuo a favore dipendenti e l’azienda non ne faccia un uso strumentale, sono previste deducibilità pari al 90% per quanto riguarda le tasse dirette, mentre la detrazione del 40% riguarda l’Iva. Infine, per le aziende che fanno un uso strumentale del noleggio a lungo termine o del possesso di auto, tutte le imposte dirette più l’Iva sono interamente detraibili e deducibili.

Noleggio a lungo termine, ok per i professionisti

Il noleggio a lungo termine di autoveicoli prevede agevolazioni fiscali particolarmente vantaggiose per le aziende e privati che siano titolari di una partita Iva. Inoltre, mette a propria disposizione autoveicoli di ogni modello, potenza e cilindrata sia per i privati, sia (categorie che ci interessano di più) imprenditori e professionisti oltre ad aziende piccole, medie e grandi che si servono di vere e proprie flotte aziendali.

Importante sottolineare che il noleggio a lungo termine è una soluzione vantaggiosa a livello fiscale, in quanto consente di disporre in maniera totale ed esclusiva di autoveicoli per lunghi periodi, senza dover gestire in maniera diretta tutti i servizi derivanti dalla titolarità di un parco auto.

Per le aziende e i professionisti che noleggiano il veicolo scegliendo il pagamento mensile, oltre ai vantaggi che derivano dal non avere le responsabilità gestionali ed economiche dirette del mezzo (dall’immatricolazione, alle coperture, dall’assicurazione all’assistenza tecnica, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ai servizi amministrativi), sono previste norme fiscali molto vantaggiose, proporzionate all’utente e alle caratteristiche dell’auto e delle soluzioni acquistate. Considerando le diverse variabili, il risparmio rimane intorno al 15% rispetto all’acquisto tradizionale di un’auto o all’acquisto in leasing.

Entrando nello specifico delle detrazioni fiscali, per professionisti o consulenti sono previste: deducibilità del regime dell’Iva al 10%, mentre si arriva al 50% nel caso di auto elettriche; le imposte indirette, invece, sono completamente deducibili, purché le auto siano concesse in uso promiscuo; eventuali eccedenze sono detraibili fino al 50%. Sempre per i professionisti, relativamente alla manutenzione e alle prestazioni accessorie, non è prevista la detrazione Iva, mentre le tasse sulla manutenzione ordinaria o straordinaria sono interamente deducibili, così come accade per le imposte dirette per la messa a disposizione del veicolo.

Vedremo domani le condizioni riservate ad agenti, società e imprese.

Auto tassate come beni di lusso. Ma risparmiare si può

di Davide PASSONI

Sappiamo bene come l’Italia sia un Paese con la memoria piuttosto corta quando si tratta di rimborsare i debiti dello Stato verso imprese e cittadini e di quanto, invece, la memoria sia lunga quando si vogliono far pagare alle suddette imprese e ai cittadini tasse e balzelli assortiti. Prendiamo l’auto, un bene che hanno praticamente tutti e che per molti è soprattutto uno strumento di lavoro e non di svago.

Ebbene, la tassazione sull’automobile tra tasse di possesso, accise sui carburanti e altre diavolerie fiscali prevede che l’auto sia trattata come se fosse un bene di lusso, proprio perché è un bene facilmente tracciabile e per il quali bene o male tutti alla fine sono costretti a pagare. L’Italia degli Anni ’50-’60, però, quando le automobili non erano per tutti, era un altro pianeta, nel quale la quattro ruote poteva anche essere considerata un bene di lusso, ma oggi sono passati 50 anni, il Paese è cambiato e la filosofia delle tasse sulle auto è rimasta la stessa.

Per pigrizia, ma soprattutto per opportunismo, la tassazione sulle automobili e sui veicoli commerciali è rimasta quella di un tempo e danneggia soprattutto chi fa business. Per fortuna ci sono alcune soluzioni che possono aiutare chi per il proprio business utilizza un’auto o un veicolo commerciale a risparmiare o a godere di vantaggi fiscali che, alla fine e specialmente in questi periodi di magra, sul bilancio di un’azienda o di un professionista possono incidere in maniera sensibile.

Questa settimana Infoiva dedicherà il proprio focus a questo tema, per aiutarvi a capirne un po’ di più e, se possibile, per aiutarvi a risparmiare e a far girare il business in maniera più proficua.