Detrazione al 36% per immobili acquistati all’interno di edifici ristrutturati

La detrazione fiscale sugli immobili è invece al 36% se riguarda l’acquisto di unità immobiliari appartenenti a edifici completamente ristrutturati da imprese di costruzioni o da cooperative che poi andranno alla sua successiva vendita o assegnazione.

L’agevolazione è riconosciuta in questi casi:

– i lavori di recupero devono essere avvenuti all’interno di interventi di restauro o di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia: questi devono essere eseguiti sull’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2011;

– il rogito deve essere concluso entro il 30 giugno 2012;

– i lavori devono essere realizzati da un’impresa di costruzione o ristrutturazione, o da una cooperativa edilizia, che provvede alla successiva vendita o assegnazione dell’immobile agevolato.

L’agevolazione è da ripartire in 10 quote annuali costanti e va calcolata, così come l’acconto, in via generale su un importo pari al 25% dell’importo da acquisto, che può arrivare al massimo a 48mila euro per unità (in caso di comproprietari, la detrazione è da suddividere fra le diverse unità in vase al costo di acquisto sostenuto da ciascuno).

Qualora si tratti di pagamento per acconti, invece, la detrazione è possibile previa stipula di un compromesso registato con tanto di prezzo di vendita e il rogito deve essere contratto entro il 30 giugno 2012.

In definitiva, nell’anno di stipula del rogito la detrazione è operabile su una casa di proprietà per un importo massimo di 48mila euro con gli acconti già considerati da sottrarre.

Sono da considerare escluse dalla detrazione le situazioni in cui:

– l’immobile sia un box anche se all’interno di un immobile ristrutturato;

– con uno stesso atto si acquistino due abitazioni, per cui il limite di 48mila euro è da riferirsi a ognuna delle due unità.

Fonte

Paola Perfetti

Detrazioni fiscali per gli immobili in affitto

Queste le delucidazioni sulle detrazioni fiscali per gli immobili in affitto.

Affitto della abitazione principale

in caso che il contratto stipulato o rinnovato riguardi l’abitazione principale, come per la legge 431/98:
– 300 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
– 150 euro, se il reddito complessivo è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Affitto di case adibite come principali per lavoratori fuori sede

nel caso si tratti di lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o trasferiscano la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo entro i tre anni dalla richiesta della detrazione.

Per loro, l’immobile sito nel nuovo comune di residenza deve trovarsi a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

La detrazione contemplata per i primi tre anni è di:
– 991,65 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso fra i 15.493,71 e i 30.987,4 euro.

Affitto per i giovani inquilini

per i giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni che abbiano stipulato un contratto come ai sensi della della legge 431/98, se si tratta di una casa da adibire ad abitazione principale diversa da quella dei genitori o di coloro a cui sono affidati.

La detrazione spettante è per i primi tre anni di locazione di 991,65 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.

Affitto per studenti fuori sede

per gli universitari domiciliati in comune diverso e distante da quello di residenza di almemo 100 chilometri e con provincia diversa.

Rispetto ai canoni di locazione per gli immobili siti nel comune dove si trova la medesima università,  i contratti di affitto stipulati ai sensi della legge 431/98 oppure ai contratti di ospitalità o agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Paola Perfetti