IVA e falsa dichiarazione di intenti

Con Sentenza n.6458, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di falsa dichiarazione di intenti, il cedente che tenga questo comportamento in modo volontario è tenuto al versamento dell’IVA.

La Sentenza definisce come responsabile per imposta e pena pecuniaria colui che effettua cessioni all’esportazione essendo esente dal pagamento dell’imposta, quando privo della dichiarazione d’intenti.

Al contrario, quando sussite la dichiarazione, per l’omissione del pagamento dell’IVA rispondono soltanto i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

Una terza situazione considera la condotta di chi decide consapevolmente di operare senza assolvere al pagamento dell’IVA e in base a una dichiarazione volontariamente falsa.

Per la Cassazione, il comportamento di questa tipologia di contribuente è da considerare alla stessa stregua del primo caso, ovvero, come colui che è privo della dichiarazione, salva la concorrente responsabilità del cessionario, committente o importatore che ha rilasciato la falsa dichiarazione.

Paola Perfetti

Evasione fiscale: come comunicare le operazioni con Paesi black list

In merito alla lotta all’evasione fiscale, è stata resa nota la validità dell’articolo 1 comma 1, Decreto n. 40/2010 in ottemperanza anche alle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica con Paesi black list.

In breve, i soggetti passivi di IVA sono tenuti a comunicare al sito dell’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sia effettuate e ricevute; che registrate o soggette a registrazione nei confronti degli operatori economici residenti, domiciliati o aventi sede in Paesi black list.

A breve, il Ministero delle Finanze emanerà un decreto con la definizione delle modalità e i termini del nuovo adempimento, ma in generale si può già ritenere valido quanto stabilito sopra.

Paola Perfetti

Federalismo fiscale: spese razionali e contributi tracciabili

I tecnici dell’esecutivo hanno condotto i primi risultati nonché molte proiezioni sulla introduzione del federalismo fiscale.

Tutto questo dovrebbe arrivare presto sul tavolo della Commissione paritetica tra Stato, Regioni ed enti locali, i quali già si trovano al lavoro sui decreti attuativi della riforma varata dal Parlamento l’anno scorso e che si attueranno a partire dal prossimo autunno.

Il piano varato per questa novità è da oltre 200 miliardi di euro e dovrebbe portare ad una semplificazione nonché maggiore tracciabilità delle tasse con una riduzione delle imposte, il raddoppiamento delle addizionali Irpef, un’imposta regionale per favorire gli investimenti sul territorio, una prelievo del 20% gli affitti di locazione ai Comuni. Ma anche a una riforma dell’imposta di registro, alla semplificazione delle accise e delle altre imposte cui sono soggetti i cittadini.

A questo proposito, risulta importante la dichiarazione rilasciata da Luca Antonini, Presidente della Commissione paritetica, su IlCorriere.it: «Saranno tributi visibili, tracciabili. I cittadini pagheranno le imposte sapendo a chi e per che scopo, potranno verificare su internet come vengono utilizzate. Oggi in Italia, con il decentramento delle funzioni che c’è già stato, c’è un tasso di federalismo superiore a quello del Canada. Regioni ed enti locali gestiscono già la metà della spesa corrente complessiva, quei 200 miliardi di cui sopra, ma sono responsabili, e per modo di dire, solo dell’11% delle tasse».

A giugno, la Commissione dovrà fornire il quadro del nuovo assetto federale al Governo e al Parlamento insieme alla specifica delle risorse.

Per ora sono già state definite la banca dati, le prime simulazioni e le spese affidate alle autonomie locali con un importo complessivo di 215 miliardi euro.

L’intero procedimento sarà attuato grazie alle spese dei contribuenti mentre le Regioni avranno anche una forte compartecipazione all’IVA che sarà legata al gettito effettivo e a un incentivo, atto a valorizzare la politica economica ed industriale del territorio.

Per la rimodulazione dell’Irap, le Regioni godranno di tante piccole leggi Tremonti regionali; mentre ai Comuni arriverà un gettito di 4 miliardi di euro l’anno.

Nessuna controindicazione per l’aliquota del 20% sugli affitti, mentre la tassa sulle locazioni versate direttamente ai Comuni consentirebbe una lotta più certa all’evasione fiscale. Per questo, i tecnici stanno prendendo in considerazione l’idea di aumentare in linea generale il premio che i Comuni incassano sull’evasione da loro scoperta (oggi del 30%), mentre a loro potrebbe essere trasferita la titolarità dell’Imposta di registro di 6 miliardi l’anno, che andrebbe preventivamente riformata, rendendola telematica e quindi eliminando tutti gli adempimenti cartacei.

In aggiunta, quindi, si otterrebbe anche una maggiore razionalizzazione della spesa pubblica con un costo standard delle funzioni.

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Paola Perfetti

IVA su noleggi auto: cambiamenti e territorialità

Dal 20 febbraio 2010 è cambiato l’ambito di applicazione dell’IVA su noleggi e leasing di veicoli e mezzi di trasporto.

L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 18/2010 discipilina in modo nuovo l’imposta sul valore aggiunto e stabilisce la territorialità come principio di base per l’ applicazione di prestazioni definite “locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto”.

Secondo le nuove disposizioni è il luogo di utilizzo del servizio a determinare l’IVA mentre, per quanto concerne i beneficiari, è stata introdotta una differenza fra la definizione di committente soggetto passivo e quello che và definito come committente privato.

Per committente soggetto passivo, il nuovo art. 7-ter, D.P.R. n. 633/72 stabilisce che le prestazioni fanno riferimento al luogo in cui il committente opera.
L’eccezione è rappresentata dal “noleggio a breve termine” (ovvero durata di noleggio non superiore a 30 giorni) e la prestazione è considerata territoriale qualora il mezzo sia consegnato in Italia (salvo utilizzo extra UE) oppure sia consegnato fuori dall’UE, ma utilizzato in Italia.

Rispetto al committenti privato: ai sensi del nuovo art. 7-sexies, D.P.R. n. 633/72, la prestazione è territoriale rilevante in Italia se è resa da prestatore residente in Italia (salvo utilizzo extra UE) oppure se è resa da prestatore stabilito fuori dall’UE ma utilizzata nel territorio dello Stato.

Rimane valido il caso di “noleggio a breve termine” esattamente come ai committenti soggetti passivi d’imposta.

Fonte

Paola Perfetti

In Italia ci sono quasi 6 milioni di partite iva.

I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Iva per il periodo d’imposta 2007 sono stati 5.700.033 con un decremento dell’1% rispetto all’anno precedente, dovuto alla possibilità di optare per due diversi regimi, quello di ”franchigia” e quello di ‘esonero per gli agricoltori”. Il 63,90% dei contribuenti Iva sono persone fisiche che, per il 68,22%, operano nel settore dei servizi.L’81% dei contribuenti Iva ha un volume d’affari fino a 185.920 euro, ma – nel complesso – paga solo il 9% dell’Iva incassata dallo Stato.Il volume d’affari complessivo dichiarato è di circa 3.370 miliardi di Euro con un incremento del 6,31% rispetto all’anno precedente, andamento in linea con gli anni precedenti. Se si guarda ai settori di attività economiche, il settore del ”Commercio, trasporto, alberghi e comunicazione” è il più rappresentativo della platea di contribuenti, del volume d’affari nonchè dell’Iva di competenza totale (50,46%).

fonti: ansa.it | finanze.it