Ravvedimento speciale per la regolarizzazione degli errori sostanziali nelle dichiarazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 2 del 2023 ha fatto il punto sulla possibilità per i contribuenti di provvedere al ravvedimento speciale per sanare irregolarità sostanziali nelle dichiarazioni e nella determinazione delle imposte da versare, tra cui quelle prodromiche, per le dichiarazioni regolarmente presentate nel 2021.

Ravvedimento speciale: cos’è?

Sappiamo che in questo periodo è in atto un importante processo di pace fiscale che consente di sanare tutte le irregolarità anche se in maniera diversificata in base all’anno di riferimento e agli importi. Tra le varie possibilità vi è appunto il ravvedimento speciale. Questo si perfeziona con il pagamento entro il 31 marzo 2023 di imposta, interessi e sanzione minima (ridotta a un diciottesimo) con rimozione delle irregolarità e omissioni in applicazione articolo 1, commi 174-178, legge 197/2022 cioè la legge di Bilancio 2023.

Violazioni per le quali è possibile provvedere al ravvedimento speciale

Si applica il ravvedimento speciale esclusivamente per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, per violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 validamente presentate. Per validamente presentata si intende presentate nei termini o al massimo entro 90 giorni dal termine prescritto e che in base all’articolo 2 comma 7 del DPR 322 del 1998 non si considerano omesse.

Si è detto in precedenza che possono essere sanate con il ravvedimento speciale le violazioni sostanziali all’interno della dichiarazione, inoltre possono essere sanati anche gli errori prodromici rispetto alla dichiarazione stessa. Ad esempio nel campo della dichiarazione Iva possono essere sanati errori relativi alla mancata fatturazione di una o più operazioni che hanno generato di conseguenza un risparmio di imposta. Occorre però sottolineare che gli “errori sostanziali” in atti prodromici devono essere sanati in modo autonomo.

Il ravvedimento speciale non è disponibile per tutti, infatti non può essere effettuato se prima della data del versamento c’è già stata la contestazione delle irregolarità sostanziali che si intendono sanare. Ricordiamo che il termine ultimo è il 31 marzo 2023 e che entro tale data è possibile richiedere la rateizzazione degli importi, ma la prima rata deve comunque essere versata entro tale data.

Gli atti che vanno a sospendere la possibilità di addivenire a ravvedimento speciale sono:

  • atti di accertamento, liquidazione, recupero delle somme, sanzioni;
  • rientrano tra gli atti che ostacolano la possibilità di ravvedimento speciale anche le comunicazioni inviate dall’amministrazione finanziaria in seguito a errori riscontrati in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni.

Infine, occorre ricordare che non rientrano nella possibilità di ravvedimento speciale le dichiarazioni che possono essere corrette con la regolarizzazione di violazioni di natura formale.

Vantaggi e procedura per il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale rispetto al ravvedimento ordinario ha due vantaggi, cioè la possibilità di avere la riduzione delle sanzioni a un diciottesimo e la possibilità di ottenere la rateizzazione degli importi da versare.

In una successiva Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate si provvederà ad indicare i codici tributo da utilizzare per sanare le irregolarità. Questi codici tributo dovranno essere inseriti nel modello F24 utilizzato per effettuare il pagamento volto a sanare le irregolarità. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che non essendo espressamente vietato dalle norme che regolano il ravvedimento speciale, si deve ritenere che è possibile utilizzare il modello F24 in compensazione, quindi gli importi dovuti in seguito a ravvedimento speciale potranno essere compensati con altri crediti vantati dal contribuente nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Occorre ricordare che chi decide di rateizzare gli importi, sulle rate in scadenza successivamente al 31 marzo 2023 dovrà versare gli interessi in misura del 2%. Il mancato pagamento o il ritardo anche in una sola rata comporta la decadenza del beneficio con iscrizione a ruolo delle somme.

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Avvisi bonari Agenzia delle Entrate: si accorciano i termini di pagamento

Con l’articolo 47 quater alla legge di conversione del decreto Ucraina Bis si è provveduto al raddoppio dei termini per il pagamento degli avvisi bonari da 30 giorni a 60 giorni. A breve però tale agevolazione cadrà, ecco cosa cambia dal 1° settembre 2022.

Cos’è l’avviso bonario e cosa deve fare il contribuente che lo riceve?

L’avviso bonario è una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate rende noto al contribuente di aver effettuato un controllo sulle dichiarazioni (Iva, redditi) e da questo emerge che c’è un debito fiscale. Il contribuente entro 30 giorni può recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, oppure utilizzare gli strumenti telematici oggi a disposizione, per chiarire la propria posizione e quindi dimostrare che in realtà la propria dichiarazione è corretta, oppure può eseguire il versamento nel caso in cui si renda conto che effettivamente l’Agenzia delle Entrate ha ragione. Nel caso in cui il contribuente nei termini previsti non faccia alcunché, le somme sono iscritte a ruolo.

Occorre a questo proposito ricordare che nella sentenza 7344 del 2012 la Corte di Cassazione ha statuito che sebbene l’avviso bonario non sia indicato tra gli atti impugnabili a norma dell’articolo 19 del decreto legislativo 546 del 1992, comunque deve ritenersi un atto impugnabile. Il contribuente quindi, oltre a poter effettuare il versamento oppure dimostrare con idonea documentazione che la dichiarazione è corretta, può anche impugnare l’atto. Molti però hanno notato che tale estensione lascia spazio a molta confusione, infatti l’avviso bonario è spesso recapitato con posta ordinaria e di conseguenza non vi è certezza sulla consegna e sulla effettiva data, inoltre i termini di impugnazione degli atti sono di 60 giorni, termine che è più ampio rispetto ai 30 giorni previsti per l’iscrizione delle somme a ruolo.

Stop al raddoppio dei termini per il pagamento dell’avviso bonario

Fatta questa premessa, occorre ricordare che nella conversione del decreto Ucraina Bis ( decreto 21 del 2022) al fine di aiutare i cittadini a fronteggiare la crisi economica derivante dall’aumento dei prezzi generati dalla crisi in Ucraina, è stato disposto che per gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate emessi dal 25 maggio al 31 agosto 2022, i termini per poter evitare l’iscrizione a ruolo e l’applicazione di sanzioni sono raddoppiati. Il contribuente quindi per questo periodo ha avuto 60 giorni di tempo per pagare o chiarire la posizione.

Siamo però ora alla vigilia del primo settembre ed è bene ricordare che tranne nel caso di una proroga dell’ultimo minuto, che appare improbabile nell’attuale situazione politica, dal 1° settembre si ritornerà ai termini ordinari di 30 giorni.

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Quali professionisti possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali

Ai fini della corretta applicazione delle norme tributarie, il visto di conformità che viene apposto sulle dichiarazioni fiscali è importante ai fini non solo degli adempimenti. Ma anche, per esempio, al fine di accedere ai bonus edilizi. Vediamo allora, nel dettaglio, quali professionisti, essendo abilitati, possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei contribuenti.

Visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ecco come i professionisti devono chiedere l’abilitazione

I professionisti, al fine di poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, sono chiamati a presentare un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. Precisamente, una comunicazione alla Direzione regionale del Fisco che è competente per territorio. Ovverosia, in base al proprio domicilio fiscale.

Per la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet mette a disposizione per i professionisti i modelli fac-simile sia per la comunicazione, sia per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Inoltre, rispetto a quanto viene indicato nella dichiarazione stessa, presentata alla Direzione regionale del Fisco competente per territorio, il professionista è chiamato poi a comunicare l’eventuale variazione di dati entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui le variazioni stesse si verificano.

Come trovare un professionista che sia abilitato all’apposizione del visto di conformità

Per i contribuenti, inoltre, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online, sul proprio sito Internet, il servizio che è finalizzato proprio alla ricerca dei professionisti che, avendo presentato apposita dichiarazione, sono stati abilitati dall’Amministrazione finanziaria dello Stato all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

Il servizio, in particolare, non è altro che un motore di ricerca che si può interrogare selezionando la regione, la provincia e poi il comune di interesse. Si può inoltre indicare pure il cognome del professionista, mentre l’inserimento del nome è sempre facoltativo.

Quali sono i soggetti che, regolarmente abilitati, possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei contribuenti

Regolarmente abilitati, i soggetti che possono apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali dei contribuenti spaziano dai professionisti che sono iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro ai professionisti che sono iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ma anche i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

E lo stesso dicasi, si legge altresì sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, per tutti i soggetti che sono iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi. Questi soggetti, inoltre, devono essere in possesso diploma di ragioneria, di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, oppure essere in possesso di titoli equipollenti.

Fisco: arriva lo “spesometro”

Dal prossimo 1° luglio, le vendite di beni e servizi a privati, per un importo uguale o superiore a 3.000 euro più Iva, devono essere comunicate al fisco, con l’identificazione dell’acquirente.

Questo è quanto prevede l’entrata in vigore dello “spesometro” (art. 21 del D.L. n. 78/2010), per le vendite senza fattura.

Dal 1° luglio 2011 entra a regime la nuova comunicazione telematica dello “spesometro”, che interesserà anche gli esercenti al dettaglio e gli artigiani che certificano i loro corrispettivi con scontrini o ricevute fiscali.

Con riferimento alle soglie applicabili, le regole sono diverse rispetto alla natura degli operatori interessati.
Per il periodo d’imposta 2010, gli operatori coinvolti devono aver emesso fatture per importi superiori a 25.000 €.
Al contrario, per il 2011 il limite è di 3.000 € al netto dell’Iva per coloro che sono obbligati all’emissione di fattura.
A partire dal 1° luglio 2011, invece, il tetto è di 3.600 € al lordo dell’Iva, quando la vendita è al consumatore privato.

 

Visto di conformità : Sanzioni

Nel caso vengano rese false attestazioni, queste saranno punite con una sanzione da 258 a 2.582 euro, come previste dall’art. 39 del D.Lgs. 241/1997 e, nel caso in cui l’illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

Visto di conformità : Istruzioni per la richiesta e il rilascio del visto.

I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal d.lgs. n. 241 del 9/7/1997, Capo V; dall’art. 21 del DM n.164 del 31.5.1999; dalla circolare n.13/E del 6/4/2006 e dalla circolare n.17 del 23/3/2007.
La comunicazione prevista dall’art. 21 cit. deve contenere le seguenti informazioni:
  • richiesta di essere inserito nell’Elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali;
  • dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita I.V.A.;
  • il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;
  • denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazionee, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

A tale comuninazione dovranno essere allegati:

  • dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza;
  • dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999 (non aver riportato condanne per reati finanziari, non aver procedimenti penali pendenti per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni IVA e imposte sui redditi, ecc…);
  • dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • le dichiarazioni precitate devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore;
  • garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni:
    a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
    b. il massimale della polizza, come stabilito dall’art. 22 del D.M. n.164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80;
    c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
    d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. (La polizza non deve contenere la clausola c.d. “claim made” la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato);
    e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l’eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa);
    f. il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purchè la stessa preveda un’autonoma copertura assicurativa per l’attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell’attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame nellla polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta.

La comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata, va inviata, tramite raccomandata A/R, alla scrivente – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale (esempio Emilia Romagna – Settore Servizi e Consulenza – Ufficio Gestione Tributi – Via M. Polo, 60 – 40131 Bologna).

Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell’Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l’inserimento nell’Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato DM 164/1999.

Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati devono essere comunicati, ai sensi del comma 3, art. 21 citato, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano con le medesime modalità.

Visto di conformità : Compensazioni Iva 15.000 Euro Annui

Il decreto legge n. 78/2009 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2010, una nuova disciplina in merito all’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

E’ innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui emerge il credito. Per far questo la legge ha introdotto la possibilità di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma, ovvero svincolata dal Modello Unico, a partire dal primo febbraio.

Di conseguenza, l’utilizzo in compensazione del credito IVA risultante dalla dichiarazione potrà essere effettuato già a partire dal 16 marzo (o, comunque, dal giorno 16 del mese successivo all’invio).
Inoltre l’invio della dichiarazione IVA annuale, se effettuato entro il 28 febbraio, comporterà anche l’esonero dalla Comunicazione Dati IVA.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva oltre la soglia annua di 15.000 euro, devono presentare la dichiarazione Iva, la quale dovrà obbligatoriamente riportare il visto di conformità apposto da un professionista abilitato (professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili fiscali dei Caf, soggetti iscritti nei ruoli degli esperti delle Camere di Commercio);  in sostanza si tratta di un’attestazione che i dati esposti nel modello corrispondono alle risultanze della relativa documentazione e alle norme in materia, che è stata verificata la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie e che vi è corrispondenza tra i dati riportati in dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e tra queste e la relativa documentazione.

Per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione.

La grande novità è rappresentata proprio da questo ritorno del visto di conformità.

L’obiettivo del legislatore è di evitare l’emersione e l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti e a questo fine viene richiesto l’intervento di un soggetto terzo, competente ed indipendente, che attesti l’esistenza e la spettanza del credito IVA, diventando così per i professionisti un’ulteriore incombenza burocratica.

L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di una rapporto collaborativo, il 16 novembre 2009 ha diffuso agli Ordini Dei Commercialisti e degli Esperti contabili dell’Emilia Romagna, agli Ordini provinciali dei Consulenti del lavoro dell’Emilia Romagna e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, una sintesi informativa circa gli adempimenti necessari per conseguire l’abilitazione al rilascio del visto di conformità la cui apposizione, a far data dall’ 1/1/2010, in virtù dell’art. 10 del decreto legge n. 78 dell’1/7/2009, costituirà condizione essenziale per l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di ammontare superiori a € 15.000, con Allegato fac-simile delle autocertificazioni da presentare.

Visto di conformità : Soggetti per il Visto

Il visto di conformità può essere rilasciato:
  • dai professionisti iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • dai Consulenti del Lavoro;
  • dai soggetti in possesso del diploma di ragioneria o di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti, iscritti alla data del 30.9.1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle CCIAA, sub categoria tributi;
  • dalle associazioni sindacali e di categoria;
  • dai centri di assistenza fiscale.

In alternativa al rilascio del Visto, la dichiarazione delle società soggette al controllo contabile è sottoscritta, anche dal Revisore Contabile.

Per poter rilasciare il visto di conformità, i soggetti abilitati devono essere tutelati da un’apposita polizza professionale, con massimale adeguato al numero di contribuenti assistiti e al numero di visti di conformità rilasciati, e non inferiore comunque ad euro 1.032.913,80. La polizza non deve contenere franchigie o scoperti e deve prevedere il risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto.

Dopo la sottoscrizione o integrazione della polizza assicurativa, il professionista deve, ovviamente, presentare, alla competente Direzione Regionale delle Entrate, ai sensi dell’ articolo 21 del D.M. 164/1999, una preventiva domanda in carta libera allegando, alla stessa, la copia della polizza assicurativa, la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza, nonché la dichiarazione concernente la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a), b), c) e d), del comma 1, dell’art. 8 del citato decreto.