Diritto camerale 2023, da versare entro il 30 giugno

Il diritto camerale viene versata da diversi soggetti economici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio. Ecco quindi come e quanto si paga.

Diritto camerale 2023, scadenza il 30 giugno

Entro il 30 giugno occorre pagare il diritto camerale. Il diritto annuale è un tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese. Ma anche da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative, Rea (a norma dell‘articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall’articolo 1, comma 19, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste dall’articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche). Tale articolo prevede che:

  • i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;
  • gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato anche per quest’anno le aliquote e le fasce di fatturato, per le imprese che versano in base al fatturato e gli importi del diritto in cifra fissa. L’importo del diritto annuale non è frazionabile in rapporto alla durata dell’iscrizione nell’anno al Registro delle imprese.

Diritto camerale, quanto occorre pagare

Il diritto camerale come anticipato deve essere pagato entro il venerdì 30 giugno. Al pari delle altre imposte, anche il diritto camerale può essere differito entro i trenta giorni successivi alla scadenza ordinaria, previa maggiorazione dello 0,40 per cento dell’importo dovuto. La scadenza è in questo caso fissata al 31 luglio.

Tuttavia oltre al termini stabilito si può spontaneamente sanare la violazione beneficiando di una riduzione automatica sulle misure minime delle sanzioni applicabili. Si ricorre così al ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine. In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

Come effettuare il pagamento

Il versamento del diritto deve essere eseguito in unica soluzione tramite il modello di pagamento F24 con modalità telematica entro il 30 giugno; l’utilizzo del modello F24 consente di compensare il diritto nel caso in cui si vantino crediti per altri tributi e/o contributi.

Rientrano tra i soggetti obbligati al versamento dell’imposta dovuta alle Camere di Commercio:

  • le imprese individuali;
  • le società di persone e di capitali;
  • i consorzi;
  • gli imprenditori agricoli ed i coltivatori diretti;
  • le unità locali e sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero;
  • i soggetti iscritti al R.E.

Oltre alla modalità di versamento con modello F24 è possibile procedere al pagamento del diritto dovuto attraverso la piattaforma pagoPA, strumento che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro ed affidabile, semplice ed in totale trasparenza nei costi di commissione.

Diritto Camerale: cos’è, come e quando si paga

Parliamo di Diritto Camerale, ma cos’è? E’ un pagamento annuale che tutte le imprese iscritte all’omonimo Registro o comunque annotate, che viene corrisposto in un’unica soluzione alla Camera di Commercio che deve essere versato entro il 30 giugno.

A ricevere il pagamento del Diritto Camerale sono le sedi delle Camere di Commercio presso cui le società che lo erogano hanno sede legale, ma anche le sedi secondarie o gli uffici di rappresentanza.

Diritto Camerale: chi lo paga?

Sono diversi i soggetti tenuti al pagamento del Diritto Camerale che non è altro che un’imposta dovuta. Come si evince dalla denominazione “Registro delle Imprese”, in primi luogo sono le imprese individuali, poi le società di capitali e di persone, tutti i consorzi, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, le unità locali e sedi secondarie di imprese con principale sede all’estero, infine, i soggetti iscritti al repertorio economico amministrativo, più noto con l’acronimo R.E.A.

C’è da sottolineare che le imprese che si iscrivono alla Camera di Commercio, a prescindere dal periodo dell’anno in cui lo fanno, devono effettuare il versamento del Diritto Camerale al momento della presentazione della domanda. Stesso discorso per quanto concerne eventuali unità locali.

Se l’iscrizione avviene per via telematica, l’addebito è automatico. Diversamente, il pagamento del Diritto Camerale può essere compiuto mediante modello F24 utilizzando il codice tributo 3850 entro e non oltre 30 giorni dalla prima iscrizione. Il modello deve essere compilato alla sezione “IMU ed altri tributi locali” prestando attenzione al codice del Comune in cui è ubicata la sede legale dell’impresa.

Quando si paga

Per chi non lo sapesse o non ci avesse fatto caso, la scadenza per il pagamento del diritto annuale che spetta a tutti gli iscritti alla Camera di Commercio (CCIAA), è lo stesso al termine del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi. Per l’anno 2021 questa data corrisponde al 30 giugno. E’ pur vero, che il versamento può essere effettuato anche il 30 luglio, ma in tal caso, scatta una maggiorazione dello 0,4% sull’importo dovuto.

A quanto ammonta il Diritto Camerale 2021? L’imposta è stata definita e confermata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 22 dicembre 2020. La predetta specifica ha riguardato sia i soggetti che pagano l’imposta in misura fissa, sia i soggetti che pagano l’imposta in relazione al fatturato.

Quali sono gli importi del Diritto Camerale?

I soggetti che pagano in misura fissa questa imposta (Diritto Camerale 2021) sono i seguenti:

  • Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) pagano 44 euro per la sede e 8,80 euro per l’unità locale;
  • Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria pagano 100 euro per la sede e 20 euro per l’unità locale.

Poi ci sono delle imprese che pagano in misura fissa ma transitoria:

  • Società semplici non agricole pagano 100 euro per la sede e 20 euro per l’unità locale;
  • Società semplici agricole pagano 50 euro per la sede e 10 euro per l’unità locale;
  • Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 pagano 100 euro la sede e 20 euro per l’unità locale;
  • Soggetti iscritti al REA pagano 15 euro per la sede.

Le imprese che hanno sede principale all’estero, pagano per ogni unità locale o sede secondaria un importo di 55 euro.

Passiamo agli importi del Diritto Camerale 2021 in base al fatturato, vediamo come è impostato il calcolo:

  • Scaglioni di fatturato da 0 euro a 100.000 euro, l’importo da pagare è di 200 euro;
  • Scaglioni di fatturato da 100.000,01 euro a 250.000 euro, l’importo da pagare è pari a 200 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,015%;
  • Scaglioni di fatturato da 250.000,01 euro a 500.000 euro, la somma da versare è di 222,50 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,013% della parte eccedente 250.000 euro;
  • Scaglioni di fatturato da 500.000,01 euro a 1.000.000 euro, la somma da versare è di 255 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,10% della parte eccedente 500.000 euro;
  • Scaglioni di fatturato da 1.000.000,01 euro a 10.000.000 euro, l’importo da versare è di 305,00 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,009% della parte eccedente 1.000.000 euro;
  • Scaglioni di fatturato da 10.000.000,01 euro a 35.000.000 euro, l’importo da versare è di 1.115,00 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,005% della parte eccedente 10.000.000 euro;
  • Scaglioni di fatturato da 35.000.000,01 euro a 50.000.000 euro, la somma da pagare è di 2.365 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,003% della parte eccedente 35.000.000 euro;
  • Scaglioni di fatturato oltre 50.000.000 euro, la somma da versare è di 2.815 euro a cui aggiungere un’aliquota dello 0,001% della parte eccedente 50.000.000 euro (fino a una soglia massima di 40.000 euro).

Le sanzioni

In caso di omesso o ritardo versamento della somma dovuta, la sanzione corrisponde a un importo compreso tra il 10% e il 100% del totale dovuto. In ogni caso, è prevista la riduzione di sanzione con riferimento al ravvedimento operoso, entro e non oltre un anno dalla scadenza.

Nello specifico, sul modello F24 sarà necessario utilizzare i seguenti codici tributo:

  • 3850 per il diritto camerale
  • 3851 per gli interessi moratori
  • 3852 per la sanzione ridotta