Il nuovo DURC del Decreto Fare

Tra le semplificazioni che sono state introdotte dal recente Decreto Fare, emanato la settimana scorsa dal Governo, alcune riguardano anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In particolare, la validità temporale del DURC è stata fissata a sei mesi, per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Alla scadenza dei 180 giorni di validità, dunque, occorrerà chiederne uno nuovo, per il pagamento del saldo finale.

L’acquisizione del documento, da parte di stazioni appaltanti e degli altri enti aggiudicatori, avverrà per via telematica, alleggerendo le imprese dal peso burocratico dell’adempimento.
L’acquisizione d’ufficio del DURC riguarda sia gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sia il pagamento delle prestazioni.

Il DURC deve essere dunque acquisito d’ufficio per via telematica per:

  • verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito del codice degli appalti pubblici (ossia per la verifica dell’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali);
  • aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;
  • stipula del contratto;
  • pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
  • certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Grazie al supporto dei consulenti del lavoro gli adempimenti relativi al DURC diventeranno più semplici, con particolare riferimento ai DURC irregolari.
Questo perché, in caso di mancata regolarità contributiva, sarà compito dei consulenti del lavoro invitare le imprese a mettersi in regola.
Ciò significa che in caso di irregolarità, INPS, INAIL e Casse Edili prima di negare l’emissione o annullare il documento già rilasciato, contatteranno i professionisti tramite PEC, poi questi inoltreranno la richiesta di regolarizzazione entro 15 giorni alle imprese clienti.

Vera MORETTI

DURC in concordato preventivo per le aziende in difficoltà

Poiché la crisi ha messo in difficoltà molte aziende, il Ministero del Lavoro ha deciso che le imprese che versano in situazioni critiche possono ottenere il rilascio del DURC, Documento unico di regolarità contributiva, in concordato preventivo.

La decisione è stata presa per favorire una ripresa lavorativa alle imprese duramente colpite alla crisi e, senza il rilascio del DURC, non potrebbero partecipare a nessuna gara di appalto.
Ma, per recuperare le liquidità che oggi scarseggiano, è fondamentale rimettersi in pista e il concordato preventivo permette alle imprese di evitare il fallimento e trovare un accordo con i creditori sui tempi per il pagamento dei debiti.

E’ bene ricordare, però, che la moratoria, che può essere richiesta dalle imprese che non presentano condizioni di crisi strutturale e può includere i contributi previdenziali e assistenziali, potrà durare al massimo un anno.
Durante questo tempo l’azienda può ottenere il DURC e continuare la propria attività. Trascorso un anno però se non salda i debiti l’azienda diventa irregolare.

Vera MORETTI

I liberi professionisti e il DURC

Non tutti lo conoscono ma in molti dovrebbero: si tratta del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, un adempimento obbligatorio non solo per le aziende, ma anche per i liberi professionisti.

Questo documento diventa assolutamente necessario quando si tratta di attestare la propria regolarità nei pagamenti e adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti di enti come INPS, INAIL e Casse Edili.
Ma se essere in regola con il DURC è indispensabile in svariati contesti, come gare di appalto o agevolazioni statali, non è altrettanto facile espletare questa procedura, anche e soprattutto a causa dei ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Ad esempio, se non si dispone della liquidità economica sufficiente per versare i contributi ai dipendenti, anche se la causa è dovuta a fatture non saldate, non è possibile ottenere un DURC regolare.
E con un DURC irregolare l’impresa o il professionista non può richiedere il pagamento per la prestazione effettuata, né partecipare a nuove gare pubbliche.

Ma anche i liberi professionisti senza dipendenti si trovano in difficoltà, se consideriamo Ingegneri ed Architetti che sono tenuti a versare per se stessi i contributi a Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) ai fini di ottenere un DURC positivo.

Avere un DURC positivo è indispensabile per tutte le categorie di lavoratori autonomi perché rappresenta un attestato necessario per ottenere l’affidamento di incarichi professionali, partecipare alle gare pubbliche o per ottenere il pagamento dai committenti per i mandati ottenuti.

In caso di contenziosi con le casse, come Inarcassa, si rischia di non ottenere il rilascio del DURC, senza il quale diventa pressoché impossibile svolgere la propria attività. Ad oggi, l’unica soluzione per evitare ciò è non aprire contenziosi, anche quando si tratta di pagare più del dovuto.

Vera MORETTI

Durc: negato per lacune nel pagamento della contribuzione per via telematica o per i part time

Il Ministero del Lavoro si è espresso in questi giorni sul conseguimento del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per i soggetti interessati al pagamento della contribuzione per via telematica o per quanto concerne i part-time del settore dell’edilizia. In particolare il Ministero ha sancito che “L’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili”.

Il DURC è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Le modalità di rilascio del DURC nel settore edile sono disciplinate dalla Circolare INAIL n: 38/2005 ,dalla Circolare INPS n: 92/2005 e dalla Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili n:272/2005. Maggiori informazioni sono messe a disposizione del ministero nel suo sito.