Tregua fiscale: pubblicati i codici tributo dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha provveduto con la Risoluzione 6/E/2023 a istituire i codici tributo che consentono di avvalersi della tregua fiscale introdotta con la legge di bilancio 2023 ( legge 197 del 2022). Ecco quali sono.

I codici tributo per regolarizzare le cartelle esattoriali con la tregua fiscale

Sappiamo che la legge di bilancio 2023 ha previsto diverse forme di pace fiscale riferite a cartelle esattoriali diverse e vizi diversi. Ora per le varie tipologie sono istituiti i codici tributo.

Regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173) codice tributo TF44. Nel campo anno di riferimento deve essere indicato il periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione. Nel campo rateazione/regione/prov./mese rif.” va indicato il numero della rata; se il versamento avviene in un’unica soluzione, va indicato il valore “0101”

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178). In questi casi i codici tributo da indicare sono diversi:

  • TF45 Irpef- sanzioni;
  • TF46 Ires- sanzioni;
  • TF47 Iva-sanzioni;
  • TF48 Addizionali e maggiorazioni IRES – sanzioni;
  • TF49 Imposte sostitutive e altre imposte erariali – Ravvedimento speciale – sanzioni;
  • TF50 Ira- sanzioni;
  • TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF – sanzioni;
  • TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF – sanzioni;
  • TF53 – Ritenute imposte erariali – Ravvedimento speciale – sanzioni;
  • TF54 – Trattenute addizionale regionale all’IRPEF – sanzioni;
  • TF55 – Trattenute addizionale comunale all’IRPEF – sanzioni;
  • TF56 – Altre violazioni tributarie – sanzioni.

Gli altri codici tributo per la tregua fiscale legge di bilancio 2023

Definizione agevolata delle controversie tributarie commi da 186 a 202, anche in questo caso vi sono diversi codici tributo da utilizzare:

  • TF20 IVA e relativi interessi;
  • TF21 Altri tributi erariali e relativi interessi;
  • TF22 Sanzioni relative ai tributi erariali;
  • TF23 IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi;
  • TF24 Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF;
  • TF25 Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi;
  • TF26 Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF.

Resta infine la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221), con i relativi codici tributo:

  • TF40 IVA e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate;
  • TF41 Altri tributi erariali e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate;
  • TF42 IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate;
  • TF43 Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi legali – Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate.

Sanatoria 2023, come correggere gli errori formali secondo l’ADE

La sanatoria 2023 prevede la possibilità del contribuente di mettersi in regola con i pagamenti che deve ancora effettuare, cancellando il debito.

Sanatoria 2023, quali errori possono essere corretti

La possibilità di regolarizzazione delle violazioni formali è prevista dalla legge di bilancio 2023. L’Agenzia delle entrate ha il compito di definire le modalità di attuazione e indicazioni per una corretta lettura della norma. Infatti attraverso un suo provvedimento del 30 gennaio 2023  prende in esame gli errori che possono essere corretti e quelli non correggibili.

Le violazioni formali che possono formare oggetti di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative. La regolarizzazione riguarda comunque le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022.

A quali errori non si applica la regolarizzazione?

Rientrano nel campo di applicazione della sanatoria degli errori formali le violazioni che possono essere oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’Agenzia delle entrate. Sanzione che non hanno un impatto sulla determinazione della base imponibile dell’imponibile e dell’imposta, ai fini Iva, IRAP, imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, ma anche sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Mentre non rientrano nella regolarizzazione le violazioni formali di norme tributarie. Non rientrano le violazioni oggetto di rapporto pendente al primo gennaio 2023 ma in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva. Oppure altre forme di definizione agevolata precedente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione. Non rientrano neanche gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria.

Sanatoria 2023, come avviene la cancellazione degli errori?

Il modo più semplice per sanare l’errore è rimuovere l’irregolarità e versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24 cui si riferiscono le violazioni formali. Se non vi è un periodo d’imposta di riferimento, allora si utilizza l’anno solare in cui sono stati commessi gli errori. Inoltre quando nell’anno solare terminano in date diverse più periodi d’imposta è necessario effettuare più versamenti.

Tuttavia il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, cioè 100 euro ciascuno. La prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024. Non è esclusa la possibilità di pagare in unica soluzione con versamento entro il 31 marzo 2023. La rimozione di omissioni e irregolarità deve essere effettuata, invece, entro la scadenza del 31 marzo 2024. 

 

 

 

Regolarizzare errori delle dichiarazioni senza sanzioni con legge di bilancio 2023

Al fine di fornire supporto alle imprese e ai contribuenti che sono ancora in affanno con le conseguenze dell’emergenza pandemica e del caro energia, con la bozza della manovra di bilancio 2023 si provvede a dettare una serie di norme volte ad agevolare i contribuenti che hanno commesso delle irregolarità nelle dichiarazioni e nei pagamenti. Si tratta di misure diverse rispetto allo stralcio delle cartelle previsto dall’articolo 46. Ecco le diverse opportunità per regolarizzare le dichiarazioni.

Regolarizzare errori materiali nelle dichiarazioni

La prima è prevista dall’articolo 38 della bozza della legge e trova applicazione per le maggiori imposte rilevate in seguito a controllo automatizzato di errori materiali nelle dichiarazioni dei redditi e Iva. Si può ottenere lo “sconto” delle sanzioni per le cartelle per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all’entrate in vigore della legge di bilancio 2023 e per quelle recapitate successivamente all’entrata in vigore. La posizione può essere sanata pagando:

  • l’imposta dovuta;
  • interessi e somme aggiuntive ( spese );
  • sanzione al 3%.

L’applicazione di questa agevolazione è limitata alle dichiarazioni inerenti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui per le imposte viste sia in corso un pagamento rateale la definizione agevolata può essere richiesta per le somme residue, le somme versate prima della definizione agevolata e acquisite dall’erario non sono rimborsabili. Per le rate rimanenti viene riconosciuta la possibilità di estendere il pagamento in un numero di rate maggiore, fino a 20.

Regolarizzare errori formali nelle dichiarazioni

L’articolo 39 permette la definizione agevolata per gli errori formali nelle dichiarazioni Irap, Iva e imposte sui redditi. Per poter essere regolarizzate deve trattarsi di errori che non vanno a incidere sulla determinazione della base imponibile. Rientrano nella definizione agevolata le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze commesse fino al 31 ottobre 2022, vi sono però limiti:

  • le violazioni non devono essere già state contestate e diventate definitive ( quindi deve trattarsi di una definizione volontaria);
  • la procedura non può essere utilizzata dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoni detenuti all’estero;
  • sono infine escluse dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni già oggetto di procedura di collaborazione volontaria.

Per regolarizzare la posizione prevede, oltre il pagamento dei tributi anche una somma pari a 200 euro per ogni periodo di imposta a cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento può avvenire in due rate di uguale importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

L’articolo 40 prevede invece la regolarizzazione di violazioni che non rientrano nei due casi precedenti relative a periodi di imposta fino al 31 dicembre 2021. In questo caso per la regolarizzazione è necessario versare 1/18 del minimo edittale previsto per la violazione posta in essere. A ciò si aggiungono gli interessi legali e l’imposta. Il pagamento può essere rateizzato per un numero massimo di rate di 8 e primo versamento entro il 31 marzo 2023. Le successive scadenze sono:

  • 30 giugno;
  • 30 settembre;
  • 20 dicembre;
  • 31 marzo di ciascun anno.

Al mancato rispetto delle scadenze consegue la decadenza dal beneficio.

In caso di liti tributarie pendenti è possibile regolarizzare attraverso la procedura specifica prevista sempre nella legge di bilacio 2023. Puoi leggere l’approfondimento all’articolo:

Liti tributarie pendenti nella legge di bilancio 2023: sconti per la chiusura