Cosa accade quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente?

Nell’ambito del contratto di agenzia la figura che affida ad un’altra la conclusione di contratti è definita come preponente. Il diritto di esclusiva, inoltre, può essere bilaterale, andando così ad interessare entrambe le parti. Così come può essere unilaterale, ovverosia in favore del solo preponente oppure solo dell’agente. Ed allora, cosa accade in particolare quando l’esclusiva viene prevista, proprio in via unilaterale, a favore del solo preponente?

Ecco cosa accade quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente

Nel dettaglio, quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente, quest’ultimo mira a tutelarsi dalla concorrenza di altre imprese. In tal caso, infatti, si va ad istituire un’obbligazione contrattuale che impedirà all’agente di poter operare e di agire nei confronti ed a favore di terzi. In questo modo, con l’esclusiva unilaterale, il proponente ha la certezza che l’agente si occuperà sempre e solo della promozione dei propri prodotti.

Di conseguenza, indipendentemente dal tipo di prodotti, ed anche dalla zona di riferimento, l’agente che opera con l’esclusiva che viene prevista solo a favore del solo preponente, non potrà che essere un agente monomandatario. Mentre l’agente plurimandatario, invece, può operare anche nella medesima zona facendo leva sulla stipula con soggetti proponenti di contratti in esclusiva per più prodotti a patto che questi non siano tra di loro in concorrenza.

Quali sono i vantaggi dell’agente in caso di esclusiva a favore del solo preponente?

L‘agente monomandatario, quando l’esclusiva viene prevista a favore del solo preponente, opera di conseguenza con forti limitazioni, ma gode nello stesso tempo, ed ai sensi di legge, di un importante vantaggio.

A meno che non sia diversamente pattuito, infatti, in tal caso l’agente avrà diritto ad incassare la provvigione anche quando il proponente chiuderà i contratti con clienti che era stato lo stesso agente a contattare per chiudere l’affare. Così come l’agente maturerà la provvigione pure quando il proponente chiude per proprio conto affari nella stessa zona che è riservata in esclusiva all’agente.

Quando l’esclusiva a favore del solo preponente è una prassi comune per le attività imprenditoriali

Ci sono inoltre tipologie di attività imprenditoriali per le quali l’esclusiva a favore del solo preponente non solo è una prassi comune, ma è pure necessaria per permettere poi l’avvio di un’attività. Il caso lampante è rappresentato dalle concessioni in franchising.

Con il concessionario che, rispetto al franchisee, ha la necessità di godere di un’esclusiva unilaterale che poi vada a giustificare gli investimenti realizzati a favore di chi usufruirà dei diritti concessi in franchising. Con l’esclusiva a favore del solo preponente che, in questo caso, spazia dalla protezione territoriale all’obbligo di rivolgersi solo alla lista dei fornitori indicata dal concessionario.

Per commercializzare determinati beni o determinati servizi, infatti, il franchisee, in base al contratto stipulato, ed a fronte di un corrispettivo pattuito, grazie all’esclusiva a favore del solo preponente acquisirà il diritto di fruizione non solo del brand e delle denominazioni commerciali. Ma in genere può sfruttare pure i brevetti, i disegni, i modelli di utilità ed anche i diritti d’autore.

Cos’è il diritto di esclusiva: i caratteri generali della clausola

Il diritto di esclusiva è una clausola particolare che può essere inserita in un contratto. Ecco cosa prevede ed in quali campi può essere applicato.

Diritto di esclusiva: cosa prevede la legge?

Il diritto di esclusiva è sancito dall’art. 1743 del codice civile. Secondo tale articolo “il proponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo d’attività, nè agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari di più imprese in concorrenza tra di loro“. Ecco che quindi si tratta di un contratto in cui le parti si regolano reciprocamente nella trattazione di determinati beni. Soprattutto questa clausola è espressa in determinati tipi di contratti che riguardano la distribuzione dei prodotti. Ma il diritto di esclusiva trova applicazione anche in altri campi. Un esempio classico è un agente immobiliare che tratta, appunto in esclusiva, l’immobile del proprio cliente. Vediamo alcuni esempi.

Il contratto di Agenzia

L’agenzia è il contratto con il quale una parte (agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra (proponente) e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona. Quindi l’obbligo dell’agente è quello di promuovere la vendita dei prodotti del proponente in una determinata area: egli procura le ordinazioni dei cliente e le trasmette al proponente. Tuttavia i contratti poi vengono chiusi da quest’ultimo, a meno che l’agente non sia fornito di rappresentanza.

Poiché l’agente è un imprenditore commerciale, si assume il rischio della sua attività promozionale e non ha pertanto diritto ad ottenere alcun rimborso. Inoltre l’Agente viene retribuito attraverso la provvigione, che di solito è una percentuale sul prezzo di vendita o sul valore del contratto. La provvigione spetta solo sui contratti regolarmente eseguiti. Il diritto di esclusiva si configura proprio per la stabilità dell’incarico e dal fatto che entrambi si vincolano con un contratto. In altre parole il proponente non può avvalersi di altri agenti nella stessa zona; l’agente non può trattare nella stessa zona i prodotti dello stesso ramo merceologico per diverse aziende.

L’esempio della commissione

La commissione è quel contratto con il quale una parte (commissionario) si obbliga a vendere o a comprare determinate cose in conto e per nome di un’altra parte. Anche il commissionario è un imprenditore che svolge un’attività ausiliaria all’impresa committente; questi potrà utilizzare commissionari per l’acquisto di beni oppure commissionari per la vendita dei suoi prodotti. Il commissionario non affronta i rischi della mancata vendita, ma si fa carico delle spese di organizzazione dell’attività. Anche in questo caso è prevista un diritto di esclusiva, sancito attraverso un contratto.

Il caso della mediazione

Altro esempio in cui è diffusissimo il diritto di esclusiva è quello della mediazione. Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti ai fini della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza. A differenza degli esempi precedenti, il mediatore, si trova in una posizione di indipendenza. 

Un classico esempio di esclusiva nella mediazione è offerto dal settore immobiliare. Spesso il venditore firma un contratto di esclusiva nel confronti dell’agente immobiliare. Questo sarà infatti l’unico abilitato a dover trattare e vendere l’immobile, nel tempo e nelle metodologie stabilite. In altre parole anche se il proprietario dovesse essere informato di un terzo che vuole acquistare l’immobile, deve avvisare l’agente che provvederà a svolgere tutte le azioni necessarie per permettere la vendita.

Cosa comporta il mancato rispetto dell’esclusiva?

Il diritto all’esclusiva viene esplicitamente espresso nei contratti. Le parti con la loro firma, sottoscrivono l’accordo. Pertanto la violazione del diritto di esclusiva obbliga colui che se ne renda responsabile, agente o preponente, al risarcimento contrattuale alla controparte.

Il relativo diritto è soggetto alla prescrizione decennale, la quale decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell’altra rapporto di agenzia (instaurato dall’agente o dal preponente in violazione dell’esclusiva) e del danno che ne deriva. Quindi è lecito che il danneggiato possa richiedere il risarcimento del danno ottenuto non per suo volere. Pertanto attenzione sempre alla lettura dei contratti, specialmente quelli in cui è indicato il diritto di esclusiva, perchè in quel caso si consiglia sempre di rispettarlo, come tutti gli impegni presi. Altrimenti si corre il rischio di rimetterci.