Trasferire soldi all’estero: fino a che somme è consentito?

Esiste un limite per trasferire somme di denaro all’estero? A questa domanda ed altre curiosità sulla questione daremo risposta nella rapida ed esaustiva guida di seguito.

Trasferimento denaro all’estero: c’è un limite?

La prima ed immediata risposta alla domanda posta in essere è quella del “sì, esiste un limite di trasferimento di denaro all’estero”. Ovviamente, si sta parlando di un invio di denaro in contanti.

Infatti, la somma massima che si può inviare, previa trasferimento, all’estero è di 9,999,99 euro. Superato tale limite, occorrerà poi dichiarare la somma alla dogana, o meglio all’Agenzia delle Dogane.

Stando, infatti, all’art. 3, comma 1 del D.lgs 195 del 2008, tutti i soggetti che trasportano al di fuori del territorio nazionale una somma pari o superiore a 10.000 euro sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con un’ autodichiarazione.

A parte il denaro in banconote e monete vanno inclusi travellers’ cheques e assegni firmati ma privi del nome del beneficiario.

Sono invece esclusi, quindi trasferibili senza dover essere dichiarati:

  • i  vaglia postali o cambiari,
  • gli assegni postali, bancari o circolari che riportino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Autodichiarazione per trasferimento denaro: cosa e come va dichiarato

Nella sopra citata autodichiarazione, cosa occorre sapere e cosa va dichiarato, dunque?

La comunicazione da presentare alla Agenzia delle Dogane dovrà riportare le seguenti indicazioni:

• le generalità del contribuente che effettua il trasferimento e di chi eventualmente lo riceve,
• la provenienza dei fondi trasferiti,
• il possibile utilizzo del denaro.

Questa comunicazione, ovvero autodichiarazione potrà essere consegnata in forma scritta, al momento del passaggio presso gli uffici doganali, oppure potrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, prima di attraversare la frontiera. In tale caso si dovrà tenerne una copia con se con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.

Nel caso di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta la succitata dichiarazione viene consegnata alle Poste (o ad altri fornitori del servizio) all’ atto della spedizione.

L’ufficio postale, o chi per esso, dovrà rilasciare una ricevuta e trasmettere la dichiarazione in via telematica alla già citata Agenzia delle Dogane entro un tempo limite di sette giorni.

Occorre fare attenzione anche agli obblighi dichiarativi delle somme detenute all’estero. Qualora la somma detenuta all’estero superasse i 15.000 euro occorrerà indicarli nel quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio. Se la giacenza media all’estero è almeno pari a 5.000 euro è dovuta anche l’imposta patrimoniale IVAFE.

Soldi e limiti con bonifici SEPA

Cambia, ovviamente il discorso per quanto riguarda il trasferimento di denaro con Bonifico SEPA – ovvero il sistema di bonifico Europeo – quindi da conto corrente.

Per i Bonifici SEPA non esiste, infatti, alcun limite previsto all’importo da inviare, mentre sono fissati i tempi di accredito massimi.

tempi e i costi per il trasferimento di denaro sono stabiliti in rapporto all’Istituto di Credito al quale ci si rivolge, in genere il tempo massimo di esecuzione del bonifico è di un giorno lavorativo e l’accredito viene eseguito sul conto corrente del beneficiario nel giro di due giorni.

Dunque, questo è quanto di più utile e necessario vi fosse da sapere in merito alle possibilità e modalità, nei limiti imposti, per il trasferimento di denaro all’estero.

Regime di tassazione agevolata per impatriati, docenti e ricercatori: che cos’è?

I ricercatori, i docenti e gli impatriati per motivi di lavoro godono di un regime fiscale agevolato per il trasferimento della propria residenza dall’estero al territorio italiano. Le agevolazioni rientrano nelle misure volte a favorire lo sviluppo culturale, scientifico ed economico di risorse umane provenienti dall’estero.

Chi può traferire la propria residenza dall’estero verso l’Italia?

Si prospettano, nel regime agevolato, almeno due situazioni:

  • le persone fisiche che decidono di trasferire la residenza in Italia per poter svolgere un’attività lavorativa;
  • chi decide di trasferire la residenza in Italia non necessariamente per svolgere un’attività lavorativa.

In quest’ultimo caso, chi trasferisce la propria residenza da un Paese estero dove abbia prodotto dei redditi, può godere di una tassazione agevolata che viene calcolata in modo forfettario.

Per chi trasferisce la residenza in Italia senza voler svolgere un’attività lavorativa è prevista l’imposta sostitutiva Irpef forfettaria

Pertanto, chi trasferisca la residenza dall’estero verso l’Italia senza che debba svolgervi un’attività lavorativa, può godere di un regime agevolato forfettario. La situazione è prevista dall’articolo 24 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) che agevola la scelta mediante un’imposta sostitutiva Irpef. La misura forfettaria è determinata nel valore di 100 mila euro per ogni anno.

Pensionati che trasferiscano la residenza nell’Italia del Sud

Analogamente, chi è percettore di pensione estera e trasferisca la residenza in Italia, in una regione del Sud e in un comune che abbia una popolazione non eccedente i 20 mila abitanti, può beneficiare di un’imposta agevolata. Tale imposta è fissata all’aliquota del 7% applicata su tutti i redditi percepiti dal soggetto da enti esteri o prodotti all’estero. Lo prevede l’articolo 24 bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Chi trasferisce la residenza dall’estero in Italia per svolgere un’attività lavorativa

Diverso è il caso di chi trasferisca dall’estero la propria residenza per svolgere un’attività lavorativa. Infatti, la normativa nazionale prevede agevolazioni per quei soggetti, in questa situazione, che dovranno presentare il modello 730 di dichiarazione dei redditi. Le agevolazioni, in particolare, vanno a vantaggio del rientro:

  • dei docenti e dei ricercatori;
  • e dei lavoratori ‘impatriati’.

Le agevolazioni per il rientro in Italia sono previste dall’articolo 44 del decreto legge numero 78 del 2010 (docenti e ricercatori); per i lavoratori “impatriati”, invece, è opportuno far riferimento all’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015.

Requisiti dei docenti e ricercatori che rientrano dall’estero per beneficiare del regime fiscale di vantaggio

Le agevolazioni fiscali per i ricercatori e i docenti consistono nella riduzione della base imponibile del 90% del reddito prodotto nel periodo di imposta. Per arrivare a questo abbattimento è necessario che siano presenti determinati requisiti di reddito e familiari. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata della residenza in Italia nei 5, 7 o 10 periodi di imposta susseguenti.

Requisiti impatriati per le agevolazioni fiscali

Per chi prende la residenza in Italia proveniente da uno Stato estero è necessario dal 2020 che:

  • nei 2 periodi di imposta precedenti non abbia avuto la residenza in Italia;
  • che produca reddito da lavoro alle dipendenze, o d’impresa o autonomo, prevalentemente nello Stato italiano;
  • l’agevolazione consistente nella riduzione del 70% della base imponibile del reddito da lavoro;
  • il mantenimento della residenza in Italia nei 5 anni susseguenti a quelli di ottenimento della residenza. Il beneficio si può allungare di ulteriori 5 anni se il lavoratore ha almeno un figlio minorenne o a carico; oppure se, dopo la residenza in Italia, il contribuente acquista un’unità abitativa di tipo residenziale (l’acquisto può avvenire anche fino a un anno prima del cambio della residenza).

Quando si riduce l’agevolazione fiscale a favore dei neo-residenti in Italia?

L’agevolazione fiscale a favore dei lavoratori che prendano la residenza in Italia si riduce dal 70% al 50% dell’abbattimento della base imponibile trascorso il primo quinquennio. Si evita l’abbattimento se il soggetto ha dai 3 figli minorenni o a carico in su. In tal caso, la riduzione della base imponibile avviene dal 70% al 60%. La riduzione di solo il 10% della base imponibile opera anche a favore dei soggetti iscritti all’Aire e dei soggetti degli Stati membri dell’Ue che siano residenti in Italia già prima del 30 aprile del 2019 e che al 31 dicembre dello stesso anno beneficiavano già dell’agevolazione fiscale. Tale beneficio è esteso anche ai cittadini britannici con residenza in Italia in base al chiarimento operato dall’Agenzia delle entrate numero 172 del 2022.

Come si compila il modello 730 in presenza di cittadini che abbiano preso la residenza in Italia da uno Stato estero?

La compilazione del modello 730 di dichiarazione dei redditi dei cittadini che abbiano preso la residenza in Italia da uno Stato estero e che, dunque, abbiano i requisiti necessari per ottenere le agevolazioni fiscali avviene in specifiche sezioni del modello stesso. Le informazioni da inserire non sono molte e servono all’Agenzia delle entrate per la verifica del godimento del beneficio (in busta paga dal sostituto di imposta o datore di lavoro o in sede di dichiarazione dei redditi). Infatti, già in busta paga il datore di lavoro applica l’agevolazione prevista in questi casi, previa presentazione al lavoratore stesso di un’apposita domanda per iscritto.

Quali sono i codici del modello 730 necessari per le agevolazioni fiscali di chi prende la residenza in Italia?

I codici da riportare nel modello 730 vanno inseriti nel quadro “C” e nella casella dei “Casi particolari”. Sono da usare i codici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; e 13 e 14. Si tratta dei codici necessari affinché il contribuente dichiari di possedere i requisiti necessari per beneficiare della riduzione della base imponibile. La scelta del codice giusto dipende dalla situazione personale del richiedente. C’è anche la casella del “Codice dello Stato estero” nella quale è occorrente indicare lo Stato estero nel quale il soggetto era residente prima del trasferimento (o del rientro) nel territorio italiano.

Modello 730, cosa fare se l’agevolazione è stata riconosciuta già dal datore di lavoro o dal sostituto di imposta?

Cosa indicare nel modello 730 se l’agevolazione fiscale è stata già riconosciuta dal sostituto di imposta (o dal datore di lavoro)? In questo caso, è necessario far riferimento al rigo C 14, in corrispondenza delle caselle 3 e 4. In questi punti andrà indicato il reddito che non è stato ancora soggetto a tassazione. Gli importi si possono ottenere da quanto riportato nella Certificazione Unica ai righi 462 e 463.

Cosa avviene se il datore di lavoro non ha applicato la riduzione fiscale prevista?

Se il contribuente intende beneficiare delle agevolazioni fiscali unicamente nella dichiarazione dei redditi (anche nel caso in cui le agevolazioni non siano state riconosciute dal datore di lavoro per qualsiasi motivo), si può indicare l’ammontare del reddito che non avrebbe dovuto essere assoggettato. Pertanto, l’abbattimento della base imponibile è pari al 90%, al 70% o al 50% a seconda dei casi del reddito che si trova nelle annotazione della Certificazione unica ai codici:

  • Cu;
  • Ct;
  • Cs;
  • Cr;
  • Bc;
  • Bd;
  • Cq.

Cosa fare se il contribuente non ha comunicato al datore di lavoro di volersi avvantaggiare dell’agevolazione fiscale?

Può accadere che, ai codici indicati in precedenza, non corrisponda alcuna informazione. Ciò succede per i seguenti motivi:

  • per dimenticanza del contribuente nei confronti del datore di lavoro;
  • il contribuente risulta distaccato perché, ad esempio, il datore di lavoro si trova all’estero e, quindi, non costituisce sostituto di imposta nel territorio italiano. In questo caso, non vi è una Certificazione unica.

In entrambi i casi, dunque, nel modello 730, in corrispondenza delle caselle 3 e 4 del rigo C 14, sarà necessario inserire la parte di reddito di lavoro alle dipendenze prodotta nel territorio italiano. Tale parte di reddito, infatti, non risulta indicata nemmeno nei righi C 1, C 2 e C3 del modello 730.

Il decreto fiscale cambia le modalità di trasferimento di denaro all’estero

Il decreto di semplificazione fiscale vuole contrastare in modo più aspro il riciclaggio di denaro e i trasferimenti illeciti da e per l’estero.

Se, infatti, rimane invariato l’importo oltre il quale è necessario fare una dichiarazione scritta alla Agenzia delle Dogane, che rimane quindi fisso a 10.000 euro, si inaspriscono le sanzioni in caso di inadempienza.

I soggetti che trasportano fuori dal territorio nazionale una somma pari o superiore a 10mila euro, esclusi vaglia postali o cambiari, assegni postali – bancari o circolari che rechino l`indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, sono tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una dichiarazione conforme al modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane.
Tale comunicazione deve riportare le generalità del contribuente che effettua il trasferimento e di chi lo riceve, oltre alla provenienza dei fondi trasferiti e il possibile utilizzo.
La dichiarazione può essere anche trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Dogane, purché avvenga prima di attraversare la frontiera e se ne conservi una copia con il numero di registrazione attribuito dal servizio telematico.

Se si tratta di trasferimenti di contante effettuati a mezzo posta, la dichiarazione va indirizzata alle poste o ai fornitori del servizio all`atto della spedizione. Sono poi questi ultimi a rilasciare una ricevuta e a trasmettere la dichiarazione in via telematica all`Agenzia delle Dogane entro sette giorni.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte dal decreto:

Il soggetto al quale è stata contestata la violazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Dogane, può chiederne l’estinzione a fronte del pagamento di un importo ridotto pari al:

  • 5% dell’importo eccedente € 10.000, se l’eccedenza stessa non è superiore a € 10.000;
  • 15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000;

con un minimo, in ogni caso, di € 200.
Tale pagamento può essere effettuato all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione oppure al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla contestazione stessa.
Il pagamento in misura ridotta è ora precluso, invece, nel caso in cui:

  • l’eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000 sia superiore a € 40.000 (prima era € 250.000);
  • il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito (prima era 365 giorni).

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di denaro contante eccedenti € 15.000 sono ora fissate nelle misure seguenti :

  • dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000;
  • dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.

Vera MORETTI

Vacanze di Natale: 8 italiani su 10 le trascorreranno a casa

di Alessia CASIRAGHI

Casa dolce casa per il Natale 2011. Gli italiani trascorreranno le vacanze sotto il vischio sul loro divano di casa, e per i più fortunati, magari davanti al camino. Secondo un’indagine condotta da Confesercenti-Swg,  8 italiani su 10 non partiranno per le vacanze tra il 22 dicembre e il 6 gennaio.

Natale con i tuoi, Capodanno… Nemmeno le vacanze di fine anno sfuggono alla crisi. L ‘ 83% degli italiani, soprattutto gli appartenenti alle fasce professionali più basse non si sposterranno per un breve break vacanziero.

“La motivazione più forte per giustificare questa privazione è di tipo economica-finanziaria” sottolinea Confesercenti. Ma quali sono le fasce più colpite? Impiegati pubblici, studenti, pensionati e disoccupati al primo posto: il 31% dichiara infatti di non avere sufficiente disponibilità economica per concedersi una vacanza mentre il 15% ritiene che i prezzi siano troppo alti. Il 12% degli intervistati ha dichiarato infatti di preferire altri momenti dell’anno per concedersi una vacanza.

Ma qual è la vacanza tipo di chi invece ha scelto di lasciarsi la città alle spalle e partire? Il 78% prevede un soggiorno della durata massima di sette giorni: di questi, il 51% concentrerà ulteriormente il periodo fuori casa tra i 3 e i 5 giorni. Estero o Italia? Il Bel Paese resta al primo posto tra le mete preferite dei vacanzieri di Natale e Capodanno: il 62% resterà in Italia, dividendosi equamente tra Veneto, Trentino-Alto Adige, Lazio e Toscana. Dato alquanto inaspettato, è aumentata la percentuale di vacanzieri che partirà per l’estero: in cima alla classifica le capitali europee, preferite dai giovani tra i 18 ei 24 anni, e poi Spagna, Francia, Germania e Austria.