Iva al 10% estesa: ecco le novità del decreto legge ‘Semplificazioni fiscali’

Arriva l’ok al nuovo decreto legge “Semplificazioni fiscali” e alle novità in esso contenute con l’approvazione avvenuta la scorsa settimana in Consiglio dei ministri. L’Iva agevolata al 10% viene estesa ai settori sanitari e sulle prestazioni mediche e di ricovero. Il provvedimento, tuttavia, contiene altre misure relative all’esterometro, ai modelli Intrastat e alle fatture elettroniche.

Decreto ‘Semplificazioni fiscali’, quali sono le misure previste?

All’interno del decreto “Semplificazioni fiscali” sono contenute varie misure fiscali. Eccole nel dettaglio:

  • estensione dell’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni aventi a oggetto il ricovero e le cure offerte dai soggetti convenzionati e non convenzionati;
  • esenzione Iva sulle prestazioni sanitarie offerte dalle case di cura non convenzionate che vengono addebitate ai pazienti;
  • per l’esterometro, l’esclusione degli acquisti extraterritoriali fino a 5 mila euro;
  • passa dal 16 al 30 settembre la scadenza per presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
  • si incrementa da 250 euro a 5 mila euro il tetto entro il quale si può differire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai tre mesi successivi (solo a partire dal 2023);
  • proroga a tutto il 2026 dell’inversione contabile su personal computer, tablet, telefoni, gas, energia, microprocessori e certificati verdi.

Iva, con il decreto ‘Semplificazione’ arriva l’estensione dell’esenzione: ecco per chi

Con il decreto “Semplificazioni” arriva l’estensione dell’esenzione dell’Iva. Il provvedimento va dunque a integrare l’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972. In particolare, l’ampliamento dell’esenzione spetta anche alle prestazioni sanitarie di ricovero o di cura, effettuate pure dai professionisti. In particolare, l’esenzione spetterà anche alle:

  • prestazioni rese dai professionisti sanitari (odontoiatri, medici e infermieri);
  • le prestazioni di cura e di ricovero, compreso il vitto e la somministrazione di farmaci. Tali prestazioni devono essere rese da cliniche o case di cura convenzionate;
  • per le prestazioni rese dalle case di cura non convenzionate, che spesso si servono di professionisti terzi, il decreto allarga il regime di esenzione fiscale come se il servizio fosse reso dalle case di cura direttamente al paziente. Il limite all’esenzione è costituito dall’importo che la casa di cura deve al professionista terzo.

Caso di esenzione di paziente che ottiene prestazioni presso una casa di cura

Ad esempio, se una casa di cura riceve la parcella del professionista terzo di 15 mila euro per un intervento e il professionista richiede al paziente 25 mila euro quale prezzo totale della prestazione, si procederà nel seguente modo:

  • il professionista fatturerà 15 mila euro in regime di esenzione;
  • lo stesso fatturerà 10 mila euro in regime di imponibilità della prestazione.

Estensione dell’Iva al 10%, per quali settori?

Il provvedimento allarga anche l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% al settore sanitario. Infatti, l’aliquota Iva agevolata si applicherà per:

  • le prestazioni di maggior confort alberghiero e alberghiere verso persone che sono ricoverate nelle strutture sanitarie convenzionate. Si tratta di un allargamento rispetto alle esenzioni previste ai commi 18 e 19 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972;
  • l’alloggio a persone che accompagnano i pazienti ricoverati presso strutture di cura, sia convenzionate che non convenzionate, con applicazione di aliquota ridotta al 10%.

Nel caso di ricovero di pazienti in strutture sanitarie non convenzionate, l’aliquota Iva rimane quella ordinaria.

 

 

 

Esterometro: proroga dell’esterometro nel decreto fiscale

Il decreto fiscale impegna il Parlamento in questi giorni, tra gli emendamenti presentati in Senato e già approvato, c’è la proroga dell’applicazione dell’esterometro che doveva invece cessare il 1° gennaio 2022.

Cos’è l’esterometro e chi deve effettuare la comunicazione

L’esterometro è un sistema di comunicazione che le aziende transfrontaliere utilizzano per trasmettere i dati relativi alle operazioni estere. Si tratta di una comunicazione che devono effettuare tutti i soggetti IVA ma esclusivamente in relazione a fatture relative a operazioni con l’estero. Sono escluse da tale obbligo solo le operazioni per le quali è stata presentata la comunicazione doganale e quelle per le quali è stata emessa la fattura elettronica.

La comunicazione deve essere effettuata trimestralmente. Come anticipato, la legge di bilancio 178 /2020 prevedeva l’abrogazione di questo sistema di scambio informazioni dal 1° gennaio 2022 e la sostituzione con il Sistema di Interscambio (SdI), già utilizzato per la fatturazione elettronica.

Cosa cambia per le aziende con l’abolizione dell’esterometro?

Con l’abolizione dell’esterometro, che avverrà dal primo luglio 2022, i soggetti IVA che effettuano operazioni con l’estero dovranno:

  • provvedere alla trasmissione telematica dei dati inerenti le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art.12-ter del decreto legge 34 del 2019 )
  • provvedere alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano entro il quindicesimo giorno del mese successivo rispetto a quello in cui l’operazione ha avuto luogo. Ad esempio per una fattura ricevuta il 15 luglio 2022, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 15 agosto 2022.

Deve essere ricordato che il decreto fiscale dovrà essere definitivamente approvato entro il 20 dicembre 2021, quindi ad oggi è molto probabile che la proroga dell’esterometro diventi effettiva in quanto già approvata dalla Commissione Finanze del Senato, ma solo dal 20 dicembre ci sarà la conferma ufficiale.