Contagi, mascherine, green pass, lavoro e scuola: cosa cambia da oggi, 1° aprile

Da oggi, 1° aprile 2022, scattano le nuove disposizione su contagi, mascherine, green pass, lavoro e scuola per arginare l’emergenza Covid. Le disposizioni sono incluse nel decreto legge numero 24 del 2022 sulle riaperture. Non si potranno ancora mettere da parte mascherine e green pass, ma cambiano le regole che dovranno essere osservate. Leggiamo nel dettaglio cosa si può fare e cosa necessita ancora di specifici adempimenti.

Cosa fare se si è contagiati dal Covid?

Se si è contagiati dal covid rimane l’obbligo di isolarsi. Chi invece ha avuto contatti stretti con altre persone risultate contagiate deve rispettare l’autosorveglianza. Ciò significa che deve mantenere la mascherina Ffp2 al chiuso o in presenza di assembramenti. L’obbligo vige fino al 10° giorno successivo all’ultimo contatto stretto.

Mascherine, chi deve utilizzarle e quando?

Rimane l’obbligo dell’utilizzo delle mascherine, almeno chirurgiche, in tutti i posti al chiuso. Inoltre, la mascherina va utilizzata su tutti i mezzi di trasporto e quindi:

  • sugli aerei;
  • sulle navi e sui traghetti;
  • sui treni, sugli autobus interregionali e sugli scuolabus;
  • per l’accesso alle funivie, alle cabinovie e alle seggiovie;
  • nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nelle sale per l’intrattenimento, durante le competizioni sportive (in tutti questi casi è richiesta la mascherina Ffp2);
  • nelle discoteche fino al 30 aprile 2022 è necessario tenere la mascherina, tranne quando si balla.

Green pass, quando è necessario averlo dal 1° aprile 2022?

Basta il green pass base, a partire dal 1° aprile 2022, per andare in un ristorante al chiuso, al bar e per le consumazioni al banco o al tavolo. Non è necessario avere alcun green pass per i ristoranti all’aperto, i bar all’aperto e per il trasporto pubblico locale o regionale.

Super green pass, quando è necessario averlo ad aprile 2022?

Non scompare del tutto il super green pass. Il documento verde rafforzato è occorrente per entrare:

  • nelle piscine, nei centri natatori, nelle palestre;
  • per svolgere sport di contatto o di squadra;
  • per entrare nei centri di benessere, negli spogliatoi e nelle docce;
  • per poter entrare nei centri sociali, ricreativi e culturali al chiuso;
  • per la partecipazione alle feste, alle sale scommesse o da gioco, ai bingo e ai casinò;
  • per l’entrata nelle discoteche e sale da ballo;
  • per entrare in spettacoli, competizioni sportive ed eventi che si svolgono al chiuso.

Green pass e mascherine, cosa serve per andare a lavoro dal 1° aprile 2022?

Per accedere a lavoro, tutti, incluso chi ha già compiuto i 50 anni di età, devono avere il green pass base. Pertanto, se non si è vaccinati, basta il semplice tampone negativo. In ogni modo, l’obbligo vaccinale (e quindi almeno del green pass base con almeno il tampone) vige fino al 15 giugno 2022 per il personale scolastico e universitario, per i militari e per le forze dell’ordine.

Scuola, quali sono le nuove regole per l’emergenza Covid?

Cambiano le regole per la scuola in merito a didattica a distanza e utilizzo delle mascherine. Con quattro positivi tra gli alunni di una classe, le attività didattiche continuano in presenza, ma sia gli studenti (dai sei anni di età in su) che i docenti hanno l’obbligo di mantenere le mascherine Ffp2. Nelle scuole primarie, nelle secondarie di primo o e di secondo grado e negli istituti di formazione professionale, chi contrae la Covid e rimane dunque in isolamento, dovrà continuare le lezioni in Didattica digitale integrata. Il rientro in classe avviene con testa molecolare o rapido a esito negativo.

 

Mascherine e tamponi sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Mascherine acquistate per difendersi dal contagio da Covid-19 e tamponi per verificare l’eventuale infezione sono detraibili nella dichiarazione dei redditi? E, inoltre, rientrano già nelle spese inserite nel modello precompilato della dichiarazione dei redditi? Ecco quali verifiche sono da farsi.

Mascherine, ce ne sono di vari tipi e non tutte sono detraibili nella dichiarazione dei redditi

Soprattutto nel corso della pandemia, i contribuenti hanno utilizzato più tipi di mascherine, in primis per difendersi dall’infezione da Covid-19. Esistono 3 tipologie di dispositivi:

  • le mascherine lavabili o di comunità;
  • quelle classificate come Dispositivi di protezione individuale (Dpi);
  • le mascherine individuate come dispositivo medico.

Mascherine chirurgiche, Ffp2, lavabili: quali sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Anche se a norma, tuttavia, non tutte le tipologie di mascherine sono detraibili. Ad esempio, quelle lavabili o di comunità non sono detraibili. Sono considerate come capi di abbigliamento. Sono invece detraibili le mascherine con il marchio “CE” e identificate come dispositivo medico (Dm). Tra queste mascherine si ricordano quelle chirurgiche. Le mascherine Ffp2 o le Ffp3 sono individuate come dispositivi di protezione individuale (Dpi) e non sono detraibili. Hanno stampato il riferimento “EN 149:2009“. Il motivo risiede nel fatto che sono considerate non di uso sanitario. Tuttavia, la regola potrebbe essere rivista dal momento che dette mascherine sono diventate obbligatorie nel corso del 2022, mentre non lo erano nel 2021.

Quali mascherine Ffp2 e Ffp3 sono detraibili nella dichiarazione dei redditi?

Tuttavia, vi sono delle mascherine Ffp2 e Ffp3 che sono detraibili. Si tratta di quei dispositivi che hanno sia la conformità CE che quella Dm (dispositivi medici). In questo caso, il costo sostenuto è detraibile se:

  • nella confezione è individuato anche il richiamo alla normativa relativa ai dispositivi medici (ovvero la direttiva 93/42 CEE o il Regolamento CE numero 745 del 2017);
  • c’è il riferimento EN 14683:2019.

Per la detrazione della spesa delle mascherine è necessario conservare la documentazione attestante la marcatura CE del dispositivo medico.

Tamponi, sono detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi?

In molti si chiedono se i tamponi fatti e da fare per verificare l’eventuale contagio da Covid-19 siano detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi. Solitamente, alcuni tamponi vengono pagati in contanti, ma la spesa del tampone può essere classificata sia come servizio che come dispositivo medico. In quale caso si può procedere con la detrazione fiscale?

Come si può detrarre la spesa sostenuta per fare il tampone anti-Covid?

È necessario considerare che alcune farmacie identificano il tampone come una prestazione di servizi. Al contrario altre farmacie considerano i tamponi come “fornitura di dispositivi medici e servizi strettamente connessi”. In entrambi i casi c’è l’esenzione dell’Iva, secondo quanto disposto dal comma 452 dell’articolo 1, della legge numero 178 del 2020. Entrambe le tipologie di registrazioni sono potenzialmente detraibili, ma occorre prestare attenzione al modo in cui si paga la prestazione o fornitura di dispositivo medico.

Per detrarre la spesa dei tamponi in farmacia è importante considerare come è stato pagato l’importo

Infatti, se il tampone è individuato come un servizio diventa più prudente il saldo con il pagamento tracciabile. Tale requisito è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 per le spese detraibili al 19%. Sono considerate modalità di pagamento tracciabili quelle effettuate mediante:

  • il versamento postale, tramite bollettini, Rav e Mav;
  • versamento bancario;
  • carta di credito o di debito;
  • carte prepagate;
  • assegni circolari e bancari;
  • diversi sistemi di pagamento come, ad esempio, il PagoPa.

Detrazione spesa per i tamponi nella dichiarazione dei redditi: cosa controllare sullo scontrino fiscale?

Nel caso di modello precompilato dei redditi viene la spesa viene inviata al Sistema Tessera Sanitaria con il codice AS. Il suddetto sistema consente di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate tutte le informazioni riguardanti le spese sanitarie pagate dai contribuenti.  Se, invece, la spesa per il tampone viene considerata come dispositivo medico, si può procedere anche con il pagamento in contanti e successivamente detrarre il costo nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, sullo scontrino c’è la codifica AD.

 

Detrazione mascherine: le modalità operative indicate dal MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a un interrogazione parlamentare, spiega i dettagli per la detrazione dei costi sostenuti per l’acquisto di mascherine FFP2 e FFP3. Ecco come fare.

Detrazione mascherine: i modelli FFP2 ed FFP3 sono dispositivi medici

Siamo vicini al periodo in cui deve essere presentata la dichiarazione dei redditi e le famiglie sono già alla ricerca di scontrini e fatture di beni che possono essere portati in detrazione e quindi che concorrono a determinare un risparmio di imposta. Dubbi però vi sono sui prodotti acquistati per far fronte all’emergenza Covid, come mascherine, disinfettanti, tamponi che hanno costituito per gli italiani importanti esborsi. Vedremo ora come portare in detrazione le spese sostenute per le mascherine FFP2 ed FFP3.

Il MEF rende noto che le mascherine che presentano determinati requisiti tecnici sono da considerare dispositivi medici e di conseguenza gli oneri sostenuti per il loro acquisto possono essere portati in detrazione con il modello 730/2022. Affinché si possa ottenere lo sgravio fiscale è necessario che le mascherine siano conformi alla normativa europea, inoltre lo scontrino fiscale deve riportare il codice AD. Si tratta del codice che identifica le “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE” .

Nel caso in cui lo scontrino o la fattura non riportino tale codice, sarà comunque possibile ottenere la detrazione solo se il contribuente ha conservato i documenti dai quali risulti la marchiatura CE delle mascherine, la quale deve attestare che si tratta di un prodotto compreso nella banca dati del Ministero della Salute. Nel caso in cui il prodotto non sia indicato in tale banca dati, la prova si fa ancora più difficile in quanto è necessario che rechi la marchiatura CE con indicazione della conformità alla normativa europea.

Ciò implica che la conformità per i prodotti non fatturati con il codice AD, deve essere verificata per ogni singola mascherina il cui costo si vuole portare in detrazione.

Detrazione mascherine FFP2 ed FFP3: a quanto ammonta?

Tale meccanismo può forse essere considerato eccessivamente pesante, ma purtroppo la pandemia ha generato un volume tale di domanda e speculazioni che spesso in Italia hanno portato alla distribuzione di prodotti non conformi, cioè con caratteristiche tali da non impedire o ridurre il rischio di contagio.

Dai calcoli fatti emerge che gli italiani hanno speso 327 milioni di euro per l’acquisto di mascherine FFP2 ed FFP3 quindi gli importi che dovrebbero essere portati in detrazione sono abbastanza alti. É anche vero che molto probabilmente numerosi scontrini, fatture e marchi relativi agli acquisti sono andati perduti e di conseguenza anche le relative detrazioni. Occorre anche sottolineare che la detrazione non viene applicata alle mascherine chirurgiche che per molto tempo hanno rappresentato l’acquisto prevalente.

La normativa per i dispositivi medici prevede una detrazione con aliquota al 19% delle spese sostenute, per le famiglie che hanno fatto largo uso delle mascherine potrebbe essere un risparmio di imposte piuttosto notevole.