A fine contratto indennità di clientela per gli agenti

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro, nel parere numero 5 del 2012, chiarisce che quando si scioglie il contratto, all’agente o rappresentante spetta un‘indennità suppletiva di clientela, purché l’agente abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistenti. Inoltre, il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Infine, il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente il risultato migliore.

Al verificarsi di tali requisiti, l’agente avrà diritto all’indennità, a meno che non si verifichino alcune situazioni previste dalle norme. Innanzitutto, la risoluzione del contratto per inadempimento dell’agente; poi l’ingiustificata risoluzione del contratto da parte dell’agente; oppure il “recesso volontario dell’agente qualora non avvenga per inadempimento del preponente di non scarsa importanza o per circostanza attribuibile all’agente (età, infermità, malattia) tale da non consentire la prosecuzione del rapporto“. Ultimo caso, la “cessione a un terzo, da parte dell’agente, previo accordo con il preponente, della propria posizione contrattuale“.

Trasferimento d’azienda, il parere dei consulenti del lavoro

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro interviene con il parere n. 22 del 2011 sulla spinosa ipotesi di trasferimento d’azienda, o di ramo d’azienda, che occupi più di 15 dipendenti.

Questa tipologia di intervento contempla infatti una procedura di consultazione sindacale. La stessa legge che prevede questo obbligo (428/1990) prevede anche che il mancato rispetto da parte del cedente o del cessionario degli obblighi in essa specificati, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori. Con il suo parere, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro chiarisce che la violazione degli obblighi di consultazione non annulla il trasferimento del ramo d’azienda.

Scrive la Fondazione: “In particolare, ci si chiede se il provvedimento possa spingersi, attraverso l’ordine di ‘cessazione del comportamento illegittimo’ e di ‘rimozione degli effetti’ (art. 28, comma 1), ad incidere sulla validità del trasferimento d’azienda ed in tal modo sulle singole vicende individuali dei lavoratori. La soluzione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la violazione degli obblighi di consultazione non influisce sulla validità della vicenda traslativa“.

In base alla legge, infatti, il cedente e il cessionario di azienda “devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un’intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento“.

Votazioni: come funzionano i permessi per chi lavora nei seggi

A breve assisteremo alle elezioni amministrative e Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha pensato di creare un vedemecum per chiarire eventuali dubbi relativi agli impegni di chi lavorerà nei seggi, presidenti di seggio, segretari e scrutatori, rappresentati di lista ecc. Secondo la legge i giorni di assenza sono considerati giorni lavorativi a tutti gli effetti. “Ciò significa – spiega la Fondazione Studi – che i lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Per i giorni in cui non era prevista prestazione lavorativa, invece, avrà diritto a tante ulteriori quote giornaliere di retribuzione che si andranno ad aggiungere a quelle normalmente spettanti”. Al posto della retribuzione aggiuntiva, il lavoratore potrà sfruttare queste giornate di mancato riposo con delle giornate compensative, non è però stabilito dalla legge come può avvenire la scelta.

“Per quanto riguarda i riposi compensativi, secondo l’orientamento della Corte Costizionale, il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (la domenica), o non lavorative (il sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali nel periodo immediatamente successivo ad esse” – prosegue Fondazione Consulenti del Lavoro.

Riassumendo nei due giorni successivi alle elezioni i lavoratori avranno diritto a rimanere a casa, in quanto il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza. La eventuale rinuncia deve essere accettata validamente dal lavoratore.

Mirko Zago