Per i consulenti del lavoro il futuro è chiaro

Il Congresso straordinario dei consulenti del lavoro ha offerto molti motivi di dibattito e confronto.

Tra questi, interessante è stato l’intervento di Mauro Capitanio, presidente di Fondazione per il lavoro, il quale ha voluto ricordare la bravura dei consulenti nel leggere il cambiamento della società e l’importanza di saper dare ancora più valore alla professione.

Rosario De Luca, presidente di Fondazione Studi, ha voluto essere presente, attraverso un contributo video nel quale ha illustrato il cammino percorso dalla categoria in materia di comunicazione e presenza sui media, sottolineando l’importanza di saper comunicare in modo autorevole ed efficace la propria professionalità, per poter valorizzare il proprio ruolo e soffermandosi anche sul progetto di orientamento nelle scuole e sul portale di categoria, considerato anche dai non addetti ai lavori un’importante fonte di informazione.

La seconda giornata del Congresso è stata caratterizzata dall’intervento di numerosi gruppi di giovani consulenti che hanno sottolineato l’importanza di un dialogo con i professionisti senior e con la rappresentanza dirigenziale, sia per imparare dalla loro esperienza, sia per illustrare le criticità incontrate nel loro percorso lavorativo.

Marina Calderone, a conclusione del dibattito, ha voluto porre l’attenzione sulla “importanza di appartenere a una comunità professionale che fa fronte al principio di legalità, invitando i colleghi a creare nuove sinergie per poter diventare professionisti formati e altamente qualificati in un cammino di solidarietà futura“.

Vera MORETTI

Terremoto, il contributo dei consulenti del lavoro

Anche i consulenti del lavoro si mobilitano per le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia Romagna; il Consiglio nazionale dell’ordine ha infatti avviato un’interlocuzione istituzionale con ministeri ed enti competenti per differire i termini di scadenza per versamenti e adempimenti vari. Al tavolo tecnico parteciperanno anche i dirigenti provinciali coinvolti nel sisma.

La Fondazione Studi ha poi attivato una speciale sezione del sito consulentidellavoro.it dove vengono comunicate tutte le novità riguardanti i provvedimenti relativi al terremoto, mentre l’Enpaci ha messo a disposizione un fondo per sostenere chi ha subito danni. Infine è stato attivato un conto corrente per effettuare donazioni a favore dei terremotati.

Francesca SCARABELLI

La Fondazione Studi chiarisce i rapporti di lavoro per le imprese familiari

Il parere numero 19 della Fondazione Studi chiarisce che il rapporto che si instaura con il collaboratore familiare non può essere equiparato né a un rapporto di lavoro dipendente né a un rapporto di collaborazione, purché non vi siano nell’impresa dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi o a progetto.

L‘impresa familiare resta un soggetto individuale esercente attività d’impresa.

Dal punto di vista previdenziale i contributi relativi al collaboratore familiare saranno determinati e versati dal titolare in base al minimale contributivo. Infatti, data l’identità tra base imponibile fiscale e base imponibile previdenziale, si spiega, “in assenza di imputazione del reddito al collaboratore, non vi è base imponibile sulla quale calcolare il contributo a percentuale”.

E questo anche qualora non vi sia alcun atto pubblico o scrittura privata che attesti il rapporto di impresa familiare instaurato tra un imprenditore individuale e un collaboratore familiare.

I consulenti del lavoro ricordano che l’impresa familiare è regolata dall’art. 230 bis del Codice civile: “La disposizione disciplina i rapporti che nascono nell’ambito dell’impresa individuale laddove un familiare dell’imprenditore presta la propria opera in maniera continuativa nell’ambito della famigliia o nella stessa impresa. L’impresa familiare, affinché si formi, non necessita di un atto in forma scritta, essendo sufficiente la realizzazione dei presupposti indicati“.

Qualora l’impresa fosse stata costituita con atto scritto autenticato o atto pubblico, la situazione dal punto di vista previdenziale non si modificherebbe, dal momento che, si precisa, “nel regime dei minimi l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare sull’intera base imponibile senza alcuna ripartizione al collaboratore”, che “è soggetto esclusivamente al minimale contributivo Inps“.

Marco Poggi