FIS: nuovo termine per presentazione delle domande di accesso al Fondo

Il FIS (Fondo di Integrazione Salariale) è uno strumento a disposizione delle aziende che devono sospendere le attività lavorative o ridurre l’orario di lavoro. L’obiettivo è dare ai lavoratori una continuità reddituale. L’INPS con il Messaggio 606 dell’8 febbraio 2022 ha però provveduto a differire i termini per l’inoltro delle domande.

Regole per inoltro domande di accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Possono accedere al Fondo di Integrazione Salariale le imprese che non accedono alla CIGO, CIGS e che non hanno aderito ai fondi di solidarietà bilaterale o comunque non dispongono di altri ammortizzatori sociali. La legge istitutiva del 2015 prevedeva l’accesso solo per le aziende con almeno 5 dipendenti, con la legge di bilancio 2022, si è provveduto a estendere il beneficio alle aziende che abbiano almeno un dipendente.

La legge 234 del 2021 ha provveduto a modificare in molte parti la disciplina del FIS. La disciplina ordinaria di questo importante istituto prevede che, le domande per accedere al Fondo di Integrazione Salariale debbano essere inoltrate entro 15 giorni dalla sospensione delle attività lavorative o dalla riduzione dell’orario di lavoro. A seguito però dellle novità introdotte e visto che alla data del 4 febbraio 2022 ancora non era disponibile la piattaforma per inoltrare le richieste, con il Messaggio 606 l’INPS ha giustamente comunicato il differimento dei termini previsti inizialmente.

Gli stessi prevedevano che le domande per la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2022 potevano essere proposte entro il 16 febbraio. Con il Messaggio 606  il termine è oggetto di ulteriore differimento. Per le sospensioni e riduzioni intervenute tra il 1° gennaio 2022 e il 7 febbraio 2022, le domande possono essere inoltrate entro il 23 febbraio cioè entro 15 giorni dalla pubblicazione del Messaggio 606.

Nuove regole per la consultazione dei sindacati

Il Messaggio 606 ha inoltre portato ulteriori novità, infatti stabilisce che i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di allegare alla domanda di integrazione salariale la prova di avvenuta informazione preventiva alle rappresentanze sindacali prevista dal decreto legislativo 148 del 2015, articolo 14. In questi casi basta che le rappresentanze sindacali dichiarino che la procedura sia stata correttamente espletata. Molti nutrono dubbi su questa procedura che potrebbe risultare anche più complicata rispetto a quella precedente. Infatti sarà necessario acquisire la dichiarazione di RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali) RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e dalle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Per sapere quali aziende possono accedere al FIS e come funziona, leggi l’articolo: Imprese: accedono al Fondo di Integrazione Salariale senza addizionale

Imprese: accedono al Fondo Integrazione Salariale senza addizionale

Il decreto Sostegni Ter entrato in vigore il 27 gennaio 2022 prevede la possibilità per le imprese che subiscono un fermo delle attività lavorative di accedere al FIS, Fondo Integrazione Salariale, senza dover versare il contributo addizionale.

Agevolazioni per le imprese: possono accedere al FIS senza versare il contributo addizionale

L’INPS con la circolare 18 del 2022 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’applicabilità del decreto e in particolare per proporre le domande di accesso al FIS senza dover provvedere al versamento del contributo addizionale. Questo ammonterebbe al 4% della retribuzione persa dai lavoratori dipendenti. Tale agevolazione può essere fruita per il primo trimestre dell’anno 2022 e la domanda deve essere proposta all’INPS dall’azienda che abbia almeno un dipendente entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Per le aziende che hanno avuto la sospensione o riduzione nel mese di gennaio 2022 i termini decorrono dal primo febbraio.

L’esonero del versamento dei contributo addizionale non è una novità, infatti era già stato previsto per gli anni 2020 e 2021, ma nel biennio precedente le misure erano sempre connesse all’emergenza Covid, in questo caso invece il decreto Sostegni Ter non fa alcun riferimento all’emergenza epidemiologica. Questo vuol dire che il fermo o la riduzione dell’attività lavorativa può essere dovuta a qualunque causa anche non connessa a chiusure determinate dall’emergenza epidemiologica.

Il Nuovo FIS trova applicazione per le imprese che abbiano almeno un dipendente e non rientrano nel Fondo di Integrazione ordinario o che aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterale o a quelli bilaterali alternativi.

Codici Ateco che possono accedere al Fondo Integrazione Salariale senza contributo addizionale

Codici Ateco Tipologia di attività
55.10 e 55.20 Turismo/alloggi
79.10,79.20, 79.90 Tour operator
56.10.5 Ristorazione su treni e navi
56.21.0 Catering, banqueting
56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale
56.30 Bar ed esercizi simili senza cucina
56.10.1 Ristorazione senza somministrazione
93.21 Parchi tematici
96.04.20 Stabilimenti termali
93.29.1 Discoteche, sale da ballo, night-club e simili
93.29.3 Sale giochi
93.29.9 Intrattenimento e divertimento
49.31 e 49.39.09 Trasporto terrestre
52.21.30 Gestione stazioni per autobus
49.39.01 Gestione funicolari, ski-lift e seggiovie
52.21.90 Servizi radio per radio taxi
91.02 e 91.03 Musei
52.22.09 Servizi connessi al trasporto marino o via acqua
52.23.00 Servizi connessi al trasporto aereo
59.13.00 Distribuzione cinematografica, di video e programmi televisivi
59.14.00 Proiezione cinematografica
96.09.05 Organizzazione feste e cerimonie

Ulteriori informazioni per le aziende e i lavoratori

Possono beneficiare dell’accesso al Fondo Integrativo Salariale tutti i lavoratori subordinati delle aziende viste, tra cui lavoratori apprendisti e lavoratori a domicilio. Inoltre dal 1° gennaio 2022 è cambiato il termine di anzianità di servizio, in passato era richiesta un’anzianità di 90 giorni, ora bastano 30 giorni per poter accedere.

Le settimane di integrazione salariale devono essere conteggiate al fine di determinare le 13 (per aziende fino a 5 dipendenti) o 26 (per aziende con più di 5 dipendenti) settimane del biennio mobile. Devono essere conteggiate nei 24 mesi totali da conteggiare nel quinquennio fisso.

Prima di procedere alla sospensione del lavoro è necessario comunque che l’azienda rispetti la procedura di informazione e di consultazione sindacale.

In presenza di comprovate difficoltà finanziarie, l’azienda potrà richiedere all’INPS il pagamento diretto dell’Integrazione Salariale.

L’Integrazione Salariale rientra negli ammortizzatori sociali, tra cui il più importante è la CIG. Scopri cosa cambia nel 2022 leggendo: Nuova CIG 2022: assegno fino a 1199 euro, per chi?